Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2023, n. 10047
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M R, nato a Roma il 10/06/1996 avverso la sentenza del 18/03/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal componente A C;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S S, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore, avv. G N, in sostituzione dell'avv. R T, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame interposto dall'imputato R M avverso le sentenze emesse in data 12 novembre 2020 e 27 ottobre 2021 dal locale Tribunale, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati, ha rideterminato la pena inflitta al predetto, dichiarato responsabile dei reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 337 cod. pen. (di cui ai rispettivi capi A e B dei procedimenti riuniti nn. 7106/21 e 10505/21 C.A.). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassa2:ione l'imputato che con atto del difensore deduce violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. in sede di commisurazione della pena, avendo la Corte di appello determinato l'incremento per la continuazione per il reato di cui al capo B) di cui al proc. n. 7106/21 app in mesi otto di reclusione, previa riduzione ex art. 89 cod. pen., là dove la sentenza di primo grado in relazione a detto reato aveva determinato la pena di mesi sei di reclusione.
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