Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2022, n. 47810
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P G, nato a Borgoratto Mormorolo il 25/03/1956;
avverso l'ordinanza del 19/05/2022 del Tribunale di Pavia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere A M A;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L O, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 maggio 2022, il Tribunale di Pavia ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale I'll aprile 2022, in relazione all'illecito amministrativo commesso dalla Cantina di Canneto Pavese società cooperativa agricola, ai sensi degli artt. 5, comma 1, lettera a), 9, 10, 25-bisl, comma 1, lettera a), 24-ter, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 515, 517, 517-quater, 416 cod. pen., per i fatti penalmente rilevanti commessi nel suo interesse o vantaggio da persone aventi posizioni di amministrazione e rappresentanza e in assenza delle cause di esclusione di responsabilità di cui gli artt. 5 e 6 dello stesso d.lgs. In particolare, il presidente del consiglio di amministrazione e un consigliere, agendo in qualità di mediatori di vini e prodotti vitivinicoli in genere, si sarebbero associati con altri, coindagati, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti contro l'economia pubblica, ovvero di frodi nell'esercizio del commercio di uve mosti e vini, contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine. Ciò è avvenuto - nell'ipotesi accusatoria - attraverso la realizzazione di un complesso meccanismo illecito basato sulla sistematica e metodica creazione di fittizie giacenze fisiche di vini di pregio, attraverso l'annotazione sul registro di rese ben al di sopra dei valori reali, la predisposizione e l'utilizzo di bolle di conferimento fittizie inerenti all'acquisto di vino, mosti e uva in realtà mai entrati in cantina, nonché attraverso il sistematico cambio di qualità delle uve conferite da soci conniventi. Con questo meccanismo, si sarebbero creati enormi volumi fittizi di vini, quantificati, al momento dei controlli, in complessivi litri 1.602.366. Il meccanismo frodatorio avrebbe altresì permesso di produrre e commercializzare vino e mosto ottenuti mediante tipologie di uva diverse da quelle indicate, con creazione di masse di vino generico poi vendute come vino di qualità, ovvero attraverso l'utilizzazione di mosto concentrato rettificato oltre i limiti consentiti o di prodotti correttivi vietati dalla norme di settore, con il ricorso all'emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, oltre alla falsificazione di registri e altri documenti.
2. Avverso l'ordinanza l'interessato, quale presidente del consiglio di amministrazione della società cooperativa, ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, ci si duole dell'apparenza della motivazione, nella parte in cui opera un richiamo alle imputazioni contenute nella misura cautelare personale, che sarebbero atti estranei rispetto al presente procedimento.
2.2. In secondo luogo, si lamenta come sia dato per assodato che le "quote sociali di Moniga" detenute dalla Cantina Canneto Pavese siano una trasformazione del profitto del reato, pur in mancanza di una motivazione sul punto. Non sarebbe sufficiente la motivazione del Tribunale secondo cui un provvedimento che liberasse le quote sociali oggetto di sequestro preventivo sarebbe percepito dalla comunità economica come un incitamento a
avverso l'ordinanza del 19/05/2022 del Tribunale di Pavia visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere A M A;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L O, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 maggio 2022, il Tribunale di Pavia ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale I'll aprile 2022, in relazione all'illecito amministrativo commesso dalla Cantina di Canneto Pavese società cooperativa agricola, ai sensi degli artt. 5, comma 1, lettera a), 9, 10, 25-bisl, comma 1, lettera a), 24-ter, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 515, 517, 517-quater, 416 cod. pen., per i fatti penalmente rilevanti commessi nel suo interesse o vantaggio da persone aventi posizioni di amministrazione e rappresentanza e in assenza delle cause di esclusione di responsabilità di cui gli artt. 5 e 6 dello stesso d.lgs. In particolare, il presidente del consiglio di amministrazione e un consigliere, agendo in qualità di mediatori di vini e prodotti vitivinicoli in genere, si sarebbero associati con altri, coindagati, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti contro l'economia pubblica, ovvero di frodi nell'esercizio del commercio di uve mosti e vini, contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine. Ciò è avvenuto - nell'ipotesi accusatoria - attraverso la realizzazione di un complesso meccanismo illecito basato sulla sistematica e metodica creazione di fittizie giacenze fisiche di vini di pregio, attraverso l'annotazione sul registro di rese ben al di sopra dei valori reali, la predisposizione e l'utilizzo di bolle di conferimento fittizie inerenti all'acquisto di vino, mosti e uva in realtà mai entrati in cantina, nonché attraverso il sistematico cambio di qualità delle uve conferite da soci conniventi. Con questo meccanismo, si sarebbero creati enormi volumi fittizi di vini, quantificati, al momento dei controlli, in complessivi litri 1.602.366. Il meccanismo frodatorio avrebbe altresì permesso di produrre e commercializzare vino e mosto ottenuti mediante tipologie di uva diverse da quelle indicate, con creazione di masse di vino generico poi vendute come vino di qualità, ovvero attraverso l'utilizzazione di mosto concentrato rettificato oltre i limiti consentiti o di prodotti correttivi vietati dalla norme di settore, con il ricorso all'emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, oltre alla falsificazione di registri e altri documenti.
2. Avverso l'ordinanza l'interessato, quale presidente del consiglio di amministrazione della società cooperativa, ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, ci si duole dell'apparenza della motivazione, nella parte in cui opera un richiamo alle imputazioni contenute nella misura cautelare personale, che sarebbero atti estranei rispetto al presente procedimento.
2.2. In secondo luogo, si lamenta come sia dato per assodato che le "quote sociali di Moniga" detenute dalla Cantina Canneto Pavese siano una trasformazione del profitto del reato, pur in mancanza di una motivazione sul punto. Non sarebbe sufficiente la motivazione del Tribunale secondo cui un provvedimento che liberasse le quote sociali oggetto di sequestro preventivo sarebbe percepito dalla comunità economica come un incitamento a
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