Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/2022, n. 48686
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MOHAMMED IBRAHIM SULEMAN (IBRAHEM SULEMAN ) nato il 01/01/1984 GOITOM EFREM nato il 10/01/1996 IBRAHIM OMER MUNIRE nato il 24/05/1995 ABRAHA FLIPOS nato il 10/04/1995 avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M B;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S T che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. Nei confronti di A F, I O M, M I S e G E sono ascritti i delitti di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo A) e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo B), fatti commessi dal maggio al novembre 2014. In particolare, l'imputazione riguarda condotte, poste in essere in concorso con soggetti dediti all'organizzazione delle traversate dalle coste libiche, relative alla predisposizione del supporto logistico in Italia per migranti. Sono contestate le aggravanti del numero dei migranti superiore a cinque, dell'esposizione dei migranti a pericolo per l'incolumità personale e per la vita, del numero dei concorrenti superiore a tre e del carattere transnazionale del gruppo dei concorrenti.
2. Con sentenza pronunciata in data 25 febbraio 2019 la Corte di assise di Catania ha assolto gli imputati dal reato ascritto al capo A perché il fatto non sussiste e li ha dichiarati colpevoli del delitto ascritto al capo B, condannandoli alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed C 120.000 di multa, A F, di anni cinque e mesi due di reclusione ed C 120.000 di multa, I O M e G E, di anni quattro e mesi otto di reclusione ed C 110.000 di multa, M I S, oltre, per tutti, pene accessorie ed espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata. Le indagini erano state avviate a seguito del salvataggio di 206 migranti, giunti nel porto di Catania il 13 maggio 2014. Tramite le sommarie informazioni testimoniali rese da alcuni migranti erano stati acquisiti indizi di reità a carico di alcuni soggetti nei cui confronti veniva iniziata attività captativa. Veniva quindi accertata l'esistenza di una rete di contatti tra soggetti operanti in Italia ed altri presenti in paesi del nord Europa, rete funzionale al trasferimento dei migranti, giunti dalle coste del nord Africa, attraverso il territorio italiano per poi raggiungere altri paesi europei. In particolare, veniva individuata una utenza cellulare (351 0659121), intestata a A F, in uso al medesimo e a I O M e G E, soggetti operanti nella Sicilia orientale. Veniva ritenuta di interesse anche altra utenza, intestata a M I S, soggetto operativo in provincia di Milano. Il compendio probatorio veniva quindi costituito dai verbali delle dichiarazioni rese da cinque migranti, acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 512-bis cod. proc. peri., e dalle intercettazioni telefoniche, in gran parte (400) oggetto di trascrizione, e in parte (100) non trascritte, ma delle quali erano stati acquisiti, con il consenso delle parti, i così detti brogliacci redatti dalla polizia giudiziaria. Sono state acquisite anche le dichiarazioni rese dagli imputati, fra i quali A F e M I S avevano ammesso di essere gli interlocutori nelle conversazioni a loro attribuite. Veniva,quindi, accertato che gli imputati avevano posto in essere una serie di condotte funzionali a consentire a migranti, giunti in Italia, a muoversi sul territorio nazionale per poi raggiungere altri paesi europei. Esclusa l'aggravante dell'esposizione del migrante a pericolo per la vita o per la sua incolumità personale, sono state ritenute sussistenti le residue circostanze aggravanti contestate, con esclusione per il solo M I S dell'aggravante del numero dei concorrenti.
3. Con sentenza in data 29 giugno 2021 la Corte di assise di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha revocato nei confronti del solo M I S la misura di sicurezza dell'espulsione, con conferma nel resto.
2. I difensori di A F, I O M, M I S e G E hanno presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
2.1. Il difensore di I O M e A F, con comune atto di impugnazione, ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 12 d.lvo n. 286/1998, in quanto la condanna era stata pronunciata per una condotta di trasporto all'interno del territorio dello Stato italiano, senza alcun collegamento con coloro che dalla Libia hanno organizzato l'ingresso in Italia. Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante della transnazionalità.
2.2. Il difensore di G E ha denúnciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 512 cod. proc. pen. per aver ritenuto irripetibile la (decisiva) testimonianza di cinque stranieri, la cui successiva irreperibilità era ampiamente
udita la relazione svolta dal Consigliere M B;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S T che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. Nei confronti di A F, I O M, M I S e G E sono ascritti i delitti di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo A) e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (capo B), fatti commessi dal maggio al novembre 2014. In particolare, l'imputazione riguarda condotte, poste in essere in concorso con soggetti dediti all'organizzazione delle traversate dalle coste libiche, relative alla predisposizione del supporto logistico in Italia per migranti. Sono contestate le aggravanti del numero dei migranti superiore a cinque, dell'esposizione dei migranti a pericolo per l'incolumità personale e per la vita, del numero dei concorrenti superiore a tre e del carattere transnazionale del gruppo dei concorrenti.
2. Con sentenza pronunciata in data 25 febbraio 2019 la Corte di assise di Catania ha assolto gli imputati dal reato ascritto al capo A perché il fatto non sussiste e li ha dichiarati colpevoli del delitto ascritto al capo B, condannandoli alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed C 120.000 di multa, A F, di anni cinque e mesi due di reclusione ed C 120.000 di multa, I O M e G E, di anni quattro e mesi otto di reclusione ed C 110.000 di multa, M I S, oltre, per tutti, pene accessorie ed espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata. Le indagini erano state avviate a seguito del salvataggio di 206 migranti, giunti nel porto di Catania il 13 maggio 2014. Tramite le sommarie informazioni testimoniali rese da alcuni migranti erano stati acquisiti indizi di reità a carico di alcuni soggetti nei cui confronti veniva iniziata attività captativa. Veniva quindi accertata l'esistenza di una rete di contatti tra soggetti operanti in Italia ed altri presenti in paesi del nord Europa, rete funzionale al trasferimento dei migranti, giunti dalle coste del nord Africa, attraverso il territorio italiano per poi raggiungere altri paesi europei. In particolare, veniva individuata una utenza cellulare (351 0659121), intestata a A F, in uso al medesimo e a I O M e G E, soggetti operanti nella Sicilia orientale. Veniva ritenuta di interesse anche altra utenza, intestata a M I S, soggetto operativo in provincia di Milano. Il compendio probatorio veniva quindi costituito dai verbali delle dichiarazioni rese da cinque migranti, acquisite al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 512-bis cod. proc. peri., e dalle intercettazioni telefoniche, in gran parte (400) oggetto di trascrizione, e in parte (100) non trascritte, ma delle quali erano stati acquisiti, con il consenso delle parti, i così detti brogliacci redatti dalla polizia giudiziaria. Sono state acquisite anche le dichiarazioni rese dagli imputati, fra i quali A F e M I S avevano ammesso di essere gli interlocutori nelle conversazioni a loro attribuite. Veniva,quindi, accertato che gli imputati avevano posto in essere una serie di condotte funzionali a consentire a migranti, giunti in Italia, a muoversi sul territorio nazionale per poi raggiungere altri paesi europei. Esclusa l'aggravante dell'esposizione del migrante a pericolo per la vita o per la sua incolumità personale, sono state ritenute sussistenti le residue circostanze aggravanti contestate, con esclusione per il solo M I S dell'aggravante del numero dei concorrenti.
3. Con sentenza in data 29 giugno 2021 la Corte di assise di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha revocato nei confronti del solo M I S la misura di sicurezza dell'espulsione, con conferma nel resto.
2. I difensori di A F, I O M, M I S e G E hanno presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
2.1. Il difensore di I O M e A F, con comune atto di impugnazione, ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 12 d.lvo n. 286/1998, in quanto la condanna era stata pronunciata per una condotta di trasporto all'interno del territorio dello Stato italiano, senza alcun collegamento con coloro che dalla Libia hanno organizzato l'ingresso in Italia. Con il secondo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante della transnazionalità.
2.2. Il difensore di G E ha denúnciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 512 cod. proc. pen. per aver ritenuto irripetibile la (decisiva) testimonianza di cinque stranieri, la cui successiva irreperibilità era ampiamente
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