Cass. civ., sez. VI, ordinanza 25/07/2018, n. 19693
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 3129-2017 proposto da: AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. C.F.07516911000, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA n.57, presso lo studio dell'avvocato G P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G R C;- ricorrente -contro SOGET S.P.A. P.I.01807790686, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE' CAVALIERI n.11, presso lo studio dell'avvocato S D R, che la rappresenta e difende;- controricorrente -contro COMUNE di S;- intimato - avverso la sentenza n. 633/4/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di L'AQUILA, depositata il 22/06/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. L N A. Ragioni della decisione La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016, osserva quanto segue;Con sentenza n. 633/04/2016, depositata il 22 giugno 2016, non notificata, la CTR dell'Abruzzo rigettò l'appello proposto da Società Autostrade per l'Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, Società Autostrade) nei confronti di SO.G.E.T. S.p.A., quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP per conto del Comune di Silvi (TE), nonché nei confronti del Comune medesimo, avverso la sentenza di primo grado della CTP di Teramo, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla Società Autostrade, avverso avviso di accertamento per TOSAP per l'anno 2012 in relazione all'occupazione di suolo pubblico conseguita alla realizzazione di viadotto autostradale corrente nel territorio dell'anzidetto Comune. Avverso la pronuncia della CTR la Società Autostrade ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. La SO.G.E.T. S.p.A. resiste con controricorso. Ric. 2017 n. 03129 sez. MT - ud. 21-03-2018 -2- Entrambe le società hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. a seguito del deposito della proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Il Comune di Silvi, intimato, non ha svolto difese. 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 49, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 507/1993, dell'art. 822 cod. civ., dell'art. 1 del d. lgs. n. 461/1999, nonché dell'art. 56, comma 2, del d. lgs. n. 507/1993 e dell'art. 16 del Regolamento TOSAP del Comune di Silvi, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 22 giugno 1998 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c, censurando come erronea in diritto la statuizione della CTR che ha ritenuto non riconducibile allo Stato l'occupazione, stante l'appartenenza dell'autostrada al demanio pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 822, comma 2, c.c., con conseguente rientro del bene nella disponibilità dello Stato alla scadenza della concessione. 2. Con il secondo motivo la ricorrente censura ancora la sentenza impugnata, denunciandone la nullità per violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. , nella parte in cui ha affermato che dovesse escludersi nella fattispecie in esame l'occupazione direttamente da parte dello Stato in ragione del fatto che «l'esenzione dal pagamento dalla TOSAP è legato alla proprietà dei beni in capo allo Stato, prova questa non fornita dall'appellante», ignorando per un verso che la natura demaniale dell'autostrada A14 discende direttamente dalla legge (art. 822 c.c. e art. 1 del d. lgs. n. 461/1999 e relativa tabella allegata), per altro violando il principio di non contestazione;posto che controparte non aveva mai contestato la natura demaniale dell'autostrada in oggetto, si trattava di circostanza che non necessitava di prova. Ric. 2017 n. 03129 sez. MT - ud. 21-03-2018 -3- 3. Infine, con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 del d. lgs. n. 507/1993, degli artt. 3 e 5 del succitato Regolamento TOSAP del Comune di Silvi, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., assumendo che la qualificazione dell'occupazione in contestazione come abusiva, in relazione alla quale è stata riconosciuta dalla CTR la soggettività passiva d'imposta si pone in palese contraddizione con la situazione oggettiva della fattispecie in esame. I motivi debbono essere congiuntamente esaminati, in quanto tutti sottesi alla medesima questione giuridica.
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