Cass. civ., SS.UU., ordinanza 11/11/2022, n. 33362

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 11/11/2022, n. 33362
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33362
Data del deposito : 11 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3532-2022 proposto da: ENTE NAZIONALE GERMANICO PER IL TURISMO, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SALARIA

174, presso lo studio dell'avvocato A N R, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

U R, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PASUBIO

15, presso lo studio dell'avvocato S M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A M;

- controricorrente -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 7351/2021 del TRIBUNALE di MILANO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere F G;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA', il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile o, comunque, rigetti il ricorso.

RI LEVATO CHE

1. U R convenne in giudizio davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Milano l'Ente Nazionale Germanico per il Turismo per sentir accertare e dichiarare la nullità o comunque l'ingiustificatezza del licenziamento intimatogli l'8/12 marzo 2021 e chiese, conseguentemente, di essere reintegrato nel posto di lavoro in precedenza occupato ovvero, in subordine, la condanna dell'ente convenuto al pagamento dell'indennità supplementare.

2. Il Tribunale con ordinanza del 28 novembre 2021, resa nel corso della fase sommaria del procedimento regolato dalli art. 1 comma 48 e ss. della legge n. 92 del 2012, ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione dando quindi corso alla discussione sui mezzi di prova.

3. Con ordinanza del 11 gennaio 2022, quindi, il Tribunale ha confermato il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione e, nel merito, ha accolto il ricorso accertando l'ingiustificatezza del recesso e condannando l'Ente convenuto al pagamento dell'indennità supplementare pari a nove mensilità di retribuzione oltre che alle spese del giudizio. Ric. 2022 n. 03532 sez. SU - ud. 13-09-2022 -2- 4. L'Ente Nazionale Germanico per il Turismo ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione insistendo per il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello tedesco. U R si è costituito per chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque rigettato. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o comunque per il suo rigetto. L'Ente Nazionale Germanico ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c..

CONSIDERATO CHE

5. Il ricorso pur ammissibile è tuttavia infondato.

6. Ritiene infatti il Collegio che nell'ambito del procedimento regolato dal c.d. Rito Fornero sia tempestiva la proposizione del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nell' opposizione all'ordinanza resa dal giudice del lavoro all'esito della fase sommaria.

6.1. Il giudizio regolato dal c.d. rito Fornero, introdotto dalla legge 28 giugno 2012 n. 92, è unico in primo grado sebbene si articoli in due fasi: una prima fase ad istruttoria sommaria ed una seconda, a cognizione piena. Va ricordato che l'ordinanza conclusiva della fase sommaria, salvo il caso di omessa opposizione, è priva di idoneità al giudicato. La fase dell'opposizione, poi, non è una revisio prioris instantiae ma solo una prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi