Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2021, n. 3157

CASS
Sentenza
4 novembre 2021
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4 novembre 2021

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Integra gli estremi del reato di rivelazione di segreto di ufficio la comunicazione, da parte di un membro della commissione esaminatrice di un pubblico concorso, di elementi diretti a far conoscere anticipatamente, a uno o più concorrenti, con l'esclusione di tutti gli altri, l'oggetto della prova d'esame, trattandosi di notizia "di ufficio" destinata a rimanere segreta.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2021, n. 3157
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3157
Data del deposito : 4 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

03157-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da Sent. n. sez. 12442021 Anna Petruzzellis Presidente Angelo Costanzo UP - 04/11/2021 Gaetano De Amicis R.G.N. 20997/2021 Relatore Maria Silvia Giorgi Stefania Riccio ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) CA AB, nato il [...] a [...] 2) PA CA, nata il [...] a [...] Л avverso la sentenza del 29/09/2020 della Corte di appello di Genova. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento alle statuizioni civili pronunciate nei confronti di CA PA e il rigetto del ricorso di AB CA;
lette le conclusioni del difensore del CA, Avv. Giovanni Destito, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 settembre 2020 la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato di primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Imperia il 17 luglio 2019, riqualificando il reato di cui al capo 1) - contestato ai sensi dell'art. 326, primo comma e terzo comma, cod. pen. in quello previsto dall'art. 326, primo comma, cod. pen. e rideterminando in mesi sei di reclusione la pena irrogata a AB CA, con l'assoluzione di CA PA dal reato ascrittole al capo 1) perché non punibile per la particolare tenuità del fatto, in accoglimento dell'accordo intervenuto fra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. La sentenza di primo grado veniva confermata nel resto, con la condanna degli imputati alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del CA, deducendo, con un primo motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento alla prova orale del 11 maggio 2017, avendo la Corte distrettuale contraddittoriamente sostenuto, dapprima, che le domande erano pervenute al DO dal NA (in occasione di un incontro avvenuto il 4 maggio 2017), quindi, che il DO conosceva autonomamente il contenuto delle domande concorsuali ancor prima e a prescindere dal NA, tenuto conto del fatto che l'invio per posta elettronica delle domande al NA da parte del De UC (membro della commissione di esame) è avvenuto solo in data 9 maggio 2017, ossia qualche giorno dopo l'incontro del DO con il NA (e del DO con il CA). La sentenza impugnata, dunque, non ha spiegato da chi e quando il DO avrebbe ricevuto le domande che si assumono rivelate al CA il 4 maggio 2017, dal momento che le stesse venivano redatte ed inviate esclusivamente al NA, da parte del De UC, in data 9 maggio 2017. Analoghe contraddizioni e illogicità, di conseguenza, inficiano la ricostruzione della dinamica relativa all'incontro avvenuto il 12 aprile 2017, finalizzato, secondo l'impostazione accusatoria, alla rivelazione delle domande di esame per la prova scritta del 13 aprile 2017, tenuto conto sia della nuova ipotesi sostenuta dalla Corte d'appello riguardo alla conoscenza delle domande da altra fonte, sia del fatto che la sentenza impugnata ritiene che lo stesso modus operandi sia stato adottato per entrambe le prove concorsuali.

2.1. Con un secondo motivo si censurano analoghi vizi in ordine alla correlazione tra accusa e sentenza ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello fornito una diversa ricostruzione del fatto, facendo riferimento alla circostanza relativa alla diretta conoscenza delle prove concorsuali da parte del DO, dunque indipendentemente dalla rivelazione del NA, almeno per quel che attiene alla prova orale, in contrasto con l'imputazione e la ricostruzione delineata dalla sentenza di primo grado, secondo cui la fonte originaria della rivelazione al DO era proprio il NA. 2 2.2. Con un terzo motivo si lamentano violazioni di legge e vizi di omessa motivazione, anche per travisamento delle prove, riguardo alla valutazione della rilevanza probatoria di prove documentali a discarico del CA, prodotte dalla difesa per dimostrarne le capacità professionali, i meriti, la vasta conoscenza della materia d'esame e le ragioni degli incontri avvenuti con il DO, in considerazione dei ruoli (di dipendente e direttore generale) da essi rispettivamente ricoperti all'interno della società consortile "Rivieracqua" s.c.p.a.

2.3. Con un quarto motivo, infine, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione, anche per travisamento delle prove, sia in ordine al concorso dell'extraneus nel reato di cui all'art. 326 cod. pen., che all'errata identificazione della qualifica di pubblico ufficiale in capo al DO: a) sotto il primo profilo si assume che dalle conversazioni oggetto d'intercettazione in prossimità delle prove concorsuali (scritta ed orale) non era possibile ricavare, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello, alcuna sollecitazione da parte del CA riguardo alla comunicazione del contenuto delle suddette prove, atteso che era sempre il DO a fissare e a chiedere di volta in volta gli appuntamenti, con la conseguente assenza di condotte istigative da parte dell'imputato sia in relazione all'incontro verificatosi il 12 aprile 2017 che a quello del 4 maggio 2017; b) sotto il secondo profilo si deduce l'omessa considerazione delle doglianze difensive inerenti alla prospettata assenza della qualifica di pubblico ufficiale in capo al 2 DO, che rivestiva la carica di direttore generale di un ente pubblico (ossia della società "Rivieracqua" s.c.p.a.), ma non ricopriva alcuna qualifica pubblicistica rilevante nel caso di specie, non avendo egli alcun rapporto funzionale con le attività svolte dalla commissione esaminatrice preposta alla svolgimento del concorso e presieduta dal NA. Si evidenzia, al riguardo, che ai fini del concorso dell'extraneus nel reato proprio sarebbe dovuta emergere la prova di una sollecitazione alla rivelazione delle domande, ovvero di una istigazione, da parte del DO nei confronti del pubblico ufficiale, ossia del NA: di tanto, però, non vi è traccia nella motivazione ed, anzi, è la stessa sentenza impugnata a sostenere che il CA abbia sollecitato il DO e non il NA, per poi ipotizzare, contraddicendosi, che il DO fosse in possesso delle domande indipendentemente dal NA.

3. Nell'interesse di CA PA è stato proposto ricorso per cassazione deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione là dove la Corte di appello, nell'assolvere l'imputata ex art 131-bis cod. pen., l'ha erroneamente condannata alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile, confermando altresì le statuizioni civili del giudizio di primo grado. Si

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