Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2018, n. 01537
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o la seguente Diritti reali — usucapione — SENTENZA questioni processuali e sostanziali sul ricorso (iscritto al N.R.G. 529/'14) proposto da: L L - ved. P (C.F.: LNN LLN 27C43 A783V), PERROTTA UMBERTO (C.F.: PRR MRT 61E21 G224M), PERROTTA MICHELA (C.F.: PRR MHL 67P67 A783I) e PERROTTA PELLEGRINO (C.F.: PRR PLG 65T14 A783Z), in proprio e nella qualità di eredi di P Domenico (attore originario e deceduto in corso di causa), nonché PERROTTA MARIA GIOVANNA (C.F.: PRR MGV 27R41 A783C), tutti rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. R T ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, v. Archimede, n. 10;- ricorrenti -contro UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO (P.I.: 01114010620), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall'Avv. A M ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. F P, in Roma, v, F. Orestano, n. 21;- controricorrente - e FIATARONE CARMELA (C.F.: FTR CML 24E58 L326S), legalmente rappresentata dalla tutrice definitiva V A;- intimata - Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1896/2013, depositata il 14 maggio 2013;Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 22 novembre 2017 dal Consigliere relatore A C;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale A P, che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi l'Avv. R T, per i ricorrenti, e l'Avv. Attilio Taverniti (per delega), nell'interesse della controricorrente. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione, notificato il 24 giugno 1992, i sigg. P Domenico e P Maria Giovanna convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, la sig.ra F C chiedendo l'accertamento del loro titolo di comproprietà, ciascuno per 1/4 degli immobili ubicati in Benevento al Viale degli Aranci, individuati in catasto alla partita 1000328 fol. 49 p.11a 19 sub 1-2- 3-4-5-6-7-8, con la conseguente declaratoria di illegittimità dell'accatastamento effettuato (in difetto di alcun valido titolo di trasferimento) a nome esclusivo della convenuta, ordinando al responsabile della competente Conservatoria di volturare, a nome di essi attori, la proprietà degli anzidetti immobili in ragione della dedotta percentuale proprietaria. Si costituiva in giudizio la Fiatarone, la quale, oltre ad instare per il rigetto della domanda principale, formulava domanda riconvenzionale intesa all'ottenimento della dichiarazione di accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà degli immobili dedotti in controversia sussistendone i presupposti di legge. Nelle more del giudizio, essendo intervenuto il decesso dell'attore P Domenico, si costituivano i suoi eredi (L L, P Umberto, P Michela, P Pellegrino) mentre l'altra attrice rinunciava agli atti del giudizio, con successiva accettazione da parte della convenuta. Con sentenza n. 1554 del 2004, la Sezione Stralcio del Tribunale adìto dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine al rapporto processuale instauratosi tra P Maria Giovanna e la convenuta, rigettava la domanda principale così come reiterata dagli eredi dell'altro attore ed accoglieva, invece, la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dalla Fiatarone. Nei confronti della sentenza di primo grado formulavano appello le parti soccombenti e, con comparsa del 27 marzo 2012, spiegava intervento - ai sensi dell'art. 344 c.p.c. - l'Università degli Studi del Sannio (in qualità di donataria - con atto del 21 febbraio 2007 - dell'immobile oggetto di causa donatole dalla F C), la quale insisteva per il rigetto dell'appello. Con sentenza n. 1896 del 2013 (depositata il 14 maggio 2013), la Corte di appello di Napoli respingeva l'appello (confermando l'impugnata sentenza), condannava gli appellanti alla rifusione delle spese del grado in favore della Fiatarone e disponeva la compensazione delle stesse con riguardo al rapporto processuale incardinatosi tra gli appellanti e la suddetta interventrice Università. A sostegno dell'adottata decisione la Corte partenopea rilevava, in via pregiudiziale, che - pur essendo ammissibile l'allegazione, da parte del difensore della P Maria Giovanna, di copia del verbale di conciliazione sottoscritto all'udienza del 22 ottobre 2008 in altra causa pendente dinanzi al Tribunale di Benevento dai procuratori speciali di L L, P Maria Giovanna e P Umberto da una parte e di F C dall'altra, con le sottoscrizioni personali delle parti medesime - le dichiarazioni in essa contenute non potevano considerarsi rilevanti ai fini dell'esclusione dell'invocata usucapione (essendo, peraltro, il termine ventennale del possesso idoneo a tal fine già maturato al momento della notificazione della citazione in primo grado). Ciò premesso, la Corte di secondo grado, esaminando i motivi di gravame, riteneva che alcun formale rituale disconoscimento della sottoscrizione del dante causa P Pellegrino (nella prodotta missiva del 10 gennaio 1972 e nella depositata scrittura datata 3 febbraio 1973 intercorsa tra il medesimo e P Domenico) era stato effettuato - ai sensi dell'art. 214 c.p.c. - mediante la dichiarazione resa dal procuratore degli originari attori nel relativo verbale di udienza, siccome essa era stata compiuta genericamente e, quindi, con modalità inidonee alla specifica contestazione dell'autenticità delle sottoscrizioni (con la derivante legittima utilizzabilità di detti documenti in funzione della decisione). Con riferimento alle doglianze riferite alla dichiarata usucapione in favore della Fiatarone, il giudice d'appello osservava che, in effetti, gli appellanti avevano impostato la loro difesa esclusivamente sulla contestazione del titolo di godimento in capo all'appellata, negando la sola configurabilità di un possesso "animo domini" ma non del "corpus possessionis". Non avendo gli appellanti fornito la prova del loro assunto (ovvero che l'immobile fosse stato goduto dalla controparte solo per tolleranza o a titolo di detenzione per effetto di un contratto di comodato), la Corte di appello di Napoli ravvisava la sussistenza dei presupposti del titolo di acquisto per usucapione a vantaggio dell'appellata, pervenendo alla conferma della statuizione di primo grado. Avverso la suddetta sentenza di secondo grado (non notificata) hanno proposto ricorso per cassazione L L (ved. P), P Umberto, P Michela e P Pellegrino (quali eredi di P Domenico), nonché P Maria Giovanna, articolato in tre motivi, al quale ha resistito con controricorso l'intimata Università degli Studi del Sannio (intervenuta in appello). Nell'interesse della F C - dichiarata interdetta in via definitiva con sentenza del Tribunale di Benevento n. 6880/2009 - la sua nominata tutrice (Villannacci Annamaria) depositava procura speciale (autenticata per notar Sangiuolo Vito Antonio in data 17 ottobre 2014) per la rappresentanza e difesa in giudizio nella fase di legittimità (pur non depositando apposito controricorso ma ai soli fini dell'eventuale partecipazione alla discussione in udienza). La difesa dell'Università degli studi del Sannio ha anche depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378 c.p.c. .
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