Cass. civ., sez. III, ordinanza 20/04/2018, n. 09813
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Testo completo
to la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 6388-2015 proposto da: CT ITALIA SRL in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, RAFFAELE FRANCESCO URIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
FLAMINIA
388, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PASSALACQUA, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NG NG TA SP , in persona del suo Presidente nonché legale rappresentante pro-tempore Dott. LUIGI NEGRI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI
8, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCOCRISCI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
SAFIN SRL UNIPERSONALE quale successore di SAMA SRL, in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro-tempore Sig. GIOVANNI SABATTOLI, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE LIEGI
7, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO LUIGI CONTI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 144/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;
RILEVATO CHE
1.La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 144 del 16/1/2014 ha respinto l'appello principale proposto da CT (Italia) srl e l'appello incidentale proposto da AM sr.l. avverso la sentenza n. 1968 del 11/2/2011 del Tribunale di Milano, che ha confermato.
2.La AM srl aveva convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano la CT srl (Italia), esponendo che: -nell'aprile del 2006 aveva incaricato la CT di trasportare via mare da Genova al porto di Haiphong, in Vietnam, due macchinari e vari equipaggiamenti stivati all'interno di sei contenitori;
-a fronte della presa in consegna della merce, il vettore CT aveva emesso in data 25 aprile 2006 la propria polizza di carico N0106500040 all'ordine, nella quale veniva indicata: la AM, come mittente;
e, come destinataria della merce, la Bank for Investiment and Development of Vietnam, istituto bancario ove il compratore della merce, RE TI SI TD (intermediario commerciale il quale, a propria volta, intendeva rivendere la merce alla società vietnamita CH NH Co. Ltd), aveva aperto la lettera di credito in favore della venditrice AM;
-per controversie sorte fra TI ed il cliente finale della AM, tale CH NH, quest'ultimo si era rifiutato di pagare il prezzo dovuto per ottenere gli originali delle polizze di carico e non aveva ritirato la merce, dichiarando di voler considerare risolto il contratto di fornitura;
a propria volta TI non aveva pagato ad essa Sanna il prezzo d'acquisto della merce e alla AM erano stati restituiti gli originali della polizza di carico, in quanto non negoziati;
AM successivamente aveva contattato con e-mail del 10 luglio 2006 il vettore CT, chiedendo a quest'ultimo di far rientrare in Italia la merce a spese della stessa AM;AM aveva atteso l'estate del 2006, ma il convenuto CT non aveva provveduto a far rientrare la merce in Italia;
quanto precede in violazione del contrordine impartito dalla AM ex art.1685 c.c.;
- da allora la merce non era mai stata restituita, col grave rischio di deperimento delle parti meccaniche a causa della forza corrosiva della salsedine presente nel porto. Sulla base di tali premesse fattuali, la AM aveva chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno indicato nel valore della merce, pari al prezzo di vendita di dollari Usa 333.106,44. Il vettore CT, nel costituirsi in giudizio, aveva replicato che: - in data 26 maggio 2006, tramite il vettore marittimo AN MI NE RA Corporation, la merce era giunta al porto di destinazione di Haiphong ed il vettore terrestre M&S Vtec Shipping Ltd, incaricato dalla destinataria-acquirente CH NH per il ritiro della merce, aveva avvisato la stessa destinataria dell'arrivo dei containers;
- CH NH non si era recata a ritirare i documenti necessari per la consegna della merce, ma aveva presentato alle Autorità della Dogana del Vietnam la richiesta di dichiarazione doganale;
- CH NH, a causa dei gravi vizi della merce riscontrati durante le operazioni doganali, in data 29 maggio 2006, aveva comunicato a TI la risoluzione del contratto di compravendita ed in data 26 giugno 2006 aveva presentato un'istanza scritta alle Autorità Doganali del Vietnam;
-per effetto di quell'istanza la spedizione era stata classficata sotto la categoria "disputa" tra mittente e destinatario riguardo ai termini ed alle condizioni per il rientro della merce al luogo di origine;-a distanza di due mesi dalla consegna della merce AM aveva contattato la convenuta, chiedendo a quest'ultima di trovare una soluzione per far rientrare la merce in Italia;
- CT, in risposta alla missiva, aveva comunicato alla AM che la merce consegnata si trovava bloccata ad Haiphong senza che si potesse organizzarne il rientro a causa del blocco doganale ed ancora in data 23 novembre 2006 aveva inviato alle Autorità Doganali vietnamite richiesta di notizie circa il blocco della merce, senza ottenere risposta. Tanto esposto, CT: in via preliminare, aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva di srl AM a far valere diritti in ordine alla merce, in quanto la merce era stata consegnata alla destinataria-acquirente CH NH, la quale aveva esercitato la "presa di possesso" della merce, richiedendone il blocco da parte della Autorità Doganale. Aveva altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo correttamente provveduto ad eseguire il trasporto marittimo, mediante la consegna dei containers al vettore terrestre M&S Vtec Shipping Ltd, incaricato dalla destinataria-acquirente CH NH del ritiro della merce. Nel merito, CT: aveva chiesto il rigetto della domanda risarcitoria ed, in subordine, aveva eccepito il limite di responsabilità di cui alla clausola n.
8.3 delle condizioni di generali di trasporto trascritte sul retro della polizza di carico;
in subordine aveva esercitato l'azione di regresso nei confronti di AN MI NE RA Corporation, chiamandola in causa tramite la AN MI AL spa, quale raccomandatario marittimo, agente marittimo, procuratore generale in Italia della medesima compagnia di navigazione. Nel giudizio di primo grado si era costituita la AN MI AL spa, che aveva eccepito la propria carenza di capacità processuale, essendo solo agente generale della AN MI NE RA Corporation, privo di capacità a rappresentare in giudizio la stessa compagnia;
in subordine, nel merito, la terza chiamata aveva contestato la responsabilità di AN MI NE RA Corporation in relazione al danno lamentato dalla AM, chiedendo il rigetto della domanda di regresso.
3. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 1968/2011: -aveva condannato srl CT (Italia) a pagare alla srl Sarna l'equivalente di 146.400,00 SDR al valore del cambio ufficiale alla data del 10.7.2006, oltre gli interessi al tasso legale da tale data al saldo;
-aveva respinto la domanda proposta da srl CT (Italia) nei confronti di AN MI NE RA Corporation, chiamata in causa tramite la AN MI (AL) spa. Avverso la sentenza del Tribunale di Milano avevano proposto appello principale la CT (Italia) srl, nonché appello incidentale la AM srl. Nel giudizio di appello si era costituita anche la AN Mmg (AL) Agenzia Marittima Spa, che aveva chiesto la conferma per quanto di ragione della gravata sentenza in punto carenza di sua legittimazione e in ogni caso il rigetto di tutte le domande formulate nei suoi confronti.
4.La Corte territoriale con la impugnata sentenza, in rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, ha confermato la sentenza del giudice di primo grado.
5. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso la CT, al quale resiste la IN srl. Si costituisce la AN MI AL spa, quale Raccomandatario della M/N "YM Confort", su mandato ricevuto dalla AN MI NE RA, la quale: fa presente che non si è perfezionata la I notifica del controricorso per motivi ad essa non imputabile;
osserva che CT non ha impugnato lo specifico ed autonomo capo della sentenza inerente l'esclusione di ogni responsabilità della AN MI NE RA Co. agli eventi che hanno dato origine alla vertenza;
chiede darsi atto del conseguente passaggio in giudicato di detto capo, nonché, previa remissione in termini ex art. 153 comma 2 c.p.c., di considerare tempestivo il proposto controricorso 3/6/2015. In vista dell'odierna udienza presentano memoria: - la CT, che deduce l'inammissibilità dell'intervento della IN e l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del controricorso proposto da IN srl;
nonché l'inammissibilità del controricorso proposto da AN MI AL spa;
- la IN srl, che, a seguito del decesso del precedente difensore, si costituisce a mezzo di nuovi difensori, ribadendo l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza del ricorso proposto dalla CT.
CONSIDERATO CHE
1.11 ricorso non è fondato.
2.In linea generale - secondo la giurisprudenza di legittimità (ad es. Sez. 3, sent. n. 11004 del 14/07/2003, Rv. 565036 - 01), peraltro puntualmente richiamata dalla Corte territoriale - l'esecuzione del contratto di trasporto non si esaurisce nel trasferimento della merce da un luogo ad un altro, ma prevede l'adempimento di tutte le obbligazioni necessarie per il raggiungimento del fine pratico perseguito dalle parti. Pertanto, per integrare la consegna delle merci, non è sufficiente l'attività unilaterale del vettore di "messa a disposizione" delle cose trasportate, ma occorre la ricezione materiale delle cose da parte del destinatario. La responsabilità ex recepto del vettore, in ordine C_-- al dovere di conservazione e custodia della merce trasportata, non viene meno neppure con l'arrivo delle stesse in un magazzino e con la loro messa a