Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 31/10/2019, n. 28069

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 31/10/2019, n. 28069
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28069
Data del deposito : 31 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 29821/2017 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- ricorrente -

contro

CLUB ENALS

Sri, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Falvo d'Urso, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma viale delle Milizie n. 106, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2723/09/2017, depositata il 15 maggio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2019 dal Consigliere G F T. RILEVATO CHE - l'Agenzia delle dogane, in esito a verifica della Guardia di Finanza nei locali del Club Enals Srl, da cui era emersa la presenza di cinque apparecchi da intrattenimento (cd. slot machines) ex art. 110, comma 6, Tulps, funzionanti ma privi del nulla osta di messa in esercizio, emetteva, nei confronti del detentore dei giochi quale responsabile solidale, avviso di accertamento per il recupero del tributo evaso, che veniva impugnato da Club Enals;
- la società deduceva l'illegittimità dell'atto, l'insussistenza della propria responsabilità solidale, configurabile solo in caso di mancata identificazione del responsabile principale, l'intervenuta prescrizione della pretesa;
- l'impugnazione, rigettata dalla CTP di Roma, era accolta dal giudice d'appello;
- l'Agenzia delle dogane ricorre per cassazione con un motivo;
resiste Club Enals Srl con controricorso;

CONSIDERATO CHE

- è infondata, in primo luogo, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica al difensore domiciliatario nel grado
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi