Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2019, n. 12458
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: G ARO nato a VITTORIA il 25/02/1985 avverso la sentenza del 22/02/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere G R;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI O che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in riforma di quella del G.I.P. del Tribunale di Ragusa emessa nei confronti di G A, sull'accordo delle parti determinava la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto l'impugnata sentenza e condannando, altresì, l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili. G A è imputato dei delitti di tentato omicidio nei confronti di M E e di A A, nei cui confronti sferrava due colpi con un coltello con lama lunga cm. 22;M riusciva a schivare il colpo, mentre la A riportava lesioni;è imputato, altresì, della contravvenzione di porto di coltello senza giustificato motivo. Il Giudice di primo grado aveva riconosciuto la diminuente di cui all'art. 89 cod. pen. Davanti alla Corte d'appello i difensori, muniti di procura speciale, avevano rinunciato ai motivi di appello nel merito e avanzato richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., previo riconoscimento della continuazione tra tutti i reati, negata dalla sentenza di primo grado. La Corte riteneva la richiesta meritevole di accoglimento, concedeva le richieste attenuanti generiche, ma respingeva la richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., ritenendo tardiva l'offerta di risarcimento.
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