Cass. civ., SS.UU., ordinanza 27/11/2018, n. 30651
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14870-2017 proposto da: USE CALCIO S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EUSTACHIO MANFREDI 5, presso lo studio dell'avvocato M L, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati A F e L D P;- ricorrente -contro CUNE DI U, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell'avvocato NICOLO' PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANGIACO MARTINUZZI e C M;- controricorrente - avverso la sentenza n. 2129/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 9/05/2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2018 dal Consigliere E L B. Rilevato: 1. che la Udinese Calcio S.p.A. con diritto di superficie sull'impianto sportivo denominato «Stadio Friuli» - essenzialmente denunciando la violazione «dei limiti della giurisdizione amministrativa di legittimità per invasione e/o sconfinamento in quella ordinaria» - ricorreva a queste Sezioni Unite della Corte con due motivi avverso la sentenza del Consiglio di Stato in epigrafe che confermando la decisione del TAR aveva ritenuto legittimo il diniego opposto dal Comune di Udine all'installazione di «due insegne di esercizio sui frontali esterni delle curve nord e sud dello stadio recanti la scritta "Dacia Arena" della superficie complessiva di poco più di mq. 65 ciascuna».
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