Cass. civ., SS.UU., ordinanza 16/01/2023, n. 01079

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 16/01/2023, n. 01079
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01079
Data del deposito : 16 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

e - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24855-2021 proposto da: SIRAM S.P.A., in proprio e quale impresa mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con Combustibili Nuova Prenestina s.r.l.,

CNS

Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa e Fallimento Idroelettrica s.r.l., CNP ENERGIA S.P.A. (già Combustibili Nuova Prenestina s.p.a.), in proprio e quale impresa mandante del raggruppamento temporaneo di imprese con Siram s.p.a.,

CNS

Consorzio Nazionale Servizi Cooperativa e Fallimento Idroelettrica Ric. 2021 n. 24855 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 2 - s.r.l., CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀCOOPERATIVA, in proprio e quale impresa mandante del raggruppamento temporaneo di imprese con Siram s.p.a., Combustibili Nuova Prenestina s.r.l. e Fallimento Idroelettrica s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliatisi in ROMA,

VIA SAN NICOLA DA TOLENTINO

67, presso lo STUDIO LEGANCE – AVVOCATI ASSOCIATI, rappresentate e difese dall'avvocato A B;
-ricorrenti -

contro

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD EST, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II

18, presso lo STUDIOGREZ E ASSOCIATI, rappresentato e difesodall'avvocato F F;
ESTAR -ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE, in persona del Direttore Generale pro tempore , elettivamente domiciliatosiin ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II

18, presso lo STUDIO LEGALE LESSONA, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO IARIA;
-controricorrenti - nonchécontro CPL CONCORDIA SOC. COOP., ENGIE SERVIZI S.P.A.;
-intimati - avverso la sentenza n. 4223/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 03/06/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO;
Ric. 2021 n. 24855 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 3 - lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale FULVIO TRONCONE, il quale conclude perché la Corte di cassazione, a Sezioni unite, voglia rigettare il ricorso. Rilevato che: - con sentenza n. 3256 del 31 maggio 2011 il Consiglio di Stato ha annullato l’aggiudicazione al raggruppamento temporaneo di imprese capeggiato da Siram dell’appalto avente ad oggetto il servizio energia da erogare alla Usl 8 di Arezzo a causa dell’affermata irregolarità di un’offerta tecnica, e ha dichiarato l’inefficacia del contratto stipulato con Siram in data 31 maggio 2010;
-nelle more del passaggio di consegne al nuovo fornitore, tuttavia, il raggruppamento capeggiato da Siram, su richiesta della stazione appaltante, ha comunque svolto il servizio di fornitura del combustibile, emettendo fatture per rilevanti importi, che l’azienda sanitaria ha riconosciuto dovuti soltanto in parte, di modo che la Siram ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Firenzeun decreto ingiuntivo per le somme che non aveva ricevuto;
-in esito all’opposizione al decreto, tuttavia, il Tribunale di Firenze, revocato il decreto, ha rigettato la domanda di pagamento, facendo leva sulla caducazione del titolo contrattuale dal qualele pretese erano scaturite;
- reputando che il giudice ordinario si fosse arbitrariamente ingerito nell’esercizio di poteri del giudice amministrativo, al quale è rimessa in via esclusiva la determinazione, ex art. 122 c.p.a., della decorrenza degli effetti dell’inefficacia del contratto, e che quindi avesse avallato una condotta dell’azienda sanitaria non conforme alla suindicata sentenza n. 3256/11, Siram ha promosso giudizio di ottemperanza, al fine di ottenere che il Consiglio di Stato stabilisse o comunque chiarisse se l’inefficacia del contratto dovesse operare con decorrenzaex nunc o ex tunc,ai fini della corretta esecuzione della sentenza in questione;
-il ricorso è stato dichiarato inammissibile;
Ric. 2021 n. 24855 sez. SU -ud. 22-11-2022 - 4 - - a sostegno della decisione, il Consiglio di St ato ha osservato che l’incidente di esecuzione, sollevato sotto l’alternativa specie dell’interpretazione della sentenza oppure dei chiarimenti in ordine alle corrette modalità attuative del giudicato, nonha in realtà a oggetto la coda esecutiva del rapporto contrattuale inciso dall’annullamento dell’aggiudicazione, ma concerne la rivendicazione di pretese patrimoniali del tutto distinte;
- contro questa sentenza propongono ricorso la Siram e le società mandanti del raggruppamento temporaneo d’imprese per ottenerne la cassazione, che affidano a un unico articolato motivo, cui l’azienda sanitaria e l’ESTAR -Ente di supporto tecnico amministrativo regionale- replicano con controricorso;
-tutte le parti depositano memoria.
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