Cass. civ., sez. II, ordinanza 22/08/2023, n. 24983
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È legittima (dal punto di vista civilistico) la previsione in sede di contratto preliminare di compravendita della possibile attuazione, a richiesta del promissario acquirente, della vendita in forma indiretta, attraverso la consegna del bene, il pagamento del prezzo e il rilascio di una procura irrevocabile a vendere, secondo un sistema diffuso nella pratica degli affari e diretto a soddisfare l'interesse dell'acquirente che abbia concluso il contratto preliminare per fini speculativi e miri a "rivendere" il bene evitando il doppio trasferimento e la connessa duplicazione degli oneri tributari. Nè il promittente venditore può legittimamente subordinare l'esecuzione di tale patto alla fissazione di un termine alla procura o alla indicazione nella stessa del prezzo del contratto da stipulare, poiché tali elementi sarebbero incompatibili con il carattere irrevocabile e la finalità pratica della procura, rilasciata nell'esclusivo interesse dell'acquirente - mandatario, limitando la libertà del medesimo di "rivendere" a terzi il bene al prezzo e nel tempo da lui ritenuto più conveniente.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 7382/2018 Numero sezionale 2091/2022 Numero di raccolta generale 24983/2023 Data pubblicazione 22/08/2023 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: VENDITA IN FORMA INDIRETTA- Dott. R M DI VIRGILIO - Presidente - PROCURA A VENDERE SUCCESSIVAMENTE REVOCATA – ESCLUSIONE Dott. L VNE - Consigliere - Dott. S O - Consigliere - Ud. 21/10/2022 - CC Dott. CESARE TRAPUZZANO - Consigliere - R.G.N. 7382/2018 Dott. D P - Rel. Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 7382-2018 proposto da: P G, P E, P S, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE DON GIOVANNI MINZONI 9, presso lo studio dell'avvocato E L, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato C P, giusta procura speciale in atti;
- ricorrenti -
contro
B D, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell'avvocato F A, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P J, giusta procura speciale in atti;
- controricorrente -
Numero registro generale 7382/2018 Numero sezionale 2091/2022 Numero di raccolta generale 24983/2023 Data pubblicazione 22/08/2023 nonchè
contro
P M;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1913/2017 della CORTE D'APPELLO di T, depositata il 01/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2022 dal Consigliere Dott. D P;
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato in data 29.12.2009 Dino B conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Alessandria P Giulietta, P Stefano e P Eliseo per sentire dichiarare la restituzione delle due caparre confirmatorie e penitenziali, del complessivo importo di euro 185.000,00, relative a due contratti preliminari di vendita di beni immobili siti in Comune di Pedrosa stipulati con P Maurizio, procuratore speciale dei sigg.ri P. L'attore affermava di aver appreso, successivamente alla stipula dei predetti preliminari, che i f P non erano più proprietari degli immobili promessi in vendita, poiché il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2420 del 1999, li aveva condannati alla restituzione dei fondi in favore della Cassa per la formazione della proprietà contadina, loro dante causa con patto di riservato dominio, per il pagamento di alcune rate di mutuo. Di fronte alla mancata restituzione delle caparre, l'attore affermava di aver proposto ricorso ex art. 671 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Alessandria, chiedendo il sequestro conservativo nei confronti di Maurizio P, che, però, il Tribunale provvedeva a rigettare. Ric. 2018 n. 07382 sez. S2 - ud. 21-10-2022 -2- Numero registro generale 7382/2018 Numero sezionale 2091/2022 Numero di raccolta generale 24983/2023 Data pubblicazione 22/08/2023 Dino B proponeva successivo ricorso per sequestro conservativo ante causam nei confronti dei f P, autorizzato dal Tribunale di Alessandria, con ordinanza del 16/11/2009, fino alla concorrenza della somma di euro 200.000,00, divenuto inefficace per mancata esecuzione dell'ordinanza autorizzativa nel termine prefissato.
2. Si costituivano in giudizio i sig.ri P, eccependo di aver promesso in vendita a P Maurizio, con scrittura privata del 9/8/2006, gli stessi immobili oggetto del contratto preliminare successivamente stipulato dall'attore. Asserivano che il P si era impegnato a risolvere la questione con la Cassa per la formazione della proprietà contadina. Pertanto, l'attore era a conoscenza del fatto che l'unico ed effettivo titolare degli immobili in vendita era il P, il quale agiva in proprio e non in qualità di procuratore speciale dei convenuti, tanto che non aveva provveduto a versare loro le caparre ricevute. Questi ultimi proponevano quindi domanda di manleva nei confronti del P, il quale, ritualmente chiamato in causa, non si costituiva.
3. Con sentenza n. 1140/2014, il Tribunale di Alessandria condannava i convenuti f P, in solido tra loro, al pagamento in favore del B della somma di euro 185.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo. Condannava inoltre P Maurizio a manlevare e tenere indenni i convenuti di quanto tenuti a versare all'attore. Il Tribunale statuiva che la domanda restitutoria della caparra confirmatoria proposta dal B era legittima e fondata nei confronti dei f P, a nulla rilevando l'eventuale omesso versamento a favore di questi ultimi della caparra Ric. 2018 n. 07382 sez. S2 - ud. 21-10-2022 -3- Numero registro generale 7382/2018 Numero sezionale 2091/2022 Numero di raccolta generale 24983/2023 Data pubblicazione 22/08/2023 ricevuta dal P, atteso che le circostanze dedotte in giudizio dai convenuti non costituivano prova della conoscenza, in capo al B,