Cass. pen., sez. III, sentenza 16/07/2019, n. 31199

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/07/2019, n. 31199
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31199
Data del deposito : 16 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D G P, nato a Grottaminarda 1'11.1.1960, avverso l'ordinanza in data 11.6.2018 del Tribunale di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere U M;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, P M, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 11.6.2018 il Giudice dell'esecuzione di Napoli ha rigettato l'istanza di rimessione in termini per impugnare la sentenza in data 18.7.2014, irrevocabile 1'1.10.2014, del Tribunale di Napoli che aveva condannato P D G alle pene di legge per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000. 2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto una mera irregolarità la mancata indicazione del difensore di fiducia nel verbale di costituzione delle parti, nonché dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nella parte in cui il Giudice aveva affermato che il difensore di fiducia non aveva diritto alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., siccome il Giudice aveva ritenuto valide le notifiche del decreto di citazione, della dichiarazione di contumacia e dell'avviso di deposito, anziché nulle.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato. E' incontestato che in data 21.3.2013 l'imputato aveva nominato il suo difensore di fiducia, il quale aveva provveduto a depositare la nomina in Tribunale anziché in Procura nonostante in quel momento il fascicolo si trovasse in Procura. Ed invero, il Pubblico ministero, dopo aver emesso, in data 8.4.2013, il decreto di citazione con l'indicazione del difensore d'ufficio, aveva disposto la notifica del decreto sia all'imputato che l'aveva ricevuta il 27.12.2013 sia al difensore d'ufficio che l'aveva ricevuta il 29.11.2013. Il fascicolo era poi pervenuto al Tribunale solo in data 11.4.2014. Pertanto, il Pubblico ministero, quando aveva compiuto i suoi atti, non era informato della nomina del difensore di fiducia ed aveva notificato il decreto di citazione al difensore d'ufficio. Il Giudice dell'esecuzione ha quindi ritenuto rituali le notifiche del procedimento effettuate al difensore d'ufficio, precisando che era onere del difensore di fiducia attivarsi per verificare le udienze del processo, con l'ulteriore conseguenza che il fatto che il Giudice del dibattimento non avesse indicato a verbale il difensore di fiducia bensì il difensore d'ufficio, cui aveva dovuto nominare un sostituto stante l'assenza, costituiva invero una mera irregolarità. Il Giudice dell'esecuzione ha altresì osservato che la sentenza era stata notificata all'imputato contumace a mani della madre convivente, "incaricatasi della consegna in sua momentanea assenza". Il ricorrente ha assunto che risiedeva al civico 64 anziché al civico 63 ed ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui la donna si qualificava analfabeta, non sapendo né leggere né scrivere. Sennonché il ricorrente stesso aveva dichiarato di risiedere al civico 63, come riportato anche nella carta d'identità, mentre la madre si era fatta carico della consegna dell'atto, il che non implicava l'esercizio di competenze di lettura e scrittura. In ogni caso, le attestazioni del pubblico ufficiale notificatore facevano prova fino a querela di falso. Il Giudice dell'esecuzione ha concluso che non era stata addotta alcuna rilevante motivazione in merito all'omessa motivazione che era stata frutto, in realtà, di una scelta volontaria.Ritiene il Collegio che il Giudice dell'esecuzione abbia adottato delle soluzioni corrette sia in ordine alla prima che alla seconda questione sottoposte alla sua attenzione. Quanto alla validità del titolo esecutivo, questa Corte ha precisato che è inefficace la nomina del difensore di fiducia depositata, diversamente da quanto previsto dall'art. 96, comma 2, cod. proc. pen., ad una autorità giudiziaria diversa da quella procedente, con la conseguenza che la notifica degli atti da parte dell'autorità procedente al difensore nominato d'ufficio non costituisce causa di nullità del successivo dibattimento e della sentenza (Cass., Sez. 5, n. 24053 del 27/04/2016, Grigore, Rv. 267321, in un caso in cui la nomina del difensore di fiducia era stata depositata al Giudice per le indagini preliminari in allegato all'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, invece che al Pubblico ministero che era l'autorità procedente;
nel medesimo senso la successiva Cass., Sez. 5, n. 4874 del 11/04/2016, dep. 2017, D'Amico, Rv. 269493). Non contrasta con tale orientamento il precedente di questa Sezione in data n. 47133 del 24/04/2018, Orfeo, Rv 274323, che, dopo aver dato atto di orientamenti contrastanti in merito all'interpretazione delle formalità previste dall'art. 96 cod. proc. pen., ed aver mostrato preferenza per la tesi applicativa della norma in bonam partem, orientata alla garanzia del diritto di difesa, ha ritenuto legittimo l'accertamento dei Giudici di merito che, in presenza di più difensori, avevano valorizzato la posizione di chi si era presentato come difensore di fiducia, ancorché la sua nomina non fosse agli atti del dibattimento ma fosse stata depositata nell'ufficio di Procura dopo l'apertura del processo. Ed invero, nell'ipotesi che ci occupa, il Pubblico ministero ha ritualmente provveduto alla nomina di un difensore d'ufficio cui notificare gli atti, siccome legittimamente ignorava la nomina del difensore di fiducia. D'altra parte, il difensore di fiducia ha mostrato completo disinteresse al processo, perché, dopo aver depositato la sua nomina presso altra Autorità giudiziaria, non si è occupato di verificare l'andamento del procedimento, ricordandosene a lunga distanza dall'irrevocabilità della sentenza, nonostante l'imputato avesse ricevuto regolari notifiche. Con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, dal mancato rispetto delle formalità dell'art. 96 cod. proc. pen., il Giudice dell'esecuzione ha tratto la conclusione che il procedimento non solo era stato regolare ma che era onere del difensore di fiducia attivarsi per segnalare la sua presenza, con la conseguenza che non poteva dolersi della lesione del diritto di difesa dell'imputato alla quale aveva dato causa con il suo comportamento. Quanto alla validità della notifica dell'estratto contumaciale è principio consolidato che l'Autorità giudiziaria debba verificare l'effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato (tra le più recenti, Cass., Sez. 6, n. 14743 del 29/01/2018, Tair, Rv. 272654). Tale incombente è stato assolto con motivazione rigorosa e razionale dal Giudice dell'esecuzione che ha apprezzato il fatto che l'imputato risiedeva al civico 63 secondo le indicazioni della carta d'identità ed il fatto che la notifica era stata ricevuta dalla madre convivente, ancorché analfabeta. La decisione è in linea con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui in tema di notificazioni all'imputato, l'attestazione, compiuta dall'ufficiale giudiziario, che la notifica sia avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche, mentre l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza o come nella specie che il convivente non abbia adempiuto al compito deve essere rigorosamente provata dall'imputato che la invoca (Cass., Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017, Z., Rv. 272092), ciò che nella specie non è avvenuto. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi