Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2023, n. 21250
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In tema di protezione internazionale, ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari occorre operare una comparazione "attenuata" tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla prima un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che egli dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso del Ministero dell'interno e confermato la decisione con cui era stato riconosciuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari, in favore di uno straniero che aveva dimostrato di svolgere attività lavorativa in Italia ed il cui il rimpatrio avrebbe quindi leso il diritto al lavoro e la libertà e dignità della persona, in quanto in tale affermazione doveva ritenersi implicita la valutazione comparativa con il paese di origine).
Sul provvedimento
Testo completo
Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 703/2019 Numero sezionale 3286/2023 Numero di raccolta generale 21250/2023 Data pubblicazione 19/07/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IMMIGRAZIONE- ANTONIO VALITUTTI Presidente PROTEZIONE UMBERTO L.C.G. SCOTTI Consigliere-Rel. COMPLEMENTARE Ud.22/06/2023 PU CLOTILDE PARISE Consigliere MARCO MARULLI Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 703/2019 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege -ricorrente-
contro
M.M. -intimato- avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 1120/2018 depositata il 28.6.2018, lette le conclusioni del Procuratore generale che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 703/2019 Numero sezionale 3286/2023 Numero di raccolta generale 21250/2023 Data pubblicazione 19/07/2023udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.6.2023 dal Consigliere U L C G S.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art.35 d.lgs.25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011 M.M. cittadino del Bangladesh, si è rivolto al Tribunale di Ancona, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Con ordinanza del 18.6.2017 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.
2. L'appello proposto da M.M. è stato parzialmente accolto dalla Corte di appello di Ancona con sentenza del 28.6.2018, che, confermato il rigetto della richiesta di protezione internazionale, ha riconosciuto al ricorrente un permesso di soggiorno per motivi umanitari, avuto riguardo allo stato di integrazione sociale e lavorativa in Italia del sig. M.M. che aveva dimostrato di svolgere attività lavorativa in Italia, sicché il rimpatrio avrebbe leso il diritto attuale al lavoro e la libertà e la dignità della persona.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell'Interno, con atto notificato il 21.12.2018, svolgendo unico motivo. L'intimato non si è costituito. Con ordinanza interlocutoria del 22.9.2020-3.1.2023 la Corte ha rinviato il ricorso a nuovo ruolo per l'esame in pubblica udienza, tenuto conto del ravvisato perdurante contrasto giurisprudenziale. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 di 11 Numero registro generale 703/2019 Oscuramento d'Ufficio Numero sezionale 3286/2023 La pubblica udienza è stata celebrata secondo il rito cartolare di cui Numero di raccolta generale 21250/2023 all'art. 8, comma 8, del d.l. 29.12.2022 n. 198, convertito b one 19/07/2023 all'articolo 23,modificazioni, dalla legge n.14 del 24.2.2023, e commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, del d.l. n.137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con unico motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art.5, comma 6, d.lgs.286/1998, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass.n.4455/2018).
5. Il Ministero ricorrente censura la decisione per il suo fondamento esclusivo sulla base della compiuta integrazione in Italia dello straniero, senza il necessario bilanciamento con la situazione personale di vulnerabilità che il richiedente asilo dovrebbe affrontare in caso di rimpatrio nel Paese di origine, e richiama a tal fine la nota pronuncia di questa Corte, Sez. 1, n. 4455 del 23.2.2018, antesignana necessità del giudizio della di bilanciamento ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria. Secondo questa pronuncia e l'orientamento che vi ha fatto seguito, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza. 3 di 11 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 703/2019 Numero sezionale 3286/2023 6. Appaiono necessarie alcune precisazioni preliminari per mettere Numero di raccolta generale 21250/2023 a fuoco la disciplina della protezione complementare dita diti one 19/07/2023 nazionale applicabile alla fattispecie a giudizio, in cui il ricorrente aveva proposto la sua domanda di protezione in data anteriore al 2017, nel vigore dell'art.5, comma 6, del d.lgs.286 del 25.7.1998, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del d.l. 4.10.2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1.12.2018, n. 132, nonché dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 25 del 28.1.2008, anch'esso nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del d.l. 4.10.2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1.12.2018, n. 132. Tale disciplina doveva essere interpretata alla luce della citata sentenza n.4455 del 2018, come poi ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 29459 del 13.11.2019) che ha affermato che in tema di protezione umanitaria l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con