Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2022, n. 23401
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano nel procedimento a carico di Impregilo s.p.a., rappresentata dal suo difensore, a norma delll'art. 39, comma 4, d.lgs. n. 231 del 2001 avverso la sentenza del 10/12/2014 della Corte di appello di Milano;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere M R;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio;lette le conclusioni del difensore di Impregilo s.p.a., avv. F M, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La contestazione elevata ad "Impregilo" s.p.a. riguarda l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-ter, lett. r), d.lgs. n. 231 del 2001, dipendente dal delitto di aggiotaggio, compiuto nel suo interesse ed a suo vantaggio dal presidente del consiglio di amministrazione e dall'amministratore delegato della medesima società, mediante la comunicazione ai mercati di notizie false sulle previsioni di bilancio e sulla solvibilità della controllata "Imprepar s.p.a.", posta in liquidazione. 1.1. Con sentenza del 17 novembre 2009, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano assolveva la società, ai sensi dell'art. 6, d.lgs. n. 231 del 2001, ritenendo idoneo il modello organizzativo predisposto per ridurre il rischio di commissione dei reati. 1.2. Interponeva appello il Pubblico Ministero, lamentando: a) che la sentenza aveva omesso di valutare l'effettività dell'attuazione del modello e della vigilanza esercitata dall'organismo di controllo;b) che il comportamento tenuto dai vertici della società non aveva connotazione elusiva, essendo consistito nella mera inosservanza del modello. Con sentenza pronunciata il 21 marzo 2012, la Corte d'appello di Milano respingeva il gravame, ritenendo adeguato il modello ed elusivo il comportamento dei vertici, insuscettibile, in quanto tale, di essere impedito da qualsiasi modello organizzativo. 1.3. Il Procuratore generale distrettuale impugnava, dunque, tale decisione in sede di legittimità e la Corte di cassazione, con sentenza della Sez. 5, n. 4677 del 18 dicembre 2013, accoglieva il ricorso, annullando con rinvio la sentenza e sollecitando la Corte d'appello di Milano ad un nuovo accertamento di fatto. La Corte riteneva non idoneo ad esimere la società da responsabilità amministrativa da reato il modello organizzativo che preveda l'istituzione di un organismo di vigilanza sul funzionamento e sulla osservanza delle prescrizioni adottate, in quanto non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo, bensì sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllato;inoltre sosteneva che la condotta del presidente e dell'amministratore delegato, consistita semplicemente nel sostituire i dati elaborati dai competenti organi interni e nel diffondere un comunicato contenente notizie false ed idonee a provocare un'alterazione del valore delle azioni della società, non poteva configurare l'elusione fraudolenta del modello ed esonerare l'ente dalla responsabilità, così come prevede l'art. 6, comma 1, lett. c), d. Igs. n. 231 del 2001. Veniva, dunque, devoluto al giudice di rinvio di accertare i poteri in concreto attribuiti all'organismo di vigilanza, soprattutto in relazione ai comunicati predisposti dai vertici della società e destinati al mercato. Prim'ancora, veniva affidato al nuovo giudizio di merito l'accertamento della sussistenza - contestata dalla difesa interessata - del reato presupposto di aggiotaggio, rilevando la Corte di cassazione l'impossibilità di pronunziarsi sul punto, poiché la questione non era stata affrontata nella sentenza oggetto del ricorso. 2. Con sentenza emessa il 10 dicembre 2014, la Corte di appello di Milano, all'esito del giudizio di rinvio, ha confermato la decisione assolutoria del primo giudice, tuttavia mutandone la formula, avendo concluso per la mancanza di prova della sussistenza del fatto. Si è ritenuto che: — il modello di organizzazione e di gestione adottato dalla società era idoneo, in quanto conforme alle autorevoli indicazioni di "Consob" e "Confindustria";— permanendo incertezza sull'effettivo comportamento tenuto da presidente ed amministratore delegato della società, l'ipotesi dell'acc:ordo collusivo tra costoro, al fine della veicolazione delle false informazioni, rimaneva l'unica sostenibile;— tale condotta realizzava una fraudolenta elusione del modello, resa possibile per effetto di una decisione dell'organo apicale, di fatto imposta in ragione dell'autorità del medesimo e capace di eludere qualsiasi strumento organizzativo;— era ultroneo, di conseguenza, soffermarsi sulla questione - introdotta dalla difesa interessata con memoria scritta depositata in tale grado del giudizio - della già intervenuta archiviazione del procedimento nei confronti della società, sebbene la richiesta in tal senso, erroneamente avanzata dal Pubblico ministero al Giudice per le indagini preliminari, dovesse intendersi come espressione di una chiara volontà di archiviazione. 3. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione la Procura generale distrettuale, ritenendo, anzitutto, che il giudice del rinvio non si sia uniformato ai princìpi di diritto affermati con la sentenza rescindente sui seguenti profili: — adeguatezza del modello adottato, che non può essere desunta dalla mera conformità del medesimo alle indicazioni rassegnate da enti autorevoli ma, comunque, sprovvisti di potestà normativa;— non coincidenza della condotta fraudolenta, richiesta dalla legge, con la mera violazione della prescrizione contenuta nel modello, in cui invece si sarebbe sostanziato il contegno tenuto dagli organi apicali dell'ente, consistito nella semplice alterazione o sostituzione dei contenuti della comunicazione diffusa al mercato azionario, senza l'impiego di ulteriori comportamenti ingannevoli, che tali devono essere, peraltro, verso gli altri organi dell'ente, non con riferimento ai terzi destinatari delle informazioni.Quanto, poi, alla sussistenza del reato presupposto, parte ricorrente rileva che, specialmente nella sentenza di primo grado, è contenuta una valutazione delle risultanze probatorie ben più approfondita rispetto a quella «incidentale», comunemente ritenuta sufficiente a tal fine. Infine, in merito alla precedente richiesta di archiviazione, si evidenzia che detta istanza, quantunque non rituale, aveva rappresentato la necessaria conseguenza della ritenuta insussistenza del reato presupposto: essa, pertanto, era stata superata dal contrario divisamento del Giudice per le indagini preliminari e dall'ordine d'imputazione coatta da questi formulato. Né potrebbe tale richiesta equipararsi - aggiunge il ricorrente - al decreto di archiviazione del pubblico ministero, previsto dall'art. 58, d. Igs. n. 231 del 2001, poiché, se così fosse, rimarrebbe precluso il controllo del procuratore generale su tale atto, previsto dal successivo periodo della medesima disposizione normativa. 4. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale in sede, condividendo le argomentazioni esposte in ricorso e concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza. 5. Ha depositato memoria e conclusioni scritte la difesa di "Impregilo", rassegnando i seguenti rilievi. 5.1. Con riferimento alla già avvenuta archiviazione, essa deduce che: a) l'ordine di formulare l'imputazione è stato correttamente emesso dal Giudice per le indagini preliminari soltanto nei confronti delle persone fisiche per il delitto di aggiotaggio, non anche nei riguardi della società per il connesso illecito amministrativo, talché esso non poteva spiegare alcuna rilevanza sull'azione nei confronti dell'ente;b) vi è assoluta incompatibilità tra la richiesta di archiviazione ed il successivo esercizio dell'azione penale sulla base degli stessi elementi;tale posteriore iniziativa, nell'assenza di disciplina sulla riapertura delle indagini in materia di responsabilità degli enti da reato, si rivela del tutto irrituale, se non addirittura abnorme. 5.2. Mancherebbe, inoltre, l'accertamento del reato presupposto: l'aggiotaggio, cioè, in ipotesi compiuto da presidente ed amministratore delegato della società. Il relativo processo, infatti, si è concluso per costoro con una sentenza d'improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato, e nessuna delle sentenze di merito emesse in quel giudizio ne ha accertato, seppur incidentalmente, la sussistenza. Anche quella di primo grado, particolarmente evocata dal ricorso del Procuratore generale distrettuale, non sarebbe concludente, poiché, per una parte della condotta, si è limitata a ritenere non convincenti le tesi difensive, mentre, per il resto, ha addirittura espressamente evocato la necessità di un vaglio dibattimentale dell'accusa. Peraltro - conclude la difesa - nemmeno il ricorso in rassegna devolve espressamente il tema a questa Corte. 5.3. Relativamente, invece, alla tematica dell'efficacia del modello organizzativo di "Impregilo", il ricorso sarebbe generico, limitandosi a richiamare l'affermazione della sentenza di legittimità rescindente in merito all'insufficienza della conformità di tali documenti agli schemi predisposti da organizzazioni di categoria: né il ricorso né la sentenza, però, spiegherebbero le ragioni per le quali il modello di "Impregilo" dovesse ritenersi inadeguato. Peraltro, evidenzia la difesa che, nell'atto d'appello, la stessa Procura della Repubblica non aveva censurato l'idoneità del modello, bensì la sua attuazione. Inoltre, la sentenza impugnata avrebbe adeguatamente assolto al compito, devoluto dalla precedente sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte, di accertare la condotta fraudolenta ed elusiva del modello, necessariamente ulteriore rispetto alla mera violazione delle relative prescrizioni. Tale condotta, infatti, nel rispetto delle relative connotazioni delineate dal giudice di legittimità, è stata correttamente individuata nell'accordo fra amministratore delegato e presidente della società, organo, quest'ultimo, deputato ex lege al controllo della legalità dell'azione dell'ente e del rispetto delle procedure;accordo - secondo quanto osservato dalla Corte d'appello - dotato di efficacia decettiva, perché praticamente impossibile da accertare, tanto più se, come nello specifico, intervenuto in tempi assai ristretti. Peraltro - conclude la difesa sul punto - lo stesso Giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto impensabile che il compito di comunicare all'esterno le notizie relative allo stato della società potesse essere affidato ad organi sociali diversi da quelli di vertice.
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