Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/04/2007, n. 8224

CASS
Sentenza
3 aprile 2007
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Sentenza
3 aprile 2007

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Il criterio di collegamento stabilito dall'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, richiamato dall'art. 3, comma secondo, della legge 31 maggio 1995, n. 218, per la materia contrattuale, si identifica nel luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio, ovvero in cui l'obbligazione è stata o deve essere eseguita, da intendersi nel senso che è necessario individuare il diritto posto a base della domanda cui corrisponde l'obbligazione del convenuto del quale si assume l'inadempimento. Pertanto, qualora una società italiana agisca contro un cittadino straniero per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento nascente da un contratto di ormeggio nel quale sia stato previsto un corrispettivo, ma non il luogo di pagamento, occorre far ricorso al criterio sussidiario di cui al comma 3 dell'art. 1182 cod. civ., relativo al domicilio del creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione, avendo l'obbligazione per oggetto una somma di danaro determinata o determinabile in base ad elementi precostituiti dalle parti, ancorché si tratti di somma sostitutiva del corrispettivo convenuto, mentre si può far ricorso al criterio residuale di cui al comma 4 solo nel caso di mancata determinazione o indeterminabilità dell'obbligazione in danaro.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/04/2007, n. 8224
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8224
Data del deposito : 3 aprile 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. MENSITIRI Alfredo - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR UR s.p.a., in persona del Presidente pro - tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati LOMBARDI ROBERTO, GARLATTI BRUNO, ed elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 145, presso il loro studio, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
SU REINHARD;

- intimato -

avverso la sentenza n. 245/04 del Tribunale di GORIZIA, depositata il 10/05/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/07 dal Consigliere Dott. DURANTE Bruno;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con dichiarazione della giurisdizione del giudice italiano. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. IN AZ conveniva innanzi al giudice di pace di Gorizia Sussner Reinhard ed, assumendo che lo stesso non aveva pagato il corrispettivo convenuto con il contratto di ormeggio di un'imbarcazione nel porto di San Vito di Grado, ne chiedeva la condanna al pagamento della tariffa estiva (L. 4.760.000) invece che dell'intero importo dovuto.
Nella contumacia del convenuto il giudice di pace accoglieva la domanda;
su appello del soccombente il tribunale di Gorizia dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano, considerando che il convenuto, cittadino tedesco, non domiciliava in Italia ne' aveva accettato la giurisdizione italiana, sicché a norma dell'art. 5, n. 1, della convenzione di Bruxelles 27.9.1968 la giurisdizione spettava al giudice del luogo nel quale doveva essere eseguita l'obbligazione e, cioè, il domicilio del debitore in Germania, trattandosi di pagamento di somma diversa da quella pattuita, illiquida "ab origine".
La società ha proposto ricorso per cassazione;
l'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Lamenta la società ricorrente che il tribunale abbia individuato il luogo di adempimento dell'obbligazione nel domicilio del debitore. Sostiene che l'obbligazione nasce da un contratto di

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