Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2023, n. 08199
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o la seguente SENTENZA sul ricorso 27468-2018 proposto da: RISCOSSIONE SICILIA S.P.A (già SERIT SICILIA S.P.A.), Agente della Riscossione per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell'avvocato G R, 2023 rappresentata e difesa dall'avvocato S 8 F;- ricorrente -contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati A S, E D R, L M, CARLA D'ALOISIO, G M, E A S;- resistenti con mandato - nonchè contro MAGRI' PIETRO;- intimato - avverso la sentenza n. 320/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 11/04/2018 R.G.N. 122/2016;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2023 dal Consigliere Dott. F B;il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Pubblica udienza del 9 febbraio 2023 - Pres. Esposito, rel. Buffa - rg. 27468/18 - causa numero 11. Con sentenza del 11/4/18 la Corte d'Appello di Catania ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede del 4/12/15 che aveva accolto l'opposizione a cartella relativa a contributi IVS dal 2003 al 2004, per prescrizione del credito. In particolare, la corte territoriale, mentre -a differenza del primo giudice- ha ritenuto la notifica (nel caso fatta a fratello vicino di casa e non convivente e ciò senza successivo avviso al contribuente) regolare ex articolo 139 c.p.c., ha dichiarato prescritto il credito, ritenendo inammissibile la prova dell'interruzione della prescrizione in quanto basata su documenti tardivamente prodotti. Avverso tale sentenza ricorre Riscossione Sicilia per due motivi;il contribuente è rimasto intimato;l'INPS ha depositato procura. Col primo motivo si deduce, ex articolo 360 comma 1 numero 4, violazione degli articoli 416, 421 e 417 c.p.c., per mancato uso dei poteri istruttori nel rito del lavoro al fine di acquisire la documentazione tardivamente prodotta relativa all'interruzione della prescrizione. Con il secondo motivo si deduce, ex articolo 360 comma 1 numero 4 c.p.c., violazione degli articoli 2909 c.c., 112, 324, 334 e 342 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato il giudicato sulla ritualità della produzione documentale, non contestata in primo grado e non oggetto di impugnazione incidentale. Con riguardo ad entrambi i motivi di censura, va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con I. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022). Nel motivare tale conclusione, è stato escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all'art. 39, d.lgs. n. 112/1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (così specialmente il § 12.3 della parte motiva di Cass. S.U. n. 7514 del 2022, cit.). E' stato poi ribadito, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1912 del 2012, che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ricollegandosi esso al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (così ancora Cass. S.U. n. 7514 del 2022, § 14 della motivazione). All'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019). Come riferimento alla presente causa, appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione della statuizione della corte territoriale in relazione alla prescrizione del credito, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e contraddire, e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007). Né la parte ha espresso alcun interesse a rimuovere il regolamento delle spese delle fasi di merito, atteso che nel caso di specie le spese sono state compensate in primo grado e non sono state poste a suo carico in sede di appello. Deve dunque dichiararsi l'inammissibilità del ricorso (così già Cass. Sez. Lavoro, ordinanza n. 37581 del 22/12/2022 e Sez. Lavoro, ordinanza n. 18812 del 10/6/2022). Nulla per spese del giudizio di legittimità, non essendo stata svolta attività difensiva. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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