Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/2005, n. 5977
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Per quanto la previsione di limiti temporali nella guida di automezzi, contenuta negli artt. 6 e 7 Reg. CEE n. 3820/85, sia finalizzata a ragioni, oltre che di sicurezza dei trasporti su strada, anche di tutela dei lavoratori del settore, tuttavia il superamento di quei limiti è previsto e punito come illecito amministrativo dall'art. 174 del codice della strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ossia da un testo normativo in materia di circolazione stradale; pertanto, questa essendo la materia regolata dalla norma che prevede l'illecito, non può trovare applicazione la deroga in favore del tribunale - prevista dall'art. 22 bis, comma secondo, lett. a), legge n. 689 del 1981 (aggiunto dall'art. 98 D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507) "quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia (...) di tutela del lavoro (...) e di prevenzione degli infortuni sul lavoro" - alla generale competenza del giudice di pace in materia di opposizioni ai sensi dell'art. 22 della stessa legge.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P V - Presidente -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. N A - Consigliere -
Dott. D C C - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI PAOLO Mario e MASSA TRASPORTI s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. sig. M P V, rappresentati e difesi dall'avv. G C per procura a margine del ricorso ad elett.te dom.ti in Roma, via Germanico n. 170 presso lo studio dagli avv.ti B M e R S;
- ricorrenti -
contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO di Chieti - Servizio Ispezione del Lavoro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Giudice di pace di Atessa n. 20/01, depositata il 27 marzo 2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 novembre 2004 dal Consigliere Dott. C D C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa C A, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M D P e la M Trasporti s.r.l., rispettivamente conducente e proprietaria di un automezzo, proponevano opposizione avverso l'atto di contestazione di illecito amministrativo, loro notificato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Chieti per violazione degli artt. 6 e 7 Reg. CEE n. 3820 del 1985 (tempi massimi di guida e pause dei conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose). Resisteva la Direzione Provinciale del Lavoro e l'adito Giudice di pace di Atessa, con sentenza dal 27 marzo 2001, accogliendo l'eccezione preliminare della resistente, dichiarava la propria incompetenza, essendo competente il tribunale "in materia di verifiche su documenti di controllo conservati dalle imprese", e condannava i ricorrenti alle spese.
Ricorrono per Cassazione il Di Paolo e la M Trasporti s.r.l., articolando quattro motivi illustrati anche da memoria. Resiste con controricorso la Direzione Provinciale del Lavoro di Chieti. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo i ricorrenti denunciano nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell'art. 23 l. 24 novembre 1981, n. 689, non avendo il Giudice di pace invitato le
parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, ne' avendo pronunciato subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo, ne' - avendo concesso dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviato la causa all'udienza immediatamente successiva;per violazione degli "artt. 38 e ss. c.p.c.", essendo il Giudice di pace entrato nel merito della
controversia dopo essersi dichiarato incompetente e non avendo indicato il giudice ritenuto competente;per violazione degli artt. 112 e 90 c.p.c. e 2967 c.c., in relazione all'art. 23 l. 689/1981,
non avendo la Direzione resistente richiesto la condanna dei ricorrenti alle spese ed avendo il giudice liquidato a tale titolo la somma di L. 200.000 nonostante la resistente non avesse dimostrato di aver affrontato spese di difesa.
2. - Con il secondo motivo deducono violazione delle norme sulla competenza, in particolare dell'art. 22 bis l. 689/1981, essendo stata contestata un'infrazione in materia di circolazione stradale, prevista dall'art. 174 del codice della strada, e non in materia di diritto del lavoro, o sindacale, o previdenziale;nonché violazione degli artt. 11, 12 e 174, comma 3, c.d.s. e 7 l. 13 novembre 1978, n. 727, non sussistendo il potere della Direzione Provinciale del Lavoro
di procedere all'accertamento e contestazione dell'illecito in questione.
3. - Con il terzo motivo, denunciando violazione - degli artt. 113 c.p.c. "in relazione al D.P.R. 547/55, al d.lgs. 285/92 ed agli altri
testi normativi supra meglio decritti", ribadiscono che nessuna norma attribuisce agli Ispettorati del Lavoro poteri in materia di violazioni del codice della strada.
4. - Con il quarto motivo lamentano la incomprensibilità della motivazione, soprattutto nella parte finale relativa al rigetto nel merito dell'opposizione.
5. - Giova premettere all'esame dei motivi che la sentenza impugnata, pur sostenendo nel dispositivo una statuizione di "rigetto" della domanda, oltre a quella di incompetenza per materia, va intesa, in effetti, come sentenza dichiarativa della sola incompetenza del giudice adito. In tal senso, infatti, depone la sua motivazione, la quale si incentra appunto su tale profilo (la parte finale della stessa, non a caso definita incomprensibile nel quarto motivo di ricorso, solo apparentemente si dà carico del merito della controversia: in realtà contiene annotazioni assolutamente generiche e superficiali, non idonee a configurare statuizione alcuna). 6. - Quanto ai motivi di ricorso, preliminare è l'esame del secondo nella parte in cui censura, appunto, la statuizione di incompetenza per materia adottata dal Giudice di pace.
Tale censura è fondata.
La sentenza impugnata nella sostanza si rifà, sia pure senza citarla, alla disposizione del secondo comma, lett. a), dell'art. 22 bis l. n. 689/1981 (aggiunto dall'art. 98 d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e qui applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso in
opposizione depositato il 29 gennaio 2001), secondo cui, in deroga alla generale competenza (stabilita dal primo comma) del giudice di pace sulle opposizioni ai sensi dall'art. 22 della medesima legge, è competente il tribunale "quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia (...) di tutela del lavoro (...) e di prevenzione degli infortuni sul lavoro". Ora, indubbiamente la previsione di limiti temporali nella guida di automezzi, contenuta negli artt. 6 e 7 del Reg. CEE n. 3820/85, è finalizzata a ragioni, oltre che di sicurezza dei trasporti su strada, anche di tutela dei lavoratori del settore (cfr. Cass. 13364/2003);tuttavia il superamento di quei limiti è previsto e
punito come illecito amministrativo dall'art. 174 del codice della strada approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dunque da un testo normativo in materia di circolazione stradale. Pertanto, questa essendo la materia regolata dalla norma che prevede l'illecito, non può trovare applicazione la richiamata disposizione (art. 22 bis, comma secondo, lett. a), l. n. 689/1981) derogatoria della generale
competenza del giudice di pace;competenza che trova conferma, del resto, con specifico riferimento a detta materia, nel terzo comma, lett. a), dello stesso art. 22 bis, cit., il quale, "per le violazioni previste (...) dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285", esclude la deroga in favore del tribunale anche allorché sia
stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria. 7. - Nell'accoglimento di tale censura restano assorbite quelle mosse alla sentenza impugnata con il primo motivo di ricorso. Sono, invece, inammissibili le residue censure sollevate con il secondo motivo, nonché con il terzo e con il quarto, avendo esse ad oggetto statuizioni di merito in realtà non presenti nella sentenza impugnata, in quanto assorbite dalla (unica, come si è spiegato sopra al p. 5) statuizione di incompetenza assunta dal Giudice di pace: le relative questioni di merito restano, ovviamente, aperte nel giudizio da rinnovare davanti al giudice dichiarato competente. 8. - Il ricorso va pertanto accolto nei limiti indicati, con conseguente cassazione della sentenza impugnata a dichiarazione della competenza per materia del Giudice di pace di Atessa. Le spese dell'intero giudizio, su cui spetta a questa Corte provvedere ai sensi dell'art. 385, secondo comma, c.p.c., sono poste a carico dell'Amministrazione resistente e liquidate in dispositivo.