Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/09/2022, n. 28071
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
rzo motivo d'impugnazione;I FATTI DI CAUSA 1. Con l'impugnata sentenza la Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Roma) dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla suindicata società avverso la pronuncia n. 16723/57/2015 della Commissione Tributaria di Roma, assumendone la tardività sul rilievo che detta ultima sentenza era stata depositata il 21 luglio 2015, mentre l'appello era stato proposto con ricorso depositato il 22 febbraio 2016 e, quindi, oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., richiamato dagli artt. 38 e 49 del d.lgs. 546/1992. 2. L'istante proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza, con atto notificato a Roma Capitale il 22/25 maggio 2017, ai sensi dell'art. 149 c.p.c., articolando quattro motivi di impugnazione. Oc? ,9- cis tilit e oitc, 3. Roma Capitale notificava, tramite posta elettronica certificata, il controricorso in data 4 luglio 2017, resistendo ai motivi di impugnazione e chiedendo il rigetto del ricorso. Proc. n. 13628/2017 ric. gen. sentenza Pagina 2 di 4 Corte Suprema di Cassazione - Quinta Sezione Civile - LE RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha lamentato «la nullità del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 155 e 327 c.p.c., richiamati dagli artt. 49, 51 e 38 comma e del D.Lgs. 546/1992», ponendo in evidenza l'errore in cui è incorso il Giudice regionale nel non aver computato, nel calcolo dei sei mesi, il periodo di trentuno giorni di sospensione dei termini feriali previsto dall'art. 1, co. 1 della legge 742/1942, conteggiando i quali il predetto termine semestrale cadeva in data 22 febbraio 2016 (lunedì), con conseguente tempestività dell'appello depositato in tale ultima data.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi