Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2023, n. 25293

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2023, n. 25293
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25293
Data del deposito : 12 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da T A nato a Orta di Atella il 16/7/1970 avverso la sentenza emessa il 13 luglio 2022 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere D T;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale E C, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ;
udite le richieste dei difensori, Avv. R V g e F L, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Assise di appello di Napoli ha, per quanto rileva in questa Sede, confermato la condanna di A T alla pena di anni 17 di reclusione, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen., per il sequestro a scopo di estorsione di G B.

2. I difensori di A T, Avv. R V e Avv. F L, hanno proposto due ricorsi per cassazione con i quali hanno dedotto tre motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione 2.1 Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 630 cod. pen. In particolare, si deduce che la Corte territoriale è incorsa in un travisamento del fatto con riferimento alla finalità perseguita dall'imputato, che era quella di ottenere, non il prezzo della liberazione del B, bensì il pagamento di somme provento dell'attività di spaccio di droga svolta unitamente alla persona offesa. Si aggiunge, inoltre, che altro elemento oggetto di travisamento attiene alla ritenuta liberazione della persona offesa quale effetto dell'intervento dei Carabinieri, in quanto, dalla stessa annotazione di servizio risulta che, all'arrivo dei Carabinieri, l'imputato si trovava in auto a parlare con la persona offesa. Si deduce, infine, che è stata trascurata dalla Corte la rilevanza del tempo di limitazione della libertà personale del B.

2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in merito al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa nonostante le discrasie segnalate dal ricorrente con riferimento ai seguenti elementi: a) al momento in cui avvenne la "sosta" presso l'abitazione della madre del B, che quest'ultimo colloca intorno all ore 01,30 di notte mentre il tracciato GPS dell'autovettura colloca tra le 00,53 e le 00,59, ed alla durata di soli sei minuti di detta sosta, durante i quali il ricorrente avrebbe chiesto aiuto alla madre per pagare il Tornincasa, prospettandole il pericolo per la sua vita in caso di mancato pagamento;
b) alla impossibilità di fuga della vittima dalla abitazione di Tornincasa, smentita dalla consulenza tecnica che ha attestato l'impossibilità di chiusura del portone in legno;
c) alle dichiarazioni rese dalla moglie della persona offesa che ha riferito
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