Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17371

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2023, n. 17371
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17371
Data del deposito : 26 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LBJ SRL avverso l'ordinanza del 09/06/2022 del TRIB. LIBERTA di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere V T;
~sentite le conclusioni del PG

PIERGIORGIO MOROSINI

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso udito il difensore L'avvocato R L in difesa di LBJ SRL, dopo breve dibattimento, chiede l'accoglimento del ricorso,

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Monza ha confermato la misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio di ricambi di veicoli applicata nei confronti della società ricorrente, ritenuta responsabile di illecito amministrativo dipendente dal reato di riciclaggio commesso da R A, ritenuto l'amministratore di fatto della medesima società, il cui capannone l'indagato aveva costantemente utilizzato e le cui quote erano intestate alla compagna e alla figlia dell'indagato medesimo.

2. Propone ricorso per cassazione la società LBJ, articolando i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza di gravi indizi e al collegamento tra reato presupposto ed ente. Il ruolo di amministratore di fatto da parte del ricorrente sarebbe circostanza del tutto sganciata dal contenuto del fascicolo processuale, risultando i contatti richiamati nel provvedimento impugnato coerenti con il ruolo di collaboratore esterno. Inoltre, la società avrebbe dimostrato di svolgere l'attività di commercio di pezzi di ricambio approvvigionandosi da fonti lecite e senza che sia mai stato possibile riscontrare alcun collegamento tra l'attività della società, i pezzi di ricambio da questa posti in commercio e le condotte illecite, come del resto confermato dall'esito negativo della perquisizione avvenuta presso l'unità operativa di Ornago. Inoltre, il capannone di Paderno Dugnano e l'area di Bovisio Masciago non erano nella disponibilità della società perché condotte in locazione da terza persona, il che ulteriormente escluderebbe la responsabilità dell'ente. In sostanza, i delitti commessi risulterebbero attività esclusivamente personale del RESCIA, che non avrebbe utilizzato in alcun modo lo schermo della società.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi