Cass. civ., sez. II, ordinanza 24/01/2019, n. 02042
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 17355-2014 proposto da: NEGRETTI ENRICA, CAIROLLI GIANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VENTI SETTEMBRE 98/G, presso lo studio dell'avvocato G G B, che li rappresenta e difende;- ricorrenti -contro C L, elettivamente domiciliata in ROMA, 2018 PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE 3, presso lo studio 3209 dell'avvocato A D, rappresentata e difesa dall'avvocato M B;- controricorrente - avverso la sentenza n. 1883/2013 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 08/05/2013;•uaita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2018 dal Consigliere S G. Fatti di causa L C ebbe ad avviare lite avverso la madre E N ed il germano G C chiedendo di procedere allo scioglimento della comunione incidentale tra loro intercorrente a seguito della morte del rispettivo padre- marito. Resistevano e la N ed il C instando per al sospensione della chiesta divisione,a sensi dell'art 717 cod. civ., e sollevando altre questioni inerenti alla chiesta divisione. Il Tribunale di Conno,ad esito della fase istruttoria, procedette alla divisione del compendio ereditario in natura e rigettò ogni altra domanda delle parti. G C propose gravame avanti la Corte d'Appello di Milano,cui resistette la sola L C,che instava per il rigetto dell'appello,mentre la N rimaneva contumace. La Corte ambrosiana ebbe a dichiarare inammissibile per genericità l'appello proposto dal C e, comunque, ne rilevò l'infondatezza esaminando le lagnanze sollevate con il gravame. Avverso detta decisione hanno proposto impugnazione per cassazione, articolato su tre motivi, E N e G C,che pure in prossimità dell'adunanza hanno depositato memoria difensiva. L C non s'è ritualmente costituita a resistere poiché non ha depositato in atti l'originale del controricorso, pur notificato alla controparte. Ragioni della decisione Il ricorso proposto dai consorti N-C s'appalesa privo di fondamento sicché va rigettato. In limine va rilevato come, per espressa precisazione in memoria difensiva, la N - rimasta contumace in grado d'appello - figura tra i proponenti del ricorso per cassazione quale partecipe ad adiuvandum dell'unica parte legittimata a lamentarsi della decisione della Corte d'Appello ossia G C.Con il primo articolato mezzo d'impugnazione i ricorrenti denunziano violazione dell'art 342 cod. proc. civ. ed omesso esame di fatto decisivo in relazione alla statuizione afferente la dichiarata inammissibilità per genericità dell'appello. Sulla scorta di ampio richiamo di dottrina, i ricorrenti contestano la conclusione della Corte ambrosiana che con il gravame il solo C - la N rimase contumace - non avesse mosso specifiche critiche al decisum assunto dal Tribunale di Como,mentre invece erano state mosse circostanziate censure al progetto divisionale adottato dal Giudice lariano,il quale pure aveva omesso di considerare la volontà palesata dalla N di rimanere in comunione con il figlio Gianni. Il motivo s'appalesa siccome inammissibile sotto entrambi i profili articolati dai ricorrenti. Difatti non appare concorrere interesse giuridico alla censura portata circa la statuizione di inammissibilità dell'appello per genericità, poiché in effetti in sentenza risulta svolta anche altra ratio decidendi involgente l'infondatezza del gravame mosso. Dunque, se anche fondato il motivo di censura correlato alla violazione del disposto ex art 342 cod. proc. civ.,tuttavia un tanto non comporterebbe la cassazione della decisione impugnata, che rimane retta dall'autonoma ragione di ritenuta infondatezza nel merito dell'impugnazione mossa - Cass. sez. 2 n° 30354/17 -. Quanto al denunziato vizio di omesso esame di fatto decisivo, parte impugnante non lo individua nell'argomentazione critica svolta, limitandosi a lamentare che il Giudice del merito ebbe a disattendere le sue osservazioni al progetto, elaborato dal consulente tecnico, fatto proprio dal Tribunale. Con la seconda censura i consorti N-C denunziano nullità della sentenza per violazione della norma ex artt. 101 e 112 cod. proc. civ. in quanto la Corte ambrosiana,prima d'adottare la declaratoria d'inammissibilità, non ebbe a sottoporre la questione alle parti per sollecitare il contraddittorio sul punto.Al riguardo va richiamato l'argomento già svolto circa la non rilevanza della questione in presenza di ratio decidendi alternativa ed autosufficiente a sostenere il rigetto del gravame. Va anche ricordato come non sussista lesione del diritto di difesa quando la questione, rilevata ex officio dal Giudice senza segnalarla alle parti, sia di puro diritto quali sono quelle processuali - trattandosi di error in judicando sulla legge processuale - quando anche non sia almeno allegata la concreta lesione al diritto di difesa patito in dipendenza di un tanto - Cass. sez. 1 n° 15037/18, Cass. sez 2 n° 24312/17 -. Nella specie i ricorrenti si sono limitati alla denunzia dell'intervenuta violazione della regola processuale senza anche precisare lo svolgimento di quale argomento difensivo fu così loro - rectius al C - precluso. Con la terza doglianza i consorti N-C deducono violazione della norma ex art 717 cod. civ. poiché la Corte ambrosiana non ha ravvisato le condizioni per disporre la sospensione della divisione, pur risultando le stesse concorrenti. La censura in questione s'appalesa siccome inammissibile poiché l'argomento critico svolto in ricorso si risolve nella mera contestazione della valutazione circa l'insussistenza delle condizioni previste dall'ad 717 cod. civ. per disporre l'invocata sospensione della divisione. Apprezzamento operato dal Collegio di merito nell'ambito della sua sfera discrezionale, posto che ha puntualmente motivato la sua statuizione - conflitto personale tra gli eredi - siccome ricordano gli stessi ricorrenti. Con il quarto mezzo di censura i consorti N-C rilevano violazione delle norme in artt. 727, 728, 729 cod. civ. nonché omesso esame di fatto decisivo poiché la Corte ambrosiana ha disattese le contestazioni dal solo C - la N non appellò la decisione - mosse alla soluzione divisoria adottata dal Tribunale lariano. Quanto al mancato apprezzamento della volontà espressa dalla N di rimanere in comunione con il figlio, la Corte ambrosiana ha illustrato puntuale motivazione, mettendo in evidenza come la stessa ebbe a formulare più desiderata,per giunta correlate a condizione, al riguardo senza formalizzare anche,in un atto processuale, la richiesta mediante la specificazione delle sue originarie conclusioni sul punto. Va rilevato,poi, come la N non ebbe a gravare la sentenza resa dal Tribunale poiché nel procedimento d'appello rimase contumace,sicché la stessa non espresse formale richiesta nell'ambito dello stesso procedimento mediante l'adozione di specifiche conclusioni, all'uopo non potendo svolgere detta funzione l'atto notorio fatto depositare. La censura,inoltre, pecca di genericità posto che vengono citate e la dichiarazione rese a verbale d'udienza e le conclusioni adottate in prime cure,ma non ne viene riprodotto il contenuto, a contestazione dell'opposta affermazione formulata dai Giudici del merito, elemento essenziale per dar corpo al vizio di omesso esame denunziato. Per il resto l'argomentazione critica svolta si compendia nella mera riproposizione della propria tesi circa il più conveniente progetto divisionale da adottare, già motivatamente disattesa dalla Corte ambrosiana, chiedendo a questa Corte di legittimità una non consentito valutazione di merito circa il più adeguato progetto divisionale. Al rigetto dell'impugnazione non segue,ex art 385 cod. proc. civ.,la condanna, in solido fra loro, della N e del C alla rifusione delle spese,posto che la resistente non risulta regolarmente costituita,siccome in limine segnalato. Concorrono in capo ai ricorrenti le condizioni per l'ulteriore pagamento del contributo unificato.
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