Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/11/2022, n. 34011
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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13430/2017 R.G. proposto da: G A, GIUGLIANO ANIO, GIUGLIANO EDUARDO, GIUGLIANO GIUSEPPE, domiciliati•ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato G A (GGLNDR65E26F839A), -ricorrenti- contro COMUNE DI CARDITO -intimato- \e, 439_44 /2046 gatygrso SoE4NTENZ4 di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 9712/2016 ql-,11/Z,DiGI l tu tte,depositatO 0711l /201ZQ - 16 /2°44 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.A G, A G, E G, G G, tutti in qualità di eredi della defunta R C, hanno impugnato i distinti avvisi di accertamento (notificati in data 5 ottobre 2009) per l'.i.c.i. relativa al periodo di imposta 2004 in ordine a immobile di cui sono comproprietari. 2.1 ricorsi sono stati rigettati in primo grado. 3.Gli appelli sono stati rigettati con sentenze di identico contenuto, impugnate tutte congiuntamente con il presente ricorso dai contribuenti, che hanno formulato 3 motivi. 4.Fissata all'udienza pubblica del 3 novembre 2022, la causa è stata trattata in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, c. 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che si è limitato a depositare conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, e del difensore dei ricorrenti, che non ha fatto richiesta di discussione orale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ., degli artt. 24 d.lgs. n. 546 del 1992, 7 I. n. 212 del 2000, 3 della I. n. 241 del 1990, atteso che l'ente impositore ha integrato la motivazione dell'atto impugnato, in sede di memoria di contro-deduzioni in primo grado, invocando il termine di decadenza previsto dall'art. 8 del regolamento comunale n. 14 del 20 aprile 1999, e, dunque, precisando le ragioni giuridiche dell'atto impositivo. Il motivo è infondato, atteso che la menzione, da parte del Comune, della disposizione regolamentare citata integra una mera difesa - peraltro, applicabile dal giudice, a prescindere da ogni richiesta di parte, in virtù de principio iura novit curia, trattandosi di un atto normativo - e non incide sul contenuto della motivazione dell'atto impositivo, che deve contenere tutti gli elementi necessari alla identificazione e quantificazione del debito d'imposta, ma non anche la descrizione dettagliata della disciplina applicabile in tema di accertamento e riscossione e la precisazione dei termini di decadenza.
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