Cass. civ., sez. III, ordinanza 06/06/2019, n. 15310

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 06/06/2019, n. 15310
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15310
Data del deposito : 6 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 8069-2017 proposto da: CASA DISCOUNT SRL , in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, sig. A C, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ISOLE SAMOA, 15, presso lo studio dell'avvocato R F, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

2018 contro 2852 ALLIANZ SPA , in persona del legale rappresentante Dott. C A C, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO

17/A, presso lo studio dell'avvocato M C, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonchè

contro

RE SRL ;
- intimata - avverso la sentenza n. 5517/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2018 dal Consigliere Dott. M C;

FATTI DI CAUSA

Casa Discount srl, premesso di avere stipulato polizza comprensiva di rischio incendio con la allora RAS, ora Allianz SpA (polizza rilasciata dalla Centro Nord Assicurazioni Di Boccia S. sas, agente RAS, per il tramite del sub-agente R.E. srl), convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Compagnia di assicurazioni Allianz SpA per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 581.097,40 a titolo di indennizzo per i danni subiti a causa di un incendio divampato il 13-8-07 nei locali ove esercitava la propria attività;
al giudizio partecipò pure la R.E. srl, chiamata in manleva dalla Allianz. L'adito Tribunale rigettò la domanda. Con sentenza 5517/2016 del 21-9-2016 la Corte d'Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto da Casa Discount;
in particolare la Corte, dopo avere precisato che costituivano circostanze pacifiche i sia che il rapporto assicurativo in questione era sorto con la sub-agenzia R.E. srl (alla quale Casa Discount sosteneva di avere versato il premio in contanti) sia che la la R.E. srl non aveva mai riversato il detto premio all'Agenzia "Centro Nord" (il I.r. della R.E. era stato peraltro condannato per appropriazione indebita proprio in relazione a detto omesso riversamento), ha ritenuto che nessuna responsabilità potesse essere ascritta all'Allianz né ex contractu (per difetto del pagamento del premio) né ex art. 2049 cc (in quanto, quale preponente, la Allianz era tenuta a rispondere dell'opera dei propri agenti, ma non anche di quella dei sub-agenti);
Casa Discount avrebbe invece potuto e dovuto agire, oltre che nei confronti del I.r. della sub-agenzia R.E. srl Roberto Boscaglia (che si era intascato il premio), anche nei confronti dell'Agenzia generale RAS "Centro Nord", quale preponente del sub agente. Avverso detta sentenza Casa Discount propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l'Allianz SpA. R.E. srl non ha svolto attività difensiva in questa sede. <5 Casa Discount e Allianz hanno presentato ulteriori memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunziando -ex art. 360 n. 5 cpc- omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si duole che la Corte territoriale, nonostante fosse stata invocata la tutela dell'affidamento incolpevole nell'apparenza del diritto (in quanto Casa
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