Cass. pen., sez. II, sentenza 24/05/2023, n. 22582
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di O D, nato a Cinquefrondi 1'8.5.1997, contro la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 2.12.2021;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere P C;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale M G, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;udito l'Avv. M N P, in difesa di D O, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15.10.2020 il GUP presso il Tribunale di Palmi, definendo un più articolato procedimento celebrato nelle forme con rito abbreviato, aveva riconosciuto D O responsabile - in concorso con altri la cui posizione è stata separatamente definita - dei reati di rapina pluriaggravata e porto illecito d'arma e lo aveva condannato, ritenuto il vincolo della continuazione tra i capi 29) e 30) della rubrica, applicata la finale riduzione per la scelta del rito, alla pena complessiva di anni cinque di reclusione ed euro 3.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e con le pene accessorie conseguenti alla entità di quella principale;2. la Corte di appello di Reggio Calabria, ha riconosciuto a D O le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti ed ha di conseguenza rideterminato la pena inflitta al ricorrente nella misura di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 600 di multa, con la conseguente revoca delle pene accessorie;3. ricorre per cassazione il difensore di D O deducendo: 3.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al ragionamento sillogistico-inferenziale: rileva che la Corte di appello è intervenuta sul complesso delle prove a carico del ricorrente e, in particolare, su eccezione della difesa, ha dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni rese dall'O in violazione delle garanzie di cui all'art. 63 cod. proc. pen., elidendo, perciò, il coinvolgimento del ricorrente nelle fasi prodromiche della rapina e limitandolo al ruolo di autista del gruppo, sulla scorta, di fatto, di tre intercettazioni telefoniche limitate, peraltro, a brevissimi cenni ed intervenute "inter alios" cui la sentenza impugnata ha attribuito mera valenza indiziaria e da cui, tuttavia, è stata ricavata la responsabilità del l'O attraverso un percorso logico che sconta il travisamento di dati oggettivi;riporta un passo della sentenza impugnata e i dati compendiati alle pagine 81 e 82 della informativa di reato allegata al ricorso con riguardo ai dati cronologici da cui risulta che, alle ore 10.00 del giorno 15.1.2017 la rapina era già stata consumata mentre l'O era stato fermato soltanto alle ore 10.45 mentre si trovava, solo, a bordo della sua auto, mentre stava allontanandosi da Seminara;rileva che le successive interlocuzioni erano intervenute tra A e S ore dopo la rapina;segnala che proprio la concatenazione degli eventi doveva portare ad escludere che l'O avesse dovuto prelevare i complici nella immediatezza della rapina essendone stato impedito dal controllo di polizia di cui era stato oggetto;ribadisce che tra le 10.00 e le 10.45 l'O avrebbe ben potuto svolgere quel compito che, tuttavia, differito di ore, e persino al pomeriggio, comporta il venir meno di un reale collegamento, sotto il profilo eziologico, con il reato commesso da altri;evidenzia, ancora, come i giudici di merito abbiano omesso di considerare che: la prima persona contattata da A non fu l'O ma lo S il quale, alle ore 11,41, aveva dato indicazione al suo interlocutore di recarsi da lui, presso la sua officina;la telefonata delle 12.50 testimonia che i rapinatori si erano già dileguati mentre l'A si era rivolto alla madre;evidenzia, dunque, che l'O non ha recuperato i rapinatori essendo stato fermato mentre si stava allontanando da Seminara per recarsi a casa;nessuno Io aveva chiamato per farsi recuperare o chiedere notizie della sua sorte, la telefonata delle 12.50 testimonia che i rapinatori erano già lontani ed in salvo non lasciando trasparire alcun perturbamento o preoccupazione dalla notizia che il complice era stato fermato;3.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 628 cod. pen. e 2, 4 e 7 della legge 895 del 1967: rileva che la contestazione di cui al capo 29) ha portato, per l'O, anche quella di cui al capo 30);segnala che il ruolo del ricorrente è stato rimodellato nel corso del giudizio alla luce dei rilievi e delle obiezioni difensive ma che, in ogni caso, si scontra con il dato oggettivo della mancanza di ogni apporto concreto alla perpetrazione della rapina non avendo l'O né condotto i complici sul posto né provveduto a prelevarli dopo la impresa criminosa;aggiunge che l'O era stato fermato per un semplice controllo e che quindi sarebbe stato nella condizione di fornire il proprio aiuto ai complici sia prima delle ore 10.45 che dopo;sottolinea, peraltro, che gli stringati dialoghi tra i correi non accennano mai esplicitamente all'O ed al fatto che costui avrebbe dovuto prelevarli subito dopo o, comunque, in relazione alla rapina;evidenzia come la sentenza impugnata sia carente nell'esame del dolo concorsuale non risultando in quale momento l'O avrebbe aderito al proposito criminoso attuato da altri con i quali non risulta alcun contatto nei giorni precedenti;segnala, peraltro, che l'episodio per cui è intervenuta la condanna si inscrive in una serie di rapine in danno di cacciatori che aveva portato gli investigatori a ritenerli frutto di una identica regia e delle medesime persone che vi avevano dato esecuzione e rispetto alle quali la posizione dell'O risulta del tutto distonica essendo rimasto pacificamente egli estraneo a tutte le altre rapine e la cui presenza risulta esclusivamente dall'occasione controllo di cui era stato oggetto il giorno 15.1.2017;rileva che, per altro verso, l'O non era mai stato contattato dall'A, la cui utenza era già oggetto di intercettazione a partire dal giorno 11 gennaio;
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