Cass. pen., sez. III, ordinanza 20/04/2022, n. 15229

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, ordinanza 20/04/2022, n. 15229
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15229
Data del deposito : 20 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da OS FA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 12/03/2021 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito, per il ricorrente, l'avvocato Fabrizio Mossetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 12 marzo 2021, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino che aveva dichiarato la penale responsabilità di FA OS per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 2 d. Igs. n. 74 del 2000, e lo aveva condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, con diniego delle circostanze attenuanti generiche, disponendo inoltre la confisca di beni fino a concorrenza dell'importo di 174.467,12 euro. I Secondo i giudici di merito, FA OS, quale titolare dell'omonima ditta individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi e VIVA, aveva indicato: -) nella dichiarazione mod. Unico Persone Fisiche relativa all'anno di imposta 2009, presentata il 20 settembre 2010, elementi passivi fittizi pari a 112.800,00 euro, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, e con evasione d'IVA pari a 22.560,000 euro (capo 1);
-) nella dichiarazione mod. Unico Persone Fisiche relativa all'anno di imposta 2010, presentata in data 8 settembre 2011, elementi passivi fittizi pari a 186.500,00 euro, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, e con evasione d'IVA pari a 37.300,000 euro (capo 2).

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe FA OS, con atto a firma dell'avvocato Fabrizio Mossetti, articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. da 157 a 161 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla mancata pronuncia di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di pronuncia di sentenza di non doversi procedere ex art. 529 cod. proc. pen. per intervenuta prescrizione dei reati. Si rappresenta che entrambi i fatti per i quali è stata pronunciata condanna sono anteriori al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della disciplina sulla elevazione dei termini di prescrizione, e che, di conseguenza, la prescrizione è maturata, per il reato di cui al capo 1, alla data del 20 marzo 2018, e, per il reato di cui al capo 2, alla data dell'8 marzo 2019. 2.2. Con il secondo motivo, si chiede dichiararsi la nullità delle disposizioni relative alla confisca per equivalente nei confronti dell'imputato. Si deduce che illegittimamente è stata applicata la confisca. Innanzitutto, perché disposta a norma dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015, ossia in epoca successiva alla data di commissione del reato. E poi, perché, trattandosi di confisca per equivalente, destinata ad essere caducata per effetto della sentenza di non doversi procedere ex art. 529 cod. proc. pen. per intervenuta prescrizione dei reati.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 43, 47 e 48 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Si deduce che illegittimamente è stato ritenuto sussistente il dolo necessario per l'integrazione del reato. In primo luogo, infatti, la sentenza impugnata ha 2 b omesso di confrontarsi con i rilievi prospettati nell'atto di appello, evidenzianti come il ricorrente fosse un mero lavoratore subordinato per conto della cognata, la quale aveva l'effettiva gestione dell'impresa cui si riferiscono le dichiarazioni mendaci. In secondo luogo, poi, è apodittica l'affermazione secondo la quale la cognata non avrebbe avuto alcun interesse ai redditi ed alle imposte pagate dal ricorrente: l'istituzione di una ditta in capo ad un altro soggetto può rispondere alle esigenze di frazionamento del fatturato, di abbattimento del carico fiscale e di deviazione della responsabilità penale e fiscale su terzi.

2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che illegittimamente la Corte d'appello ha valorizzato elementi come la pluralità dei fatti, l'entità delle somme evase ed il contegno processuale dell'imputato. Si aggiunge che, anzi, il comportamento processuale e preprocessuale dell'imputato è stato ampiamente collaborativo, e che, inoltre, occorreva tener conto dell'assenza di precedenti penali e della distanza dei fatti dall'accertamento giudiziale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La decisione del ricorso deve essere rimessa alle Sezioni Unite, dovendo sottoporsi alle stesse l'esame della questione concernente la sorte della statuizione di confisca per equivalente disposta nei precedenti gradi di giudizio, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione pronunci sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato presupposto previo accertamento della responsabilità dell'imputato, ed il fatto sia anteriore alla entrata in vigore dell'art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell'art. 578-bis cod. proc. pen. le parole «o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen.».

2. Preliminarmente, va rilevato che fondate appaiono le censure enunciate nel primo motivo di ricorso, la quali deducono che la Corte avrebbe dovuto pronunciare sentenza di estinzione dei reati per prescrizione. Invero, i reati per i quali è stata pronunciata condanna sono stati commessi in epoca precedente all'entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, che ha elevato di un terzo i termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del medesimo d.lgs. Precisamente, il comma 1-bis dell'art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000 è entrato in vigore il 17 settembre 2011. Questo perché: a) il comma 1-bis dell'art. 17 d.lgs.n. 74 del 2000 è stato aggiunto dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lett. l), d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) l'art. 36-vicies bis d.l. cit. dispone: «Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
c) la data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 138 del 2011 è il 17 settembre 2011, giorno successivo alla pubblicazione della legge n. 148 del 2011 sulla Gazzetta Ufficiale, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6, della medesima legge. I reati per i quali è stata pronunciata condanna, entrambi sussunti nella fattispecie di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, sono stati commessi, come espressamente indicato nei capi di imputazione, il 20 settembre 2010 e 1'8 settembre 2011. Di conseguenza, in relazione ad entrambi i reati per i quali è stata pronunciata condanna deve applicarsi la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 1-bis dell'art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000, ossia quella prevista, in linea generale, dall'art. 157 cod. pen. Questa disposizione, per i reati sanzionati con pena massima non superiore a sei anni di reclusione, come appunto per quelli di cui all'art. 2 d.lgs. cit., fissa un termine necessario a prescrivere pari a sei anni, che, in caso di interruzione, può essere aumentato fino a sette anni e mezzo. Ciò posto, non risultando cause di sospensione, i termini di prescrizione sono decorsi per il primo reato il 20 marzo 2018 e per il secondo reato 1'8 marzo 2019, ossia molto prima della pronuncia della sentenza impugnata, siccome questa è stata emessa dalla Corte d'appello di Torino il 12 marzo 2021. 3. Sempre in via preliminare, va precisato che manifestamente infondate, se non diverse da quelle consentite in sede di legittimità, appaiono _cntelle censure formulate nel terzo motivo di ricorso, le quali contestano la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, deducendo l'omesso esame delle censure esposte con l'atto di appello, evidenzianti, in particolare, il ruolo di mero dipendente e non di effettivo titolare dell'impresa svolto dall'imputato e la configurabilità dell'interesse di terzi a far presentare dichiarazioni fiscali mendaci. La sentenza impugnata, infatti, risulta aver esaminato le doglianze formulate nell'atto di gravame dell'attuale ricorrente e sopra sintetizzate, rispondendo alle stesse con una motivazione immune da vizi. La Corte d'appello, in primo luogo, osserva che non è agevole ravvisare l'interesse di un terzo alla presentazione di dichiarazioni fiscali mendaci quando le stesse riguardano una ditta individuale, e, quindi, una persona fisica, come appunto nel caso di specie. Il Giudice di secondo grado, poi, rappresenta che l'imputato, nel firmare le dichiarazioni ritenute mendaci, e sicuramente da lui 4 sottoscritte, si è assunto tutte le responsabilità derivanti da tale operazione. La medesima Corte distrettuale, quindi, aggiunge che, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla commercialista della ditta a dibattimento evidenziano il diretto interessamento dell'imputato nella gestione dell'impresa.

4. Ancora in via preliminare, occorre rappresentare che manifestamente infondate appaiono le censure esposte nella prima parte del secondo motivo di ricorso, laddove contestano la legittimità della confisca disposta nei confronti dell'imputato, deducendo

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