Cass. pen., sez. V, sentenza 01/07/2022, n. 25242
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da R G, nato ad Albenga (SV), il 29/07/1984, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, emessa in data 11/12/22020;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa R C;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, in persona del Sostituto Procuratore Generale P F, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva di replica nell'interesse del ricorrente, inviata a mezzo pec in data 06/05/2022, con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Savona in composizione monocratica in data 14/02/2020, con cui G R era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 491 cod. pen., in Savona in data anteriore e prossima al 23/10/2015. 2. In data 23/02/2021 G R ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to U L, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto il R è stato ritenuto l'unico soggetto che avrebbe potuto beneficiare del testamento falso, interpretazione che contrasta con la disposizione normativa, la quale individua unicamente il soggetto che fa uso dell'atto, sapendolo falso;
la Corte di merito, inoltre, non ha considerato le versione dell'imputato e le modalità di ritrovamento del testamento, tralasciando anche gli elementi in favore dello stesso;
in ogni caso, nessuna motivazione risulta esplicitata per quanto riguarda il concorso del R nell'altrui condotta di falsificazione e, quindi, la sua consapevolezza e la prova del dolo;
2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto il R non è stato ritenuto meritevole della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.,- posto che la sua rinuncia ad avvalersi del testamento manifesta la volontà risarcitoria, oltre ad una sua positiva condotta, per essersi egli efficacemente adoperato ad elidere o attenuare le conseguenze del reato stesso;
non a caso, infatti, le persone offese hanno abdicato a qualsiasi richiesta risarcitoria per non aver subito alcun danno;
2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena, nonostante la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in contrasto con gli insegnamento della giurisprudenza di legittimità, avendo la Corte di merito omesso ogni motivazione sul giudizio prognostico negativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di G R è fondato limitatamente all'ultimo motivo.
1.La vicenda ha per oggetto la falsificazione del testamento olografo di Carolina M, pubblicato in data 23/10/2015, con cui veniva nominato erede universale G R;
tale testamento, recante la data del 19/03/2014, contrastava con il contenuto di altro testamento, datato 26/04/2002, con cui la de cuius aveva nominato erede universale il suo compagno, Giuseppe Ferrara;
la figlia e la nipote di quest'ultimo sporgevano denuncia in base alla circostanza che la M, alla data in cui era stato redatto il testamento che nominava erede universale l'odierno ricorrente, era ricoverata in ospedale;
la consulenza grafologica redatta su incarico delle persone offese accertava che il testamento denunciato come falso non era stato redatto dalla de cuius, ed alle stesse conclusioni perveniva il consulente incaricato dal pubblico ministero. La sentenza di merito ha ritenuto che il R - pur non essendo, pacificamente, colui il quale aveva redatto il falso testamento - era l'unico che ne avrebbe beneficiato;
appariva - secondo la Corte di merito - del tutto non verosimile che la M, in pessime condizioni di salute, si fosse preoccupata di modificare le proprie disposizioni testamentarie, peraltro in favore del
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa R C;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, in persona del Sostituto Procuratore Generale P F, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva di replica nell'interesse del ricorrente, inviata a mezzo pec in data 06/05/2022, con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Savona in composizione monocratica in data 14/02/2020, con cui G R era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 491 cod. pen., in Savona in data anteriore e prossima al 23/10/2015. 2. In data 23/02/2021 G R ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to U L, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto il R è stato ritenuto l'unico soggetto che avrebbe potuto beneficiare del testamento falso, interpretazione che contrasta con la disposizione normativa, la quale individua unicamente il soggetto che fa uso dell'atto, sapendolo falso;
la Corte di merito, inoltre, non ha considerato le versione dell'imputato e le modalità di ritrovamento del testamento, tralasciando anche gli elementi in favore dello stesso;
in ogni caso, nessuna motivazione risulta esplicitata per quanto riguarda il concorso del R nell'altrui condotta di falsificazione e, quindi, la sua consapevolezza e la prova del dolo;
2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto il R non è stato ritenuto meritevole della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.,- posto che la sua rinuncia ad avvalersi del testamento manifesta la volontà risarcitoria, oltre ad una sua positiva condotta, per essersi egli efficacemente adoperato ad elidere o attenuare le conseguenze del reato stesso;
non a caso, infatti, le persone offese hanno abdicato a qualsiasi richiesta risarcitoria per non aver subito alcun danno;
2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena, nonostante la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in contrasto con gli insegnamento della giurisprudenza di legittimità, avendo la Corte di merito omesso ogni motivazione sul giudizio prognostico negativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di G R è fondato limitatamente all'ultimo motivo.
1.La vicenda ha per oggetto la falsificazione del testamento olografo di Carolina M, pubblicato in data 23/10/2015, con cui veniva nominato erede universale G R;
tale testamento, recante la data del 19/03/2014, contrastava con il contenuto di altro testamento, datato 26/04/2002, con cui la de cuius aveva nominato erede universale il suo compagno, Giuseppe Ferrara;
la figlia e la nipote di quest'ultimo sporgevano denuncia in base alla circostanza che la M, alla data in cui era stato redatto il testamento che nominava erede universale l'odierno ricorrente, era ricoverata in ospedale;
la consulenza grafologica redatta su incarico delle persone offese accertava che il testamento denunciato come falso non era stato redatto dalla de cuius, ed alle stesse conclusioni perveniva il consulente incaricato dal pubblico ministero. La sentenza di merito ha ritenuto che il R - pur non essendo, pacificamente, colui il quale aveva redatto il falso testamento - era l'unico che ne avrebbe beneficiato;
appariva - secondo la Corte di merito - del tutto non verosimile che la M, in pessime condizioni di salute, si fosse preoccupata di modificare le proprie disposizioni testamentarie, peraltro in favore del
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