Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/01/2023, n. 2767

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In tema di concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico, l'art. 1, comma 137, della l. n. 228 del 2012, nell'estendere l'onere del pagamento del sovracanone anche agli impianti "non montani", si è limitato ad ampliare la platea dei soggetti tenuti al relativo pagamento, armonizzando così la posizione dei Comuni percettori, in modo che non vi siano più tra questi quelli esonerati dalla contribuzione pur risultando destinatari pro quota del provento dei sovracanoni, non avendo tale disposizione modificato i criteri del relativo riparto interno tra i diversi Comuni.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/01/2023, n. 2767
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2767
Data del deposito : 30 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 7184/2022 Numero sezionale 52/2023 Numero di raccolta generale 2767/2023 Data pubblicazione 30/01/2023 LA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: ANGELO SPIRITO Primo Presidente f.f. T A M Presidente di sez. CONTENZIOSO ORONZO DE MSI Consigliere. RG. N. LORENZO ORILIA Consigliere-Rel. 7184/2022 ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI Consigliere Ad.24/1/2023 GIACOMO MRIA STALLA Consigliere CC ALBERTO GIUSTI Consigliere A CTO Consigliere ANNALISA DI PAOLANTONIO Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7184-2022 proposto da: COMUNE DI BO, COMUNE DI LESSOLO, COMUNE DI CHIAVERANO, COMUNE DI BOLLENGO, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, CONSORZIO PER IL BACINO IMBRIFERO MONTANO DORA BALTEA CANAVESANA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROM, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO MRIA DE MTTEIS, rappresentati e difesi dagli avvocati S C C e MRCO RADICE;

- ricorrenti -

contro

COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROM, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO ROMNO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO EMNUELE GALLO;

- controricorrente -

contro

Numero registro generale 7184/2022 Numero sezionale 52/2023 COMUNE DI SETTIMO VITTONE;
Numero di raccolta generale 2767/2023 Data pubblicazione 30/01/2023

- intimato -

avverso la sentenza n. 14/2022 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 19/01/2022. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere LORENZO ORILIA. RITENUTO IN FATTO 1.1 Il Comune di Borgofranco d'Ivrea ha riassunto davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche un giudizio originariamente proposto davanti al TAR Piemonte, dichiaratosi privo di giurisdizione. Il giudizio (iscritto al n. 90/2020) aveva ad oggetto l'impugnazione di due deliberazioni adottate dall'Assemblea Consorziale del BIM Dora Baltea Canavesana, la n. 12 del 16.12.2019 (con cui si prorogavano sino al 30.6.2020 gli effetti della precedente delibera n. 11 del 20.11.2009 avente ad oggetto il riparto dei sovracanoni idroelettrici tra le tre sezioni in cui è suddiviso il Consorzio) e la n. 13 sempre del 16.12.2019 (con cui si disponeva il rinvio della nomina della Commissione per la revisione dello Statuto e dei regolamenti consortili).

1.2 Con un successivo ricorso (iscritto al n. 95/2020) il medesimo Comune ha proposto davanti al TSAP un nuovo giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di ulteriori delibere dell'Assemblea del Consorzio adottate il 25.5.2020 e precisamente la n. 5/2020 (avente ad oggetto la approvazione della Bozza di Statuto del Consorzio BIM) e la n. 6/2020 (approvazione del regolamento disciplinante la ripartizione e l'utilizzo dei fondi, nonché ulteriori provvedimenti), nonché le delibere nn. 1,2,3,4 del 25.5.2020 e le delibere nn. 32 e 33 dell'11.6.2020. I due giudizi, in contraddittorio col Consorzio, sono stati riuniti.

1.3 Il Comune di Borgofranco d'Ivrea ha proposto anche un terzo giudizio (iscritto al n. 79/2021) con cui ha impugnato, sempre davanti al TSAP, la delibera del 25.1.2021 avente ad oggetto la suddivisione in parti uguali tra i Comuni facenti parte della medesima sezione del BIM dell'importo complessivamente assegnato alla predetta sezione. 2 di 12 Numero registro generale 7184/2022 Numero sezionale 52/2023 Numero di raccolta generale 2767/2023 Questo terzo giudizio, promosso contro il Consorzio nonché i Data pubblicazione 30/01/2023 Comuni consorziati di Bollengo, Burolo, Chiaverano, Lessolo e Settimo Vittone (ed iscritto al n. 79/2021) è stato anch'esso riunito agli altri due. A sostegno dei ricorsi il ricorrente ha dedotto la necessità di rivedere i criteri di ripartizione dei sovracanoni, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 comma 137 della legge n. 228/2012 che, superando il riferimento all'altitudine di 500 metri, ha imposto il pagamento del sovracanone a tutti gli impianti di derivazione, senza discrimine altimetrico e quindi anche a quelli rivieraschi, esterni al perimetro del Bacino Imbrifero Montano, ma compresi nel Consorzio. 2 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 14/2022 depositata il 19.1.2022, ha accolto i ricorsi riuniti annullando le delibere impugnate e, per giungere a tale conclusione, ha osservato, per quanto rileva in questa sede: -che il nuovo assetto normativo introdotto dall'art. 1 comma 137 della legge n. 228/2012 “estende la categoria dei soggetti legittimati ad esigere la prestazione da qualunque titolare di derivazione idrica che venga a contatto, anche indirettamente, con una qualsiasi porzione - anche, va sottolineato, non montana – del territorio di un Comune appartenente ad un BIM”;
-che l'originario assetto normativo, disegnato dall'art. 1 comma 5 della legge n. 959/1953 e fondato sulla inclusione nel BIM dei Comuni ubicati nel suo perimetro formalmente determinato e dei Comuni rivieraschi in esso non compresi, “risulta modificato, se non stravolto”;
- “che nel Comune ricorrente, ubicato a fondovalle – da cui l'inclusione nella seconda sezione del BIM – è stato realizzato il canale idroelettrico che collega le centrali di Quassolo e Montalto Dora”;
- che detto canale incide negativamente sull'assetto idrico, orografico e topografico della circoscrizione territoriale comunale;
- che pertanto, “tirando le fila, il Comune ricorrente, ancorché non montano, per effetto del comma 137 dell'art. 1 l. 24 dicembre 2012 n. 228, legittimamente aspira al pagamento dei sovracanoni che vadano a 3 di 12 Numero registro generale 7184/2022 Numero sezionale 52/2023 Numero di raccolta generale 2767/2023 compensare il pregiudizio sofferto dalla popolazione conseguente alla Data pubblicazione 30/01/2023 realizzazione delle derivazioni idroelettriche”;
- che le deliberazioni impugnate pretermettono la normativa sopravvenuta e omettono di uniformare i criteri di ripartizione dei sovracanoni, disattendendo le linee guida dettate con la nota 8.10.2008 del Ministero dell'Ambiente, “dimenticandosi che i sovracanoni sono destinati ope legis alla compensazione del danno (ancorché potenziale) risentito dalla collettività stanziata sul territorio;
-che nelle delibere in esame è ravvisabile un abuso della regola di maggioranza, per difformità alla disciplina legislativa vigente al momento della loro adozione e per ingiustificato adeguamento alla stessa. 2 Contro tale sentenza il Consorzio per il Bacino Imbrifero Montano Dora Baltea Canavesana, ed i Comuni di Burolo, Lessolo, Chiaverano e Bollengo propongono ricorso davanti alle Sezioni Unite della Corte, affidato a tre motivi, contrastato con controricorso dal Comune di Borgofranco di Ivrea. Il Comune di Settimo Vittone, già contumace davanti al Tribunale Superiore, è rimasto intimato anche in questa sede. Ricorrenti e controricorrente hanno depositato memorie in prossimità dell'adunanza camerale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Col primo motivo si denunzia la violazione degli artt. 1 comma 137 della legge n. 228/2012, 1 e 2 della

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