Cass. civ., sez. III, ordinanza 05/05/2020, n. 08479
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21559-2017 proposto da: COMUNE CAPACCIO PAESTUM in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato E G;- ricorrente contro FERRIGNO FRANCESCO, AGENZIA DELLE ENTRATE 2020 RISCOSSIONE 13756881002;125 - intimati - avverso la sentenza n. 719/2017 del TRIBUNALE di S, depositata il 16/01/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI F;Ritenuto che 1.11 Comune di C Paestum ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Salerno che aveva accolto l'appello di F F avverso la sentenza del giudice di pace di C (che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione), annullando la cartella esattoriale di pagamento emessa da Equitalia ( ora Agenzia delle Entrate - Riscossione ), per inesistenza di un valido titolo esecutivo, con condanna del Comune al pagamento delle spese di lite. 2.Le parti intimate non si sono difese. Considerato che 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di onere della prova ed, in particolare, dell'art. 2967 c.c e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, e degli artt. 112 e 203 co. 3 CdS.: 1.1.Lamenta che il Tribunale di Salerno aveva erroneamente ritenuto inesistente il titolo esecutivo sotteso alla cartella esattoriale oggetto di opposizione: il verbale al quale essa si riferiva, infatti, non era mai stato oggetto di ricorso dinanzi al prefetto e costituiva, pertanto, ex art. 203 co. 3 D.Igs 285/92, titolo esecutivo. 1.2. Assumeva che il F si era avvalso del rimedio testé richiamato soltanto avverso il primo verbale, emesso per la violazione dell'art. 142/9 CdS, e non contro quello elevato per la diversa e successiva violazione dell'art. 126bis CdS. 2. Con il secondo motivo, ancora, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli arrt. 203 co.3, 204 e 204b1s del CdS, e degli artt. 111 e 132 c.p.c. nonché, in relazione all'art. 360 co. 1 n.5 cpc, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e il difetto assoluto di motivazione.3. Con il terzo motivo, infine, lamenta la violazione e falsa applicazione ex artt.115 e 116 cpc, dell'art. 2967 c.c., il difetto assoluto di motivazione nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost e dell'art. 132 cpc. 4. Il Collegio ritiene opportuno sintetizzare brevemente i fatti di causa, al fine di affrontare più agevolmente le questioni in diritto contenute nelle censure prospettate.
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