Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2020, n. 00687

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2020, n. 00687
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00687
Data del deposito : 10 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M F nato a TRIESTE il 21/07/1969 avverso la sentenza del 11/06/2018 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M M M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore P M che ha concluso per l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di TRIESTE, con sentenza del 11/6/2018, quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento disposto con la sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale del 7/6/2017, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di UDINE il 3/7/2013, riqualificava il fatto ai sensi dell'art. 388 bis cod. pen. e, rideterminata la pena, confermava nel resto la condanna nei confronti di M F.

1. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce i seguenti motivi.1.1. "Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza con riferimento agli artt. 516, 519, 521, 522, 598 c.p.p., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.". La difesa rileva la violazione dell'art. 516 cod. proc. pen. evidenziando che la Corte territoriale non avrebbe diversamente qualificato lo stesso fatto quanto, piuttosto, si sarebbe pronunciata in relazione ad un fatto diverso da quello descritto nel capo di imputazione 1.2. Vizio di motivazione quanto all'individuazione della condotta in concreto riferibile all'imputato. L'affermazione della Corte territoriale sarebbe sul punto apodittica. 1.3. "Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza con riferimento all'art. 627, comma 3, c.p.p., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.". Il ricorrente evidenzia che la Corte territoriale, diversamente da quanto espressamente richiesto dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento, non avrebbe ricostruito nel dettaglio la vicenda e, pertanto, non si sarebbe pronunciata in merito all'esistenza di una causa sopravvenuta autonoma ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen.

1.4. Vizio di
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