Cass. civ., sez. II, ordinanza 24/01/2019, n. 02042
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 17355-2014 proposto da: NEGRETTI ENRICA, CAIROLLI GIANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
VENTI SETTEMBRE
98/G, presso lo studio dell'avvocato G G B, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
C L, elettivamente domiciliata in ROMA, 2018 PIAZZA S.
ANDREA DELLA VALLE
3, presso lo studio 3209 dell'avvocato A D, rappresentata e difesa dall'avvocato M B;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1883/2013 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 08/05/2013;
•uaita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2018 dal Consigliere S G.
Fatti di causa
L C ebbe ad avviare lite avverso la madre E N ed il germano G C chiedendo di procedere allo scioglimento della comunione incidentale tra loro intercorrente a seguito della morte del rispettivo padre- marito. Resistevano e la N ed il C instando per al sospensione della chiesta divisione,a sensi dell'art 717 cod. civ., e sollevando altre questioni inerenti alla chiesta divisione. Il Tribunale di Conno,ad esito della fase istruttoria, procedette alla divisione del compendio ereditario in natura e rigettò ogni altra domanda delle parti. G C propose gravame avanti la Corte d'Appello di Milano,cui resistette la sola L C,che instava per il rigetto dell'appello,mentre la N rimaneva contumace. La Corte ambrosiana ebbe a dichiarare inammissibile per genericità l'appello proposto dal C e, comunque, ne rilevò l'infondatezza esaminando le lagnanze sollevate con il gravame. Avverso detta decisione hanno proposto impugnazione per cassazione, articolato su tre motivi, E N e G C,che pure in prossimità dell'adunanza hanno depositato memoria difensiva. L C non s'è ritualmente costituita a resistere poiché non ha depositato in atti l'originale del controricorso, pur notificato alla controparte. Ragioni della decisione Il ricorso proposto dai consorti N-C s'appalesa privo di fondamento sicché va rigettato. In limine va rilevato come, per espressa precisazione in memoria difensiva, la N - rimasta contumace in grado d'appello - figura tra i proponenti del ricorso per cassazione quale partecipe ad adiuvandum dell'unica parte legittimata a lamentarsi della decisione della Corte d'Appello ossia G C.Con il primo articolato mezzo d'impugnazione i ricorrenti denunziano violazione dell'art 342 cod. proc. civ. ed omesso esame di fatto decisivo in relazione alla statuizione afferente la dichiarata inammissibilità per
VENTI SETTEMBRE
98/G, presso lo studio dell'avvocato G G B, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
C L, elettivamente domiciliata in ROMA, 2018 PIAZZA S.
ANDREA DELLA VALLE
3, presso lo studio 3209 dell'avvocato A D, rappresentata e difesa dall'avvocato M B;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1883/2013 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 08/05/2013;
•uaita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2018 dal Consigliere S G.
Fatti di causa
L C ebbe ad avviare lite avverso la madre E N ed il germano G C chiedendo di procedere allo scioglimento della comunione incidentale tra loro intercorrente a seguito della morte del rispettivo padre- marito. Resistevano e la N ed il C instando per al sospensione della chiesta divisione,a sensi dell'art 717 cod. civ., e sollevando altre questioni inerenti alla chiesta divisione. Il Tribunale di Conno,ad esito della fase istruttoria, procedette alla divisione del compendio ereditario in natura e rigettò ogni altra domanda delle parti. G C propose gravame avanti la Corte d'Appello di Milano,cui resistette la sola L C,che instava per il rigetto dell'appello,mentre la N rimaneva contumace. La Corte ambrosiana ebbe a dichiarare inammissibile per genericità l'appello proposto dal C e, comunque, ne rilevò l'infondatezza esaminando le lagnanze sollevate con il gravame. Avverso detta decisione hanno proposto impugnazione per cassazione, articolato su tre motivi, E N e G C,che pure in prossimità dell'adunanza hanno depositato memoria difensiva. L C non s'è ritualmente costituita a resistere poiché non ha depositato in atti l'originale del controricorso, pur notificato alla controparte. Ragioni della decisione Il ricorso proposto dai consorti N-C s'appalesa privo di fondamento sicché va rigettato. In limine va rilevato come, per espressa precisazione in memoria difensiva, la N - rimasta contumace in grado d'appello - figura tra i proponenti del ricorso per cassazione quale partecipe ad adiuvandum dell'unica parte legittimata a lamentarsi della decisione della Corte d'Appello ossia G C.Con il primo articolato mezzo d'impugnazione i ricorrenti denunziano violazione dell'art 342 cod. proc. civ. ed omesso esame di fatto decisivo in relazione alla statuizione afferente la dichiarata inammissibilità per
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