Cass. civ., sez. VI, ordinanza 27/06/2019, n. 17376
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 7309-2018 proposto da: INTERPORTO SERVIZI CARGO SPA, in persona del Presidente C . - pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ENZO CASIZZONE, ERIKA HUBLER;- ricorrente -contro C S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato GIOSAFAT RIGANO', rappresentato e difeso dall'avvocato C V;- con troricorren te - avverso la sentenza n. 6684/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/10/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. R R. RILEVATO CHE la Corte d'appello di Napoli ha rigettato il reclamo ex lege n. 92/2012 proposto dalla società Interporto Servizi Cargo S.p.A. ed il reclamo incidentale proposto da C S avverso la sentenza con la quale il tribunale di Noia aveva dichiarato, in sede di opposizione, l'illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore, condannando il datore di lavoro alla sua reintegra nel posto di lavoro ed a pagargli l'indennità risarcitoria prevista dalla legge. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Interporto Servizi cargo S.p.A. con due motivi ai quali ha resistito C S. Alle parti è stata comunicata la proposta del relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
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