Cass. civ., sez. III, ordinanza 20/04/2018, n. 09813

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 20/04/2018, n. 09813
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09813
Data del deposito : 20 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 6388-2015 proposto da: C I SRL in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, R F U, elettivamente domiciliata in ROMA,

FLAMINIA

388, presso lo studio dell'avvocato G P, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Y M I S , in persona del suo Presidente nonché legale rappresentante pro-tempore Dott. L N, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEGLI SCIPIONI

8, presso lo studio dell'avvocato F, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
SAFIN SRL UNIPERSONALE quale successore di SAMA SRL, in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro-tempore Sig. G S, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE LIEGI

7, presso lo studio dell'avvocato F L C, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 144/2014 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 16/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. P G;

RILEVATO CHE

1.La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 144 del 16/1/2014 ha respinto l'appello principale proposto da CTO (Italia) srl e l'appello incidentale proposto da Sma sr.l. avverso la sentenza n. 1968 del 11/2/2011 del Tribunale di Milano, che ha confermato.

2.La Sma srl aveva convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano la CTO srl (Italia), esponendo che: -nell'aprile del 2006 aveva incaricato la CTO di trasportare via mare da Genova al porto di Haiphong, in Vietnam, due macchinari e vari equipaggiamenti stivati all'interno di sei contenitori;
-a fronte della presa in consegna della merce, il vettore CTO aveva emesso in data 25 aprile 2006 la propria polizza di carico N0106500040 all'ordine, nella quale veniva indicata: la Sma, come mittente;
e, come destinataria della merce, la Bank for Investiment and Development of Vietnam, istituto bancario ove il compratore della merce, Ettore Nassetti Asia ltd (intermediario commerciale il quale, a propria volta, intendeva rivendere la merce alla società vietnamita Duch Minh Co. Ltd), aveva aperto la lettera di credito in favore della venditrice Sma;
-per controversie sorte fra Nassetti ed il cliente finale della Sma, tale Duch Minh, quest'ultimo si era rifiutato di pagare il prezzo dovuto per ottenere gli originali delle polizze di carico e non aveva ritirato la merce, dichiarando di voler considerare risolto il contratto di fornitura;
a propria volta Nassetti non aveva pagato ad essa Snna il prezzo d'acquisto della merce e alla Sma erano stati restituiti gli originali della polizza di carico, in quanto non negoziati;
-Sma successivamente aveva contattato con e-mail del 10 luglio 2006 il vettore CTO, chiedendo a quest'ultimo di far rientrare in Italia la merce a spese della stessa Sma;-Sma aveva atteso l'estate del 2006, ma il convenuto CTO non aveva provveduto a far rientrare la merce in Italia;
quanto precede in violazione del contrordine impartito dalla Sma ex art.1685 c.c.;
- da allora la merce non era mai stata restituita, col grave rischio di deperimento delle parti meccaniche a causa della forza corrosiva della salsedine presente nel porto. Sulla base di tali premesse fattuali, la Sma aveva chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno indicato nel valore della merce, pari al prezzo di vendita di dollari Usa 333.106,44. Il vettore CTO, nel costituirsi in giudizio, aveva replicato che: - in data 26 maggio 2006, tramite il vettore marittimo Y Ming Marine Transport Corporation, la merce era giunta al porto di destinazione di Haiphong ed il vettore terrestre M&S Vtec Shipping Ltd, incaricato dalla destinataria-acquirente Duch Minh per il ritiro della merce, aveva avvisato la stessa destinataria dell'arrivo dei containers;
- Duch Minh non si era recata a ritirare i documenti necessari per la consegna della merce, ma aveva presentato alle Autorità della Dogana del Vietnam la richiesta di dichiarazione doganale;
- Duch Minh, a causa dei gravi vizi della merce riscontrati durante le operazioni doganali, in data 29 maggio 2006, aveva comunicato a Nassetti la risoluzione del contratto di compravendita ed in data 26 giugno 2006 aveva presentato un'istanza scritta alle Autorità Doganali del Vietnam;
-per effetto di quell'istanza la spedizione era stata classficata sotto la categoria "disputa" tra mittente e destinatario riguardo ai termini ed alle condizioni per il rientro della merce al luogo di origine;-a distanza di due mesi dalla consegna della merce Sma aveva contattato la convenuta, chiedendo a quest'ultima di trovare una soluzione per far rientrare la merce in Italia;
- CTO, in risposta alla missiva, aveva comunicato alla Sma che la merce consegnata si trovava bloccata ad Haiphong senza che si potesse organizzarne il rientro a causa del blocco doganale ed ancora in data 23 novembre 2006 aveva inviato alle Autorità Doganali vietnamite richiesta di notizie circa il blocco della merce, senza ottenere risposta. Tanto esposto, CTO: in via preliminare, aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva di srl Sma a far valere diritti in ordine alla merce, in quanto la merce era stata consegnata alla destinataria-acquirente Duch Minh, la quale aveva esercitato la "presa di possesso" della merce, richiedendone il blocco da parte della Autorità Doganale. Aveva altresì eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo correttamente provveduto ad eseguire il trasporto marittimo, mediante la consegna dei containers al vettore terrestre M&S Vtec Shipping Ltd, incaricato dalla destinataria-acquirente Duch Minh del ritiro della merce. Nel merito, CTO: aveva chiesto il rigetto della domanda risarcitoria ed, in subordine, aveva eccepito il limite di responsabilità di cui alla clausola n.

8.3 delle condizioni di generali di trasporto trascritte sul retro della polizza di carico;
in subordine aveva esercitato l'azione di regresso nei confronti di Y Ming Marine Transport Corporation, chiamandola in causa tramite la Y Ming Italy spa, quale raccomandatario marittimo, agente marittimo, procuratore generale in Italia della medesima compagnia di navigazione. Nel giudizio di primo grado si era costituita la Y Ming Italy spa, che aveva eccepito la propria carenza di capacità processuale, essendo solo agente generale della Y Ming Marine Transport Corporation, privo di capacità a rappresentare in giudizio la stessa compagnia;
in subordine, nel merito, la terza chiamata aveva contestato la responsabilità di Y Ming Marine Transport Corporation in relazione al danno lamentato dalla Sma, chiedendo il rigetto della domanda di regresso.

3. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 1968/2011: -aveva condannato srl CTO (Italia) a pagare alla srl Srna l'equivalente di 146.400,00 SDR al valore del cambio ufficiale alla data del 10.7.2006, oltre gli interessi al tasso legale da tale data al saldo;
-aveva respinto la domanda proposta da srl CTO (Italia) nei confronti di Y Ming Marine Transport Corporation, chiamata in causa tramite la Y Ming (Italy) spa. Avverso la sentenza del Tribunale di Milano avevano proposto appello principale la CTO (Italia) srl, nonché appello incidentale la Sma srl. Nel giudizio di appello si era costituita anche la Y Mmg (Italy) Agenzia Marittima Spa, che aveva chiesto la conferma per quanto di ragione della gravata sentenza in punto carenza di sua legittimazione e in ogni caso il rigetto di tutte le domande formulate nei suoi confronti.

4.La Corte territoriale con la impugnata sentenza, in rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, ha confermato la sentenza del giudice di primo grado.

5. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso la CTO, al quale resiste la S srl. Si costituisce la Y Ming Italy spa, quale Raccomandatario della M/N "YM Confort", su mandato ricevuto dalla Y Ming Marine Transport, la quale: fa presente che non si è perfezionata la I notifica del controricorso per motivi ad essa non imputabile;
osserva che CTO non ha impugnato lo specifico ed autonomo capo della sentenza inerente l'esclusione di ogni responsabilità della Y Ming Marine Transport Co. agli eventi che hanno dato origine alla vertenza;
chiede darsi atto del conseguente passaggio in giudicato di detto capo, nonché, previa remissione in termini ex art. 153 comma 2 c.p.c., di considerare tempestivo il proposto controricorso 3/6/2015. In vista dell'odierna udienza presentano memoria: - la CTO, che deduce l'inammissibilità dell'intervento della S e l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del controricorso proposto da S srl;
nonché l'inammissibilità del controricorso proposto da Y Ming Italy spa;
- la S srl, che, a seguito del decesso del precedente difensore, si costituisce a mezzo di nuovi difensori, ribadendo l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza del ricorso proposto dalla CTO.

CONSIDERATO CHE

1.11 ricorso non è fondato.

2.In linea generale - secondo la giurisprudenza di legittimità (ad es. Sez. 3, sent. n. 11004 del 14/07/2003, Rv. 565036 - 01), peraltro puntualmente richiamata dalla Corte territoriale - l'esecuzione del contratto di trasporto non si esaurisce nel trasferimento della merce da un luogo ad un altro, ma prevede l'adempimento di tutte le obbligazioni necessarie per il raggiungimento del fine pratico perseguito dalle parti. Pertanto, per integrare la consegna delle merci, non è sufficiente l'attività unilaterale del vettore di "messa a disposizione" delle cose trasportate, ma occorre la ricezione materiale delle cose da parte del destinatario. La responsabilità ex recepto del vettore, in ordine C_-- al dovere di conservazione e custodia della merce trasportata, non viene meno neppure con l'arrivo delle stesse in un magazzino e con la loro messa a disposizione, ma soltanto con la consegna materiale delle cose al destinatario ex art. 1687 c.c.. Nel caso in cui il destinatario si renda irreperibile o comunque manchi la richiesta del destinatario di consegna della merce, il contratto di trasporto non si risolve, avendo il vettore l'obbligo di avvisare immediatamente il mittente, il quale può dare istruzioni di consegnare la merce in luogo diverso o anche di farla tornare al luogo di partenza, mediante l'esercizio del c.d. diritto di
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