Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/01/2017, n. 953

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In materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo" per contrasto con il diritto dell'Unione europea, salva l'ipotesi "estrema" in cui l'errore si sia tradotto in una interpretazione delle norme europee di riferimento in contrasto con quelle fornite dalla Corte di Giustizia Europea, sì da precludere, rendendola non effettiva, la difesa giudiziale. (Nella specie, si è escluso che il Consiglio di Stato avesse ecceduto il limite suddetto nel verificare la compatibilità della disciplina nazionale in tema di finanziamento dell'AGCOM, prevista dall’art. 1, commi 65 e 66, della l. n. 266 del 2005, con l’art. 12 della Direttiva 2002/20/CE, quale interpretato dalla sentenza della CGUE del 18 luglio 2013, nelle cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12, e nel ritenere che il prelievo tributario previsto dalla normativa nazionale, con un imponibile esteso anche a ricavi derivanti da attività non soggette alla regolazione di mercato dell'AGCOM e con un gettito non limitato ai costi complessivi sostenuti dall'Autorità per le sole attività di regolazione, fosse incompatibile con la Direttiva citata).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/01/2017, n. 953
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 953
Data del deposito : 17 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

7 .9 53/1 7 Ricorso per motivi inerenti ITALIANAREPUBBLICA alla giurisdizione IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del giudice speciale Oggetto Eccesso di potere LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE giurisdizionale dell'AGA in tema di prelievi tributari dell'AG SEZIONI UNITE CIVILI composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati: R.G.N. 11555/2015 Cron. 953 dott. Giovanni Canzio Primo Presidente dott. Renato Rordorf Primo Presidente aggiunto Rep. dott. Giovanni Amoroso Presidente di sezione Ud. 11/10/2016 dott. Vittorio Ragonesi Consigliere CI dott. Stefano Bielli relatore Consigliere dott. Antonio Didone Consigliere dott. Giuseppe Bronzini Consigliere dott. Giacomo Travaglino Consigliere dott.ssa Camilla Di Iasi Consigliere ha pronunciato la seguente: St S ENTENZA sul ricorso proposto da: AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AG), con sede а Roma, via Isonzo n. 21/b, in persona del Presidente e legale rappresentante Angelo Marcello Cardani, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 - ricorrente contro 557 VODAFONE OMNITEL B. V., con sede legale in Amsterdam e sede 6 7 dell'amministrazione gestionale ad Ivrea, via Jervis n. 13, in persona del procuratore avvocato Antonio Corda (per procura rilasciata dall'amministratore delegato, ricevuta il 16 aprile 2012 dal notaro in Milano Luca Zona, n. rep. 25658), elettivamente domiciliata in Roma, via Boezio n. 14, presso lo studio dell'avvocato professor Mario Libertini, che, unitamente all'avvocato professor Vincenzo Cerulli Irelli, la rappresenta e difende (anche disgiuntamente) giusta procura speciale in calce al controricorso controricorrente e unico, Direzione e s.p.a. WIND TELECOMUNICAZIONI, con azionista n. 48,coordinamento di VimpelCom Ltd, con sede a Roma, via C. G. Viola in persona della procuratrice avvocata Elisabetta Federico, elettivamente domiciliata in Roma, via di Porta Pinciana n. 6, presso lo studio dell'avvocato professor Beniamino Caravita di Toritto e dell'avvocata Sara Fiorucci, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale a gh margine del controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 600/15 del Consiglio di Stato, depositata il 5 febbraio 2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 ottobre 2016 dal consigliere dottor Stefano Bielli;
udito, per la ricorrente AG, l'avvocato dello Stato Sergio Fiorentino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente VODAFONE OMNITEL B.V., l'avvocato professor Mario Libertini, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità od il rigetto del ricorso;
uditi, per la controricorrente s.p.a. WIND TELECOMUNICAZIONI, l'avvocato professor Beniamino Caravita di Toritto e l'avvocata Sara Fiorucci, che hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità od il rigetto del ricorso;
udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore generale dottor Riccardo Fuzio, che ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. Fatti del processo 1.- Con sentenza n. 600/15, depositata il 5 febbraio 2015 e non notificata, la terza sezione del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (hinc: «CdS»), rigettava (con motivazione parzialmente diversa rispetto a quella del giudice di primo grado) l'appello proposto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (hinc: «AG») nei confronti della resistente NE EL B.V. e dell'intervenuta ad adiuvandum s.p.a. Wind Telecomunicazioni, avverso la sentenza del TAR Lazio-Roma, sezione II, n. 3504/2014 (hinc: «TAR»), del 31 marzo 2014, che aveva dichiarato improcedibile l'impugnazione della delibera n. 573/10/CONS, notificata il 1° dicembre 2010, e annullato la delibera n. 98/11/CONS (sostitutiva della precedente), notificata il 1° marzo 2011, con le quali l'AG aveva inteso determinare e recuperare – richiamando i commi 65 e 66 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 - i contributi dovuti per gli anni dal 2006 al 2011 da operatori dei mercati delle comunicazioni elettroniche in relazione alla gestione del regime di autorizzazione e alla concessione dei diritti d'uso per telefonia mobile. Il giudice di appello compensava tra le parti le spese di lite ed ordinava all'Autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza. Il CdS premetteva che: a) con le delibere impugnate, l'AG aveva avanzato nei confronti della NE EL B.V. (titolare di una autorizzazione generale per l'esercizio di servizi di telefonia mobile in Italia) la pretesa di pagamento di somme a titolo di contribuzione, sulla base di due presupposti: a.1.) il primo, che dovessero essere considerati imponibili tutti i ricavi conseguiti dalla società nel settore delle telecomunicazioni e, quindi, non solo quelli riferibili a servizi regolamentati dall'Autorità nazionale di regolamentazione per la gestione del regime di autorizzazione e per la concessione dei diritti d'uso (hinc: «ANR», coincidente nella specie con l'AG), ma anche quelli riferibili a servizi non regolamentati (che, pur non soggetti ad autorizzazione ex ante, richiedevano l'intervento ed il controllo dell'ANR);
a.2.) il secondo, che il prelievo era diretto alla copertura di tutte le spese di funzionamento dell'AG;
b) la società aveva impugnato le delibere sostenendo l'illegittimità di tale retroattiva estensione della base imponibile e dell'entità del prelievo;
c) il TAR, davanti al quale era pervenuto il contenzioso, aveva sollevato davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea (hinc: «CGUE>>) questione pregiudiziale interpretativa della normativa comunitaria, specificamente dell'art. 12 della Direttiva 2002/20/CE del parlamento e del Consiglio del 7 marzo 2002 (Direttiva autorizzazioni), ritenendo che tale normativa giustificasse l'imposizione di diritti amministrativi agli operatori a copertura esclusivamente dei costi in concreto sopportati dalle ANR in funzione dell'esercizio dell'attività di regolamentazione del mercato ex ante strumentale al rilascio di autorizzazioni e non anche dei costi affrontati per lo svolgimento di attività diverse e chiedendo, pertanto, se detta disciplina fosse ostativa alla normativa italiana di cui agli artt. 2, comma 38, lettera b), della legge n. 481 del 1995, 6, comma 2, della legge n. 249 del 1997 e 1, commi 65, 66 e 68, della legge n. 266 del 2005, come in concreto applicata in sede regolamentare;
d) la CGUE, riunite varie controversie, con sentenza del 18 luglio 2013 (NE EL NV, Fastweb SpA, Telecomunicazioni SpA, Telecom Italia SpA, Sky Italia srl, nelle cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12), aveva dichiarato che l'art. 12 della Direttiva autorizzazioni deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla disciplina di uno Stato membro, come quella di cui trattasi, a condizione: d.1.) che il prelievo sia esclusivamente destinato alla copertura di costi relativi alle attività menzionate al paragrafo 1, lettera a), di tale disposizione;
d.2.) che il gettito non superi i costi complessivi per tali attività;
d.3.) che l'imposizione sia effettuata in modo proporzionato, obiettivo e trasparente;
e) dopo la pronuncia della CGUE e la riassunzione dei giudizi davanti a sé, il TAR, con la sentenza ди appellata, aveva dichiarato improcedibile il ricorso proposto avverso la delibera n. 573/10/CONS, perché interamente sostituita da quella n. 98/11/CONS ed aveva annullato quest'ultima delibera, ritenendo che, poiché non ricorrevano le suddette tre condizioni menzionate dalla CGUE, doveva disapplicarsi la disciplina nazionale posta a base della delibera perché, per la normativa unionale, il prelievo è legittimo solo se riferito o ai ricavi inerenti alle tipologie di attività oggetto di regolamentazione generale ex ante delle telecomunicazioni (con esclusione di quelle per i servizi non regolamentati) oppure ai diritti amministrativi di cui al paragrafo 1 dell'art. 12 della Direttiva autorizzazioni, destinati, cioè, alla copertura del complesso delle effettive spese sostenute dalla AG (specificamente ed annualmente rendicontate e non semplicemente considerate in bilancio) per le tipologie di attività inerenti, appunto, alla regolamentazione generale ex ante delle telecomunicazioni (con esclusione di quelle inerenti a servizi non regolamentati);
f) l'AG aveva appellato la decisione del TAR deducendo che: f.1) la disapplicazione della normativa nazionale era erronea anche a causa della confusione in cui era incorso il giudice tra la conformità di tale normativa a quella dell'UE, da un lato, e la legittimità delle norme regolamentari adottate dall'AG per ciascun periodo d'imposta, dall'altro;
f.2) non era stati precisati i costi dell'ANR suscettibili di essere coperti con il prelievo a carico degli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche;
f.3) la CGUE aveva escluso il contrasto tra norme nazionali e norme dell'UE e, pertanto, erano erronee, immotivate ed irragionevoli (in quanto escludenti i costi per la vigilanza sugli operatori, le analisi di mercato, le nuove tecnologie, la collaborazione con le ANR straniere) le affermazioni della sentenza concernenti sia la limitazione del prelievo riferendolo solo all'attività di regolazione ex ante, sia l'applicazione di un asserito principio di minimizzazione dei costi aggiuntivi e degli oneri accessori, sia la necessaria stretta correlazione tra il prelievo ed i costi della suddetta attività;
f.4) nel diritto unionale mancavano regole specifiche sulla determinazione della base imponibile e la riscossione del prelievo ed anzi il difetto della asserita stretta correlazione tra il prelievo e la «quantità di attività compiuto nel singolo procedimento» si evinceva dai punti 29 e 30 della sentenza della CGUE (che richiamavano l'art. 6, paragrafo 2, della Direttiva autorizzazioni e, quindi le varie attività connesse all'autorizzazione generale di cui all'art. 25 del d.gls. n. 259 del 2003, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche) nonché dalla giurisprudenza dell'UE;
f.5) il prelievo era conforme al

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