Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2024, n. 8804
Sentenza
2 febbraio 2024
Sentenza
2 febbraio 2024
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Massime • 1
L'accoglimento del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. nella fase rescindente esclude che, rispetto alla fase rescissoria, debba pronunciarsi la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria, anche in caso di successiva inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di appello.
Sul provvedimento
Testo completo
08804-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. n. sez. 264 CC - 02/02/2024 R.G.N. 45324/2023 Composta da: -Presidente - SERGIO BELTRANI - Relatore - LUIGI AGOSTINACCHIO NA RI DE IS UC AI MA UT TURTUR ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DO AC nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/04/2023 della Corte di Cassazione Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO;
dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in 1. n. 176 del 2020; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha chiesto che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore, Avv. MAURIZIO VECCHIO del foro di Torino, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso, contestando le argomentazioni della Procura. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 03/04/2023 la Corte di Cassazione, settima sezione penale, ha dichiarato inammissibile perché tardivo il ricorso presentato nell'interesse di BD AC avverso la sentenza emessa il 30/09/2022 dalla Corte di Appello di Torino.
2. Avverso l'ordinanza propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. il difensore di fiducia e procuratore speciale di BD AC, la denunciando l'errore materiale, consistito nel riferirsi il provvedimento impugnato ad un diverso procedimento;
il ricorso avverso la sentenza di secondo grado che lo aveva condannato era, infatti, tempestivo, in quanto depositato il 14 novembre 2022, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 544, comma 2, cod. proc. pen. non potendosi ritenere che la coincidenza del giorno di deposito della motivazione con quello della lettura del dispositivo, il 30 settembre 2022, giustificasse la contestualità a base dell'applicazione del più breve termine di quindici giorni per impugnare. Specifica, inoltre, che il processo di secondo grado si era svolto con rito cartolare e che, all'esito, era stato comunicato solo il dispositivo della sentenza, senza alcuna indicazione