Cass. civ., sez. I, sentenza 28/10/1978, n. 4919
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Ai sensi del combinato disposto degli artt 284 e 289 cod civ, nel testo in vigore prima della riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975 n 151, l'Azione dinanzi al giudice ordinario, per la contestazione dello stato di figlio legittimato con provvedimento del capo dello stato,puo trovare ingresso, in relazione alla pretesa Mancanza della condizione costituita dalla impossibilita o dal gravissimo ostacolo alla legittimazione per susseguente matrimonio, solo ove si deduca e si offra di dimostrare l'insussistenza di quel fatto, e non anche, pertanto, ove si tenda a sindacare l'Esercizio in proposito del potere di accertamento demandato alla Corte d'appello, in esito alla speciale procedura di cui all'art 288 cod civ. tali norme, come sopra interpretate, manifestamente non si pongono in contrasto con l'art 24 della Costituzione, atteso che questo, con il riconoscere a tutti il diritto alla tutela giurisdizionale, non osta a che lo stesso possa essere opportunamente regolato e limitato, nel suo concreto Esercizio, in relazione ad ipotesi e presupposti obiettivi.*