Cass. pen., sez. III, sentenza 07/12/2022, n. 46251
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da T A, nato a Roma il 7/8/1985 avverso l'ordinanza del 12/4/2022 del Tribunale del riesame di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere E M;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V M, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. G M, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12/4/2022, il Tribunale del riesame ci Roma rigettava la richiesta avanzata ex art. 324 cod. proc. pen. da A T e, per l'effetto, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia il 10/11/2022, con riguardo (per quel che qui rileva) alla contestazione di cui all'art. 10-quater, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Propone ricorso per cassazione il T, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione di norma penale con riguardo all'incompetenza territoriale. Il Tribunale, pronunciandosi sulla relativa eccezione, l'avrebbe rigettata con argomento non corretto: il richiamo al luogo di invio dei modelli F24, infatti, non sarebbe pertinente, in quanto nessun elemento consentirebbe di ritenere che coincida con lo studio della coindagata M A A, consulente del lavoro. Anche la giurisprudenza di questa Corte, peraltro, avrebbe affermato che la competenza per territorio per il delitto di cui all'art. 10-quater in esame dovrebbe essere individuata sempre in forza dell'art. 18, stesso decreto, stante l'impossibilità di accertare il luogo di invio - telematico - dei citati modelli F24, per il quale sarebbe sufficiente una connessione internet e le credenziali di accesso rilasciate dall'Agenzia delle Entrate. Ne conseguirebbe, dunque, che la competenza dovrebbe esser determinata sulla base del luogo di residenza dell'indagato (Blera), quindi presso il Tribunale di Viterbo, o, in subordine, presso il Tribunale di Roma, in quanto la segnalazione dell'ipotesi di reato sarebbe stata eseguita dalla sede capitolina dell'Agenzia delle Entrate;
- violazione di legge di norma processuali in punto di motivazione sul periculum. Il Tribunale avrebbe offerto un'interpretazione sbagliata della giurisprudenza di legittimità (espressa anche dal massimo Consesso), così negando erroneamente la necessità della motivazione del provvedimento, in punto di periculum, anche nel caso di confisca obbligatoria. Sotto diverso profilo, peraltro, si contesta che il Tribunale del riesame potrebbe sì integrare la motivazione del provvedimento genetico, ma solo laddove lacunosa, non del tutto assente come nel caso di specie;
il Collegio, infatti, si sarebbe sostituito al Giudice di Civitavecchia, introducendo un contenuto argomentativo radicalmente mancante nell'ordinanza già impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato con riguardo al secondo motivo.
4. Il primo motivo è manifestamente infondato.
4.1. L'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 prevede regole specifiche per la competenza territoriale dei delitti contemplati nel medesimo decreto.
4.2 Ai sensi del comma 1, "Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato". Il comma 2 stabilisce che "Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato". Infine, ai sensi del comma 3, "nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale".
5. Orbene, come emerge dal chiaro dato letterale, trovano applicazione, in prima battuta, le regole fissate, rispettivamente nel comma 2 e nel comma 3, quindi i criteri stabiliti dal comma 1, ossia le regole generali prevista dall'art. 8 cod. proc. pen. e, infine, il luogo di accertamento del reato.
5.1. Si osserva, inoltre, che è errata la prospettazione difensiva, che attribuisce rilevanza al luogo di residenza dell'indagato, posto che tale regola è espressamente contemplata dall'art. 9 cod. proc. pen., il quale non è
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere E M;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V M, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. G M, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12/4/2022, il Tribunale del riesame ci Roma rigettava la richiesta avanzata ex art. 324 cod. proc. pen. da A T e, per l'effetto, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia il 10/11/2022, con riguardo (per quel che qui rileva) alla contestazione di cui all'art. 10-quater, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Propone ricorso per cassazione il T, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione di norma penale con riguardo all'incompetenza territoriale. Il Tribunale, pronunciandosi sulla relativa eccezione, l'avrebbe rigettata con argomento non corretto: il richiamo al luogo di invio dei modelli F24, infatti, non sarebbe pertinente, in quanto nessun elemento consentirebbe di ritenere che coincida con lo studio della coindagata M A A, consulente del lavoro. Anche la giurisprudenza di questa Corte, peraltro, avrebbe affermato che la competenza per territorio per il delitto di cui all'art. 10-quater in esame dovrebbe essere individuata sempre in forza dell'art. 18, stesso decreto, stante l'impossibilità di accertare il luogo di invio - telematico - dei citati modelli F24, per il quale sarebbe sufficiente una connessione internet e le credenziali di accesso rilasciate dall'Agenzia delle Entrate. Ne conseguirebbe, dunque, che la competenza dovrebbe esser determinata sulla base del luogo di residenza dell'indagato (Blera), quindi presso il Tribunale di Viterbo, o, in subordine, presso il Tribunale di Roma, in quanto la segnalazione dell'ipotesi di reato sarebbe stata eseguita dalla sede capitolina dell'Agenzia delle Entrate;
- violazione di legge di norma processuali in punto di motivazione sul periculum. Il Tribunale avrebbe offerto un'interpretazione sbagliata della giurisprudenza di legittimità (espressa anche dal massimo Consesso), così negando erroneamente la necessità della motivazione del provvedimento, in punto di periculum, anche nel caso di confisca obbligatoria. Sotto diverso profilo, peraltro, si contesta che il Tribunale del riesame potrebbe sì integrare la motivazione del provvedimento genetico, ma solo laddove lacunosa, non del tutto assente come nel caso di specie;
il Collegio, infatti, si sarebbe sostituito al Giudice di Civitavecchia, introducendo un contenuto argomentativo radicalmente mancante nell'ordinanza già impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato con riguardo al secondo motivo.
4. Il primo motivo è manifestamente infondato.
4.1. L'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 prevede regole specifiche per la competenza territoriale dei delitti contemplati nel medesimo decreto.
4.2 Ai sensi del comma 1, "Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato". Il comma 2 stabilisce che "Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato". Infine, ai sensi del comma 3, "nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale".
5. Orbene, come emerge dal chiaro dato letterale, trovano applicazione, in prima battuta, le regole fissate, rispettivamente nel comma 2 e nel comma 3, quindi i criteri stabiliti dal comma 1, ossia le regole generali prevista dall'art. 8 cod. proc. pen. e, infine, il luogo di accertamento del reato.
5.1. Si osserva, inoltre, che è errata la prospettazione difensiva, che attribuisce rilevanza al luogo di residenza dell'indagato, posto che tale regola è espressamente contemplata dall'art. 9 cod. proc. pen., il quale non è
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