Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/01/2017, n. 1116

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/01/2017, n. 1116
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1116
Data del deposito : 18 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

1. - La controversia concerne l'impugnazione, da parte di un titolare di pensione integrativa in precedenza erogata dal A. di Genova, del provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso delle ritenute fiscali che l'INPS ha trattenuto sul 100% della detta pensione integrativa per gli anni dal 1997 al 2008, piuttosto che - come preteso dal contribuente - soltanto sulla base imponibile dell'87,50% .

2. - La C.T.P. accolse l'eccezione preliminare di decadenza, del D.P.R. n. 602 del 1973 , ex art. 38, comma 2, relativamente agli anni dal 1997 al 2003, ma dichiarò dovuto il chiesto rimborso per gli anni successivi.

La C.T.R. confermò la sentenza di primo grado.

3. - Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l'Ufficio sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso il contribuente.

Motivi della decisione

1. - Con l'unico motivo di ricorso, l'ufficio denuncia la violazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 7 e 7 bis, 13 e 14 e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, comma 1 (vigente ratione temporis), deducendo che le prestazioni pensionistiche erogate dal fondo C.A.P. istituito presso l'INPS non potevano fruire del regime della tassazione sulla ridotta base imponibile dell'87,50% .

Il motivo è fondato.

La questione di diritto sopposta col ricorso è stata già oggetto di numerose pronunce recenti di questa Suprema Corte.

In particolare, questa Corte, con indirizzo condiviso dal Collegio, ha ripetutamente statuito che, in tema di IRPEF, il trattamento previdenziale erogato dal Fondo di previdenza dei dipendenti INPS, subentrato al Fondo del A. di Genova, ai sensi del D.L. n. 973 del 1986, art. 13, conv. in L. n. 26 del 1987 , ha natura di forma pensionistica complementare, soggetta alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 124 del 1993 , sicchè le prestazioni periodiche che ne derivano ricadono nell'ambito applicativo del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 bis, comma 1, lett. d), (ora art. 52) nella versione vigente al momento della relativa erogazione, e, ove anteriori al 1 gennaio 2001, sono tassabili limitatamente all'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto, mentre, se successive a tale data, sono interamente tassabili, sebbene al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all'art. 41, comma 1, lett. g quinquies), se determinabili (Sez. 5, Sentenza n. 13982 del 08/07/2016, Rv. 640245;
nello stesso senso, le sentenze non massimate: nn. 19853, 19854, 19855, 19856, 19857 e 19858 del 5/10/2016).

Contrariamente a tale principio di diritto, la C.T.R. ha riconosciuto al contribuente il diritto alla liquidazione dei tributi sul minore importo dell'87,50% per gli emolumenti corrisposti dall'INPS successivamente al 31 dicembre 2000.

Il ricorso va, pertanto, accolto e va cassata la sentenza impugnata sul punto.

2. - Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e potendo la causa essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. , comma 2, va rigettato il ricorso originario del contribuente.

In considerazione del tempo in cui si è consolidato il richiamato principio giurisprudenziale, ritiene la Corte che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.

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