Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/12/2021, n. 41995

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/12/2021, n. 41995
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41995
Data del deposito : 30 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sull'istanza di ricusazione proposta dal dott. L R nel corso del giudizio iscritto al n. r.g. 13154/2021 proposto da: ACCORNERO STEFANIA, con domicilio eletto presso lo studio del dott. L R, Via Bonini, n. 138, Pesaro, con indirizzo pec lamberto.roberti@pec.perind.it ;

- ricorrente -

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere ANGELINA-M P. Rilevato che: L R, nella dichiarata qualità di "supporto tecnico- costituzionale del ricorso N.R.G. 13154/21 della signora S A", rivolto alle sezioni unite civili, e intitolato "regolamento necessario di giurisdizione e competenza, ex artt. 41 -42 cod.proc.civ.", per la trattazione del quale era stata fissata l'adunanza in camera di consiglio del 26 ottobre 2021, ha fatto pervenire nella medesima data istanza di ricusazione dell'intero collegio delle sezioni unite civili, "pur conoscendo il nominativo del solo relatore dott. A G";
a sostegno dell'istanza ha riferito di aver denunciato per attentato alla Costituzione il relatore, cons. A G, per aver redatto due provvedimenti, specificamente la sentenza n. 19370/19 e la decisione resa dall'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo del 12 maggio 2019;
a tanto ha aggiunto che, con provvedimento, anch'esso a suo avviso illegittimo ex art. 51, comma 3, c.p.c., reso dal primo Presidente, è stata rigettata l'istanza di riunione di ventuno ricorsi identici, di modo che soltanto quello proposto da /í'/1 S A è stato avviato a trattazione dinanzi alle sezioni unite quando, in base alle disposizioni tabellari, "si rinveniva il collegio consono alla dichiarazione di inammissibilità che già il relatore aveva previsto ex art. 380 bis 1 c.p.c.,";
e ciò "al fine di poter, in base a questa pronuncia, fornire a tutti i relatori degli altri ricorsi il supporto per dichiararli a loro volta inammissibili";
è stata quindi fissata l'adunanza della Corte, successivamente alla quale il dott. Lamberti ha fatto pervenire ulteriore memoria e documentazione. Ric. 2021 n. 13154 sez. SU - ud. 23-11-2021 -2- Considerato che: l'istanza è inammissibile perché non è stata proposta dalla parte, ma da soggetto che neanche riveste la qualità di difensore, essendo sfornito della relativa procura (in termini, da ultimo, Cass. n. 3018/21);
e inammissibili, oltre che tardive, sono le produzioni successive;
sussistono i presupposti per condannare l'istante alla pena pecuniaria di euro 250,00.
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