Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/09/2003, n. 13099

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In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il cui rapporto non è determinato dalla volontà delle parti, ma da precise disposizioni di legge, la denuncia dei lavori, alla quale il datore di lavoro è tenuto ai sensi dell'art. 12, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e quella di modificazione del rischio, prevista dal successivo terzo comma, non costituiscono una manifestazione negoziale di volontà, ma una dichiarazione di scienza (avente lo scopo di fornire all'I.N.A.I.L. gli elementi necessari per la determinazione del premio) che implica l'assunzione, da parte del dichiarante, di un impegno circa la veridicità di quanto affermato e, salvo il potere di controllo dell'istituto assicuratore, rende legittima l'imposizione contributiva ad essa corrispondente; siffatta dichiarazione, ove sia il risultato di un errore, può essere rettificata dallo stesso datore di lavoro, ma la rettifica deve avvenire mediante la presentazione di altra denuncia nelle forme di cui al citato art. 12, recante la prova dell'asserita discordanza e senza la possibilità di ripetere le somme corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute, neanche sulla base dell'azione generale di arricchimento ex art. 2041 cod. civ..

In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali l'innovazione introdotta dall'art. 1 del decreto legge n. 688\1985, convertito in legge n.11 del 1986, consistente nella determinazione delle somme aggiuntive dovute dai datori di lavoro all'INAIL in caso di omesso o parziale pagamento dei premi assicurativi dovuti a tutto il luglio 1985, quando i soggetti non abbiano provveduto al versamento entro il termine del 20 febbraio 1986, prevede una disciplina limitatamente retroattiva, contro la quale non può essere invocato il principio di non retroattività delle sanzioni amministrative, stabilito dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, atteso che la somma aggiuntiva ha funzione risarcitoria e non afflittiva o sanzionatoria, configurandosi, secondo la testuale indicazione contenuta nel primo comma del citato art. 1 del d.l. n. 688 del 1985, quale sanzione civile.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/09/2003, n. 13099
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13099
Data del deposito : 8 settembre 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S S - Presidente -
Dott. D'

ANGELO

Bruno - Consigliere -
Dott. D'

AGOSTINO

Giancarlo - rel. Consigliere -
Dott. C G - Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso proposto da:
DITTA DE. BO. DI DE PALMA MICHELE &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA G ANTONELLI

47, presso lo studio dell'avvocato NICOLA D'AGOSTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato G T, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA IV NOVEMBRE

144, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, F Q, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 594/00 del Tribunale di BARI, depositata il 16/03/00 - R.G.N. 1503/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;

udito l'Avvocato P;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R F G che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27.2.1987 al Pretore di Bari la società di fatto DEBO di De Palma Michele e C. proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione notificata il 29.1.1987 con la quale l'INAIL le aveva intimato il pagamento della somma di lire 9.858.870 per premi assicurativi relativi all'anno 1983 e somme aggiuntive. A sostegno dell'opposizione la ricorrente deduceva di aver iniziato l'attività solo in data 1.2.1984, contestualmente alla stipulazione del contratto di società, e che solo per un errore nella denuncia di esercizio era stata indicata quale inizio dell'attività la data del 2.1.1983. Rilevava, inoltre, che l'istituto non poteva applicare ad una omissione verificatasi nell'anno 1984 le penalità previste dalla legge 31.1.1986 n. 11 per il principio della irretroattività della legge.
Costituitosi il contraddittorio il Pretore, con sentenza resa il 9.10.1997, rigettava l'opposizione. Il Tribunale di Bari, con la sentenza qui impugnata, respingeva l'appello della società. In motivazione il Tribunale, richiamando la costante giurisprudenza di questa Corte, osservava che la denuncia dei lavori prevista dall'art. 12 del d.p.r. n. 1124 del 1965 costituisce una dichiarazione di scienza che in caso di errore può essere rettificata dal datore di lavoro solo mediante presentazione di una nuova denuncia e che i premi pagati in eccedenza sono ripetibili solo dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata spedita l'istanza di rettifica. Riteneva pertanto che la pretesa dell'istituto assicuratore di ottenere il pagamento dei premi non ancora pagati è pienamente giustificata per tutto il periodo anteriore a quello della rettifica, che nel caso di specie risultava spedita solo in data 19.3.1985. Rilevava che nella specie non potevano trovare applicazione le norme civilistiche sulla nullità del contratto di assicurazione in caso di inesistenza del rischio. Osservava che la società non aveva provato l'errore;
rilevava in proposito che la società di fatto poteva operare anche prima della sua formale costituzione con contratto e che irrilevante era la data della cessazione delle ditte individuali dei soci, poiché le imprese individuali ben potevano coesistere con la società di fatto. Riteneva in definitiva che vari elementi indiziari emersi nel corso dell'istruttoria inducevano ragionevolmente a credere che la società aveva iniziato l'attività prima della sua formale costituzione e che la data denunciata corrispondesse a quella di effettivo inizio dei lavori. Quanto alle somme aggiuntive il Tribunale da un lato rilevava che l'art. 1 comma 3 del d.l.

2.12.1985 n. 688, convertito con modificazioni in legge 31.1.1986 n. 11, prevedeva una limitata efficacia retroattiva, in quanto le somme aggiuntive dovute a titolo di sanzione dai datori di lavoro per il ritardato pagamento dei premi si applicavano ai premi e contributi dovuti "a tutto il 20 luglio 1985";
dall'altro lato osservava che le somme aggiuntive avevano funzione risarcitoria e non sanzionatoria, per cui ad esse non si applicava il principio di non retroattività delle sanzioni amministrative fissato dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981. Per la cassazione di tale sentenza la società DEBO ha proposto ricorso con cinque motivi ed ha depositato memoria, l'INAIL resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 2697 cod.civ. e omessa motivazione, la società rileva che il Tribunale ha omesso di considerare che l'INAIL, attore in senso sostanziale, aveva omesso di provare i fatti costitutivi della sua pretesa e in particolare, nella specie, l'effettivo svolgimento di attività lavorativa nel periodo considerato, poiché la denunzia dei lavori non comportava alcuna inversione dell'onere probatorio.
Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 12 e 44 del d.p.r. 30.6.1965 n. 1124, degli artt. 1895,1896 e 1897 cod.civ., dell'art. 2697 cod.civ. nonché vizi di motivazione, la ricorrente osserva: che il rapporto assicurativo sorge non per effetto della denuncia lavori, ma ex lege al verificarsi del presupposto dell'effettivo esercizio dell'attività lavorativa;
che nel caso di specie l'attività lavorativa ha avuto inizio nel febbraio 1984;
che l'INAIL nulla poteva pretendere per un periodo in cui tale attività non era stata esercitata, a nulla rilevando l'erronea dichiarazione di inizio alla data del 2.1.1983;
che pertanto il riferimento al disposto dell'art. 12 del T.U. era del tutto erroneo, ed irrilevante era la pretesa necessità di una nuova dichiarazione in rettifica, in quanto nel periodo considerato il rapporto assicurativo non era mai sorto per mancanza del rischio da assicurare ne' sussisteva alcun obbligo di pagamento del premio;
che parimenti irrilevante era il richiamo alle norme del contratto di assicurazione, poiché nella specie il rapporto assicurativo si era costruito ex lege al verificarsi del presupposto.
Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 1362 e 1366 cod.civ., degli artt. 115 e 116 c.p.c, dell'art. 2301 cod.civ., dell'art. 8 del contratto di società del 1.2.1984, nonché vizi di motivazione, la ricorrente deduce: che il Tribunale ha erroneamente valutato la documentazione prodotta dalla quale si evinceva con certezza la cessazione delle attività delle ditte individuali alla data del 21.12.1983 e l'inizio dell'attività della società nel febbraio 1984 dopo la sua formale costituzione;
che l'onere di provare l'esercizio della società di fatto prima del contratto costitutivo ed il contemporaneo esercizio delle imprese individuali faceva carico all'INAIL, attore in senso sostanziale, e non alla società opponente.
Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 2697 cod.civ., degli artt. 50e 51 del d.p.r. n. 1124 del 1965, dell'art. 1 del d.l.

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