Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 31/03/2021, n. 08882
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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27486/2013 R.G. proposto da M F, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. A C, e disgiuntamente dall'Avv. R I, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Roma, Via Beethoven n. 52 - ricorrente -contro Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso i cui Cons. Est. Ld i D'Orazio RGN 27486 2013 uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 55/31/2013, depositata il 15 aprile 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2020 dal Consigliere Luigi D'Orazio. RILEVATO CHE: 1.L'Agenzia delle entrate, a seguito di mancata risposta al questionario inviato, emetteva, con riferimento all'anno 2004, cinque (come da intestazione della sentenza di appello) avvisi di accertamento (uno notificato due volte a F M, in proprio e quale socio accomandante della società) nei confronti della società CM di Minghetti Carlo s.a.s., per indeducibilità di costi, e nei confronti dei soci per il maggiore reddito da partecipazione ai sensi dell'art. 5 d.P.R. 917/1986. In particolare, l'avviso n. R1R02BB00891/2009 emesso nei confronti della società veniva notificato il 4-1-2010 alla CM di Minghetti Carlo s.a.s., ma in persona del socio accomandante F M;l'avviso n. R1R01BB01585/2009 veniva notificato al socio accomandante F M per reddito da partecipazione, per la quota del 49 °h, in data 8-1-2010;l'avviso di accertamento n. R1R02BB00891/2009, già menzionato, veniva nuovamente notificato alla società CM di C M, socio accomandatario, deceduto, presso l'ultimo domicilio fiscale del defunto e, quindi, sempre a F M, quale erede di C M, il 4-3-2010;l'avviso di accertamento n. R1R01BB01586/2009 veniva notificato 1'8-3-2010 al socio accomandatario C M (per la quota del 51%), deceduto, presso l'ultimo domicilio fiscale, e quindi a F M. 2.Dopo l'espletamento della procedura di accertamento con adesione F M impugnata tutti gli avvisi di accertamento. 3.Quanto all'accertamento n. R1R01B00891/2009 intestato alla CM s.a.s. e notificato il 4 gennaio 2010, per l'anno 2004, F M eccepiva, tra Cons. Est. Luigi D'Orazio RGN 27486 2013 l'altro, il proprio difetto di legittimazione a ricevere la notifica, essendo solo socio accomandatario, ma non il legale rappresentante (accomandatario). Quanto all'avviso di accertamento n. R1R02BB001585/2009 a lui notificato 1'8 gennaio 2010, quale reddito da partecipazione (49 %), tra l'altro, l'atto era nullo a fronte dell'inesistenza dell'atto presupposto, costituito dall'avviso di accertamento a carico della società CM s.a.s., mai notificato alla stessa o al legale rappresentante. Quanto all'avviso di accertamento n. R1R01BB00891/2009, notificato al contribuente il 4 marzo 2010, quale erede di C M, emesso a carico della CM di C M, ed all'avviso n. R1R02BB001586/2009, notificato 1'8 marzo 2010, al contribuente quale erede di C M, a titolo di reddito da partecipazione (51 %), per quel che ancora qui rileva, le notificazioni erano tardive ai sensi dell'art. 43 d.P.R. 600/1973. 4.La Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 112/16/2012 dichiarava inammissibili i ricorsi, in quanto proposta tardivamente oltre il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione degli atti impugnati, ex art. 21 d.lgs. 54671992. 5.Con l'atto di appello F M rilevava che doveva tenersi conto della sospensione di novanta giorni del termine per impugnare, a seguito dello svolgimento del procedimento di accertamento per adesione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. 218/1997. 6.La Commissione tributaria della Lombardia rigettava l'appello del contribuente, non essendo stati tempestivamente impugnati gli avvisi di accertamento, dopo aver premesso che il Nlinghetti aveva presentato istanza di accertamento con adesione per tutti gli avvisi. Il giudice di appello aggiungeva che non erano deducibili i costi ripresi a tassazione, in quanto relativi a fatture "generiche" emesse, tra l'altro, dallo stesso socio nei confronti della società, per lo svolgimento di servizi informatici, non inerenti con i ricavi conseguiti dallo svolgimento di attività societaria di locazione di immobili propri e sublocazione.
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