Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 13/12/2022, n. 36336

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 13/12/2022, n. 36336
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36336
Data del deposito : 13 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: F M, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall'Avv. C M del Foro di Salerno, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to A G, alla via Piemonte n. 39 in Roma;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
- resistente - avverso la sentenza n. 157, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia 1'11.4.2016, e pubblicata il 16.5.2016;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere P D M;
la Corte osserva:

Fatti di causa

1. L'Agenzia delle entrate richiedeva a F M la trasmissione di documentazione giustificativa attinente la dichiarazione dei redditi presentata, al fine di verificare i dati riportati. Il contribuente forniva la documentazione richiesta e l'Amministrazione finanziaria comunicava al contribuente la presenza di irregolarità, per la mancanza "dei bonifici effettuati per il pagamento del box auto per cui era stata chiesta la detrazione e perché dal contratto di compravendita non risultava la pertinenzialità di detto box" (ric., p. 2). Con istanza del 2.5.2011 il ricorrente domandava all'Agenzia delle entrate l'annullamento in autotutela della procedura, fornendo ulteriore documentazione. L'istanza veniva respinta dall'Amministrazione finanziaria con provvedimento del 18.6.2012, osservando l'Ente . impositore, tra l'altro, che né nel contratto preliminare, né nel contratto di acquisto della rimessa "si faceva cenno alla pertinenzialità del box" (ibidem).

1.1. L'Agenzia delle entrate notificava quindi al contribuente la cartella di pagamento n. 114 2013 0003662671 000, con la quale contestava al Fumaneri l'onere di pagamento di maggiore Irpef riferita all'anno 2007, in conseguenza del mancato riconoscimento della detrazione richiesta.

2. Il contribuente impugnava la cartella di pagamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Trieste, la quale accoglieva il ricorso osservando che il vincolo di pertinenzialità era stato dichiarato nel contratto di compravendita, ed annullava la cartella esattoriale.

3. L'Agenzia delle entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia. La Ctr riteneva insussistente il legame di pertinenzialità tra il box e l'abitazione del contribuente, stante la grande distanza intercorrente tra i due beni immobili, pertanto riformava la decisione della Ctp e riaffermava la piena legittimità ed efficacia della cartella di pagamento.

4. Avverso la decisione adottata dalla Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione Marco Fumaneri, affidandosi a due motivi di impugnazione. L'Amministrazione finanziaria non si è costituita tempestivamente nel giudizio di legittimità, ma ha depositato istanza di partecipazione all'eventuale udienza di discussione orale del ricorso. Il contribuente ha quindi proposto ripetute istanze di fissazione dell'udienza di trattazione dell'impugnativa, che sono state alfine accolte, nel rispetto delle esigenze del ruolo. .1 c:_o(ICT-tr ue n(e k cLe o s iTaTo viA_Cmc Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, e dell'art. 345, secondo comma, cod proc. civ., per avere la Ctr deciso la causa sul fondamento "di una eccezione nuova ... riguardante la distanza tra il box e l'abitazione ... proposta dall'Agenzia delle Entrate per la prima volta con l'atto di appello" (ric., p. 3).
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