Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2023, n. 21525
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Il rapporto di lavoro del personale dell'A.R.E.R. (Azienda Regionale Edilizia Residenziale per la Valle d'Aosta) ha natura di pubblico impiego contrattualizzato, atteso che la legge reg. Valle d'Aosta n. 30 del 1999, istitutiva dell'Azienda, subentrata all'I.A.C.P., pur affermandone la natura di ente pubblico economico e richiamando la disciplina privatistica, ha fatto rinvio, quanto ai rapporti di lavoro con i dipendenti, allo "status giuridico" e alle "norme contrattuali vigenti", vale a dire al regime in vigore allorché il personale era dipendente dello I.A.C.P., pacificamente ente di natura pubblica soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 6388/2019 Numero sezionale 3149/2023 AULA 'B' Numero di raccolta generale 21525/2023 Data pubblicazione 20/07/2023 Oggetto R E P U B B L I C A I T A L I A N A ARER – Valle IN NOME DEL POPOLO ITALIANO d'ST rapporto di L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E lavoro qualificazione SEZIONE LAVORO disciplina applicabile Composta da: R.G.N. 6388/2019 Antonio Manna - Presidente - Cron. Caterina Marotta - Consigliere - Rep. Andrea Zuliani - Consigliere - Ud. 20/06/2023 Roberto Belle' - Consigliere - PU Ileana Fedele - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6388-2019 proposto da: AR AU, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Cavallo Perin, con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. in l. n. 221 del 2012;
- ricorrente -
contro 2023 Azienda Regionale Edilizia Residenziale per la Valle d'ST, in 3149 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Tosi, con domicilio eletto in Roma, viale Mazzini n. 134, presso lo studio dell'avv. Luigi Fiorillo;
- controricorrente -
Numero registro generale 6388/2019 avverso la sentenza n. 656/2018 della Corte d'appello di Torino, Numero sezionale 3149/2023 Numero di raccolta generale 21525/2023 depositata il 09/01/2019 r.g.n. 139/2018;
Data pubblicazione 20/07/2023 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2023 dal Consigliere Ileana Fedele;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ARo Fresa visto l'art. 23, comma 8 bis del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. - La Corte d'appello di Torino, adita in sede di rinvio a seguito di sentenza di questa Corte (n. 29578 del 2017), in accoglimento del gravame proposto dall'Azienda Regionale Edilizia Residenziale per la Valle d'ST (di seguito ARER), ha respinto la domanda proposta da AU AR intesa al riconoscimento del diritto all'inquadramento nel terzo livello dirigenziale ed alle relative differenze retributive dal giugno 2010. 2. - Per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha sintetizzato la vicenda processuale nei seguenti termini. 2.1. - Il AR, premesso di essere stato assunto il 1° settembre 1997 dall'Istituto Autonomo Case Popolari (cui l'ARER era subentrato ai sensi della legge regionale n. 30 del 1999) e di aver successivamente conciliato con il datore una controversia per il riconoscimento della funzione di dirigente di servizio terzo livello, come da delibera ARER n. 57 del 7 ottobre 2005 e successivo contratto individuale di lavoro stipulato il 10 ottobre 2005, aveva adito il Tribunale di ST per chiedere il riconoscimento del 2 Numero registro generale 6388/2019 predetto inquadramento in conformità all'accordo raggiunto, stante Numero sezionale 3149/2023 Numero di raccolta generale 21525/2023 la revoca disposta dall'ARER con delibera n. 30 del 27 maggio 2010 Data pubblicazione 20/07/2023 per asserite irregolarità della procedura di conciliazione. 2.2. - Il Tribunale di ST, anche in virtù delle conclusioni ammissive rassegnate dall'ente, aveva accolto la domanda relativa al riconoscimento dell'inquadramento rivendicato. 2.3. - La Corte d'appello aveva quindi dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'ente per difetto di interesse. 2.4. - Tale sentenza era stata cassata da questa Corte, che aveva affermato, da un lato (in accoglimento del primo motivo), che per l'interesse ad impugnare una sentenza rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento non già alla divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei confronti della parte, dall'altro (in accoglimento del secondo motivo), che il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 cod. proc. civ. 3. - Così sintetizzati i fatti, il giudice d'appello disattese - in 3 Numero registro generale 6388/2019 conformità ai principi espressi da questa Corte - le rinnovate Numero sezionale 3149/2023 Numero di raccolta generale 21525/2023 eccezioni in punto di inammissibilità del gravame per difetto di Data pubblicazione 20/07/2023 interesse e per novità delle domande formulate, ha ritenuto che la natura di ente pubblico economico non impedisce al legislatore nazionale o regionale di prevedere l'applicazione della disciplina pubblicistica ai relativi rapporti di lavoro. 3.1. - Sulla base di questa premessa, la Corte territoriale ha precisato che il AR era stato assunto alle dipendenze dell'IACP previo superamento di un concorso pubblico e che l'ARER era subentrato nei rapporti lavorativi già in capo allo IACP, inquadrato tra le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993, nonché in virtù di legge regionale n. 45 del 1999. 3.2. – Proseguendo nella disamina della natura dell'ente, nella sentenza impugnata si osserva che l'ARER è qualificata dalla legge regionale n. 30 del 1999, istitutiva della stessa, in termini di ente pubblico economico, con riferimenti che sembrerebbero non ascrivere l'ente alla tipologia delle pubbliche amministrazioni. 3.3. - Nondimeno – ha osservato la Corte torinese - la legge regionale istitutiva dispone che i contratti del personale sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali, analogamente a quelli degli appartenenti al comparto