Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/05/2019, n. 12193

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/05/2019, n. 12193
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12193
Data del deposito : 8 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

121 93-19

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano LA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI

Composta da Oggetto: riconoscimento di G M - provvedimento Primo Presidente - straniero S S' - Presidente di Sezione - F M - Presidente di Sezione - R.G.N. 10101/2017 Enrica D'ANTONIO - Consigliere - Cron./(2_ 11633 L G L - Consigliere - UP - 6/11/2018 M G S - Consigliere - A G - Consigliere - m can di diffusione del Una RUBINO - Consigliere - enettento prowedetento era:toro le generalità e G M - Consigliere Rel. - aili dati identificativi, a neretto, deit'art. ha pronunciato la seguente digs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio richiesta di parte SENTENZA ,--cto dalla legge sul ricorso iscritto al n. 10101/2017 R.G. proposto da PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPEL- LO DI TRENTO;

- ricorrente -

e MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e SINDACO DI TRENTO, in qualità di ufficiale di governo, rappresentati e difesi dall'Avvoca- tura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrenti e intimati -

contro

M.D. e R.R. proprio e nella qualità di geni- tori esercenti la responsabilità nei confronti dei minori M.C. fle M.A. rappresentati e difesi dagli Avv. G P e A S, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Ro- ma, via Piemonte, n. 117;

- controricorrenti -

avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Trento depositata il 23 febbraio 2017. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 novembre 2018 dal Consigliere Guido Mercolino;
uditi l'Avv. A S e l'Avvocato dello Stato Wally Ferrante;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Federico SORRENTINO, che ha concluso in via principale per la dichiarazione della legittimazione a ricorrere del Procuratore generale, del Ministero dello interno e del Sindaco, con raccoglimento del quarto motivo del ricorso inci- dentale, e per la dichiarazione d'inammissibilità del secondo motivo del ri- corso principale e del primo motivo del ricorso incidentale, con il rigetto del secondo e del terzo motivo del ricorso incidentale, e l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale e del quinto motivo del ricorso inci- dentale;
in subordine, per l'ipotesi d'inammissibilità di entrambi i ricorsi, ha chiesto l'enunciazione del principio di diritto ai sensi dell'art. 363 cod. proc.

FATTI DI CAUSA

1. L.M. e I R.R. l, in proprio e nella qualità di geni- tori esercenti la responsabilità nei confronti dei minori C.A. M. proposero ricorso alla Corte d'appello di Trento, per sentir rico- noscere, ai sensi dell'art. 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, l'efficacia nell'ordinamento interno del provvedimento emesso il 12 gennaio 2011 dal- la Superior Court of Justice dell'Ontario (Canada), con cui era stato accerta- to il rapporto di genitorialità tra il la ed i minori, e per sentirne ordinare la trascrizione negli atti di nascita di questi ultimi da parte dell'ufficiale di stato civile del Comune di Trento. Premesso di aver contratto matrimonio il 2 dicembre 2008 in Canada, i ricorrenti esposero che i minori, nati in quel Paese il 23 aprile 2010, erano stati generati mediante procreazione medicalmente assistita, a seguito del reperimento di una donatrice di ovociti e di un'altra donna disposta a soste- nere la gravidanza;
riferirono che, dopo un primo provvedimento giudiziale, regolarmente trascritto in Italia, con cui il Giudice canadese aveva ricono- sciuto che la gestante non era genitrice dei minori e che l'unico genitore era il I M. I, l'ufficiale di stato civile, con atto del 31 maggio 2016, aveva ri- fiutato di trascrivere quello oggetto della domanda, con cui era stata ricono- sciuta la cogenitorialità del 121 e disposto l'emendamento degli atti di na- scita;
precisato inoltre che la loro unione era produttiva di effetti nell'ordi- namento italiano ai sensi dell'art. 1, comma 28, lett. b), della legge 20 maggio 2016, n. 76 e che i minori erano cittadini sia italiani che canadesi, aggiunsero di aver assunto entrambi il ruolo di padre fin dalla nascita dei bambini e di essere stati riconosciuti come tali non solo dai figli, ma anche nella cerchia degli amici, familiari e colleghi. Si costituì il Procuratore generale della Repubblica, ed eccepì l'incompe- tenza della Corte, ai sensi dell'art. 95 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda, per contrarietà all'ordine pubblico del provvedimento adottato dal Giudice canadese. Nel giudizio, spiegò intervento il Ministero dell'interno, a difesa del provvedimento emesso dal Sindaco di Trento in qualità di ufficiale di gover- no, affermando anch'esso che, in assenza di una relazione biologica tra il ed i minori, il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento emesso dal Giudice canadese si poneva in contrasto con l'ordine pubblico.

1.1. Con ordinanza del 23 febbraio 2017, la Corte d'appello di Trento ha accolto la domanda. Premesso che il procedimento ha ad oggetto esclusivamente il ricono- scimento dell'efficacia del provvedimento emesso dal Giudice straniero, ri- spetto al quale la richiesta di trascrizione non costituisce un'autonoma do- manda, idonea ad introdurre un giudizio di opposizione al rifiuto dell'ufficiale di stato civile, la Corte ha escluso da un lato la propria incompetenza, dallo altro la legittimazione all'intervento del Sindaco e del Ministero, osservando che il primo non rivestiva la qualità di parte, nonostante la notificazione del ricorso, mentre il secondo non poteva considerarsi portatore di un interesse attuale all'intervento, né in relazione alla regolare tenuta dei registri dello stato civile, tenuto conto dell'oggetto dell'accertamento da compiere, né in qualità di organo sovraordinato al Sindaco, né in relazione ad ipotetiche fu- ture pretese risarcitorie per danni da attività provvedimentale illegittima. Ha affermato che l'unico interesse pubblico rilevante nel caso in esame, costitu- ito dall'esigenza di evitare l'ingresso nell'ordinamento di provvedimenti con- trari all'ordine pubblico, doveva considerarsi tutelato dall'intervento del Pro- curatore generale, non richiesto in via generale nelle cause di riconoscimen- to dell'efficacia di sentenze straniere, ma legittimato dalle norme del codice di rito che prevedono la partecipazione del Pubblico Ministero a specifiche tipologie di controversie, come quelle in materia di stato delle persone. Precisato poi che nel caso di specie l'unico requisito in contestazione ai fini del riconoscimento dell'efficacia del provvedimento straniero era costitu- ito dalla compatibilità con l'ordine pubblico internazionale, la Corte ha ri- chiamato la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contenu- to di tale nozione va desunto esclusivamente dai principi supremi e/o fon- damentali della Carta costituzionale, ovverosia da quelli che non potrebbero essere sovvertiti dal legislatore ordinario, restando escluso il contrasto con l'ordine pubblico in caso di difformità della norma straniera da norme del di- ritto nazionale con cui il legislatore abbia esercitato la propria discrezionalità in una determinata materia, con la conseguenza che, ai fini della relativa valutazione, il giudice deve verificare se l'atto straniero contrasti con l'esi- genza di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, desumibili dalla Carta co- stituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dalla CEDU. Ciò posto, ha ritenuto che nella specie dovesse attribuirsi rilievo alla tutela dell'interesse superiore del mino- re, articolato in diverse situazioni giuridiche che hanno trovato riconosci- mento sia nell'ordinamento internazionale che in quello interno, ed indivi- duabile in particolare nel diritto del minore alla conservazione dello status di figlio riconosciutogli in un atto validamente formato in un altro Stato, come conseguenza diretta del favor filiationis emergente dagli artt. 13, comma terzo, e 33, commi primo e secondo, della legge n. 218 del 1995 ed implici- tamente riconosciuto dall'art. 8, par. 1, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Ha osservato infatti che il mancato riconoscimento del predetto status avrebbe determinato un evidente pregiudizio per i minori, precludendo il riconoscimento in Italia di tutti i diritti che ne derivavano nei confronti del la, indipendentemente dalla possibilità di farli valere nei confronti dell'altro genitore, impedendo al di assumere la responsabili- tà genitoriale nei loro confronti, e privando di rilievo giuridico nel nostro or- dinamento l'identità familiare ed i legami familiari legittimamente acquisiti in Canada. Pur rilevando che, a differenza di quella canadese, la disciplina vigente in Italia non consente il ricorso alla maternità surrogata, in quanto la legge 19 febbraio 2004, n. 40 limita alle coppie di sesso diverso la possibilità di accedere alla procreazione medicalmente assistita, prevedendo sanzioni amministrative in caso di ricorso alle relative pratiche da parte di coppie composte da soggetti dello stesso sesso e sanzioni penali per chi in qualsiasi forma realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o embrioni, mentre la legge 20 maggio 2016, n. 76 esclude l'applicabilità alle unioni civili delle disposizioni della legge 4 maggio 1983, n. 184, la Corte ha ritenuto che ciò non costituisse un ostacolo al riconoscimento dell'efficacia nell'ordinamento interno del provvedimento canadese che aveva accertato il rapporto di filiazione tra il la e i due minori generati attraverso la mater- nità surrogata. Premesso infatti che, in presenza di questioni che pongano delicati interrogativi di ordine etico in ordine ai quali non vi sia consenso su scala europea, la Corte EDU ha riconosciuto al legislatore statale un ampio margine di apprezzamento, confermato anche dalla Corte costituzionale in occasione della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo, della legge n. 40 del 2004, la Corte ha affermato che la disciplina po- sitiva della procreazione medicalmente assistita non costituisce espressione di principi fondamentali costituzionalmente obbligati, ma il punto di equili- brio attualmente raggiunto a livello legislativo nella tutela degl'interessi fon- damentali coinvolti in tale materia. Ha aggiunto che le conseguenze della violazione dei divieti posti dalla legge n. 40 del 2004 non possono ricadere su chi è nato, il quale ha il diritto fondamentale alla conservazione dello sta- tus filiationis legittimamente acquisito all'estero, non rappresentando un o- stacolo l'insussistenza di un legame genetico tra i minori ed il , dal mo- mento che nel nostro ordinamento non esiste un modello di genitorialità fondato esclusivamente sul legame biologico tra il genitore ed il nato: ha e- videnziato in proposito l'importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale, che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato, la favorevole considerazione accordata dall'or- dinamento al progetto di formazione di una famiglia anche attraverso l'isti- tuto dell'adozione, e la possibile assenza di una relazione biologica con uno dei genitori nel caso di ricorso a tecniche di fecondazione eterologa consen- tite dalla legge. Ha rilevato che l'assenza di un legame biologico con il mino- re non riveste portata determinante neppure nella giurisprudenza della Cor- te EDU relativa all'art. 8 della CEDU, la quale, anche nei casi in cui ha esclu- so la configurabilità di una vita familiare, ha attribuito rilievo preminente al- la breve durata della relazione ed alla precarietà del legame giuridico con i genitori, derivante dalla condotta di questi ultimi, contraria al diritto italia- no. Ha infine escluso che nella specie l'interesse dei minori possa trovare una tutela più adeguata attraverso un'adozione disposta ai sensi dell'art. 44, lett. b), della legge n. 184 del 1983, non essendo pacifica l'ammissibilità del ricorso a tale forma di adozione da parte delle coppie omosessuali.
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