Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2005, n. 21288
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Il ricorso previsto dall'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319 avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio può essere proposto dal difensore che assiste la parte nel giudizio nel cui ambito la consulenza è stata disposta, senza necessità di una specifica procura: il mandato "ad litem", infatti, attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili all'originario oggetto della causa, ivi compresa quella di verifica della correttezza della liquidazione, la quale è innegabilmente collegata alla domanda per la cui valutazione è stata disposta la consulenza.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente Aggiunto -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di Sezione -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET SC, ET IM, IB LO, IB ES, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FABIO IM 60, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO MASTROBUONO, rappresentati e difesi dall'avvocato DE BENEDETTO Pietro giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
CO US elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato NANNA Vito che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
REGIONE PUGLIA;
- intimata -
avverso l'ordinanza collegiale n. 2/02 del Tribunale Superiore Acque Pubbliche, depositata il 04/06/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/10/05 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito l'Avvocato Vito Nanna;
udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. SC ET e gli altri ricorrenti in epigrafe indicati hanno impugnato per Cassazione l'ordinanza in data 4 giugno 2002, con la quale il T.S.A.P. ha dichiarato inammissibile il ricorso da loro proposto avverso l'ordinanza di liquidazione di compensi al C.T.U. adottata dal G.D. nella causa di