Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/10/2021, n. 28718

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/10/2021, n. 28718
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28718
Data del deposito : 18 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

e Sentenza sul ricorso iscritto al n. 17611/2015 R.G. proposto da D M M, rappresentato e difeso dagli avv.ti A S e S P e con loro elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Pascoletti, 25,29 c/o dott. G S per procura speciale a margine del ricorso.

- ricorrente -

contro

RGN 17611/15 Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12, è domiciliata i :àii.,EL/re controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n.32/02/15, depositata il 15.1.2015. Udita la relazione svolta alla udienza pubblica del 12.5.2021 dal Consigliere R M C. Udito il PG in persona del sostituto T B il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Osserva D M M, titolare dell'omonima ditta individuale, impugnava un avviso di accertamento, per l'anno d'imposta 2004, con il quale veniva rettificata la dichiarazione IVA ex art. 54, comma 5 del DPR 633/72 e disconosciuto un credito derivante dall'acquisto di un bene strumentale. La Commissione Tributaria Provinciale di Potenza rigettava il ricorso. Il contribuente impugnava la decisione e la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, con sentenza n.32/02/15, depositata il 15.1.2015, rigettava l'appello. La CTR evidenziava che la complessa operazione riguardava un bene usato e non nuovo come avrebbe dovuto essere per ottenere i benefici della legge n. 1329/95 (legge Sabatini) e che il contratto atipico di sale & sale back non era applicabile nella specie in quanto lo stesso ricorrente era già proprietario dei beni strumentali. D M M ricorre per la cassazione, con quattro motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 370 comma 1 c.p.c. Motivi della decisione RGN 17611/15 1.Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c.;
omessa pronuncia sull' eccezione preliminare di prescrizione del credito del periodo di imposta 2014. Lamenta che tanto la CTP che la CTR avevano omesso di pronunciarsi sull'eccezione preliminare di prescrizione del credito. La censura è inammissibile. Ad integrare gli estremi della omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessario che sia completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile in riferimento alla soluzione del caso concreto: il che non si verifica quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (Cass. n. 1855 del 2020n. 24155 del 2017;
Cass. n. 17956 del 2015;
Cass. n. 21612 del 2013;
Cass. n. 20311 del 2011). Inoltre, affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, "in primis", la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un'ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, RGN 17611/15 comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l'altro, il rinvio "per relationem" agli atti della fase di merito - dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi" (Cass. n. 15367 del 04/07/2014).

2. Con il secondo motivo deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio;
violazione e falsa applicazione della legge n. 1329 del 26.11.1965 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. Lamenta che la CTR non aveva tenuto conto che nessun aiuto previsto dalla legge Sabatini gli era stato erogato né era stato richiesto essendo pacifico che i beni non fossero nuovi. Il motivo è inammissibile. La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata (secondo la formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. applicabile ratione temporis, precedente la novella dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) conferisce al giudice di legittimità il controllo del profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, il controlio dell'attendibilità e della concludenza, la scelta dei mezzi di prova acquisiti. La sindacabilità del ragionamento del giudice del merito è consentita solo laddove emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione, ovvero ove si evinca l'obiettiva carenza del procedimento logico che lo ha indotto al convincimento (Cass., Sez. U., 25 ottobre 2013, n. 24148;RGN 17611/15 Cass., Sez. Lav., 27 aprile 2005, n. 8718), non potendo invece essere richiesto a questa Corte, che non è giudice del fatto, di riesaminare il materiale probatorio acquisito e di apprezzarlo diversamente, (Cass., Sez. I, 5 agosto 2016, n. 16526 del 05/08/2016;
Cass., Sez. VI, 7 gennaio 2014, n. 91). Nel caso di specie la CTR ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto che le operazioni negoziali condotte dalle ricorrenti in concorso con i terzi non fossero assimilabili ai contratto di sale and lease back, nonché le ragioni per le quali ne ha escluso la liceità, rilevando come la simulazione assoluta della vendita era stata concepita al fine di emettere cambiali passive scontate successivamente in banca per fruire di finanziamenti bancari agevolati, attraverso la fittizia interposizione di una società cartiera (accertamento, questo, non contestato dal ricorrente), ma non avevano comportato né il trasferimento dei beni e il regolamento finanziario delle operazioni era avvenuto in via meramente scritturale. Né il vizio denunciato può ritenersi sussistente in ragione dell'omesso esame da parte della CTR della rinuncia ai benefici della legge Sabatini atteso che il giudice ha fondato il giudizio di antigiuridicità non sull'effettiva consumazione dell'illecito, ma sullo scopo illecito delle operazioni negoziali, solo apparentemente attuate e non aventi altra causa economica se non quella di conseguire una indebita elusione dell'IVA.
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