Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2023, n. 13492
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Testo completo
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22877-2021 proposto da: Z R, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, presso lo studio dell'avvocato G R, rappresentata e difesa dall'avvocato L A;- ricorrente - principale contro CO' DI VENEZIA GIOCO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Oggetto licenziamento R.G.N. 22877/2021 Cron. Rep. Ud. 16/03/2023 PU domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato M M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato P E R;- controricorrente - ricorrente incidenta le - avverso la sentenza n. 476/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/07/2021 R.G.N. 871/2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2023 dal Consigliere Dott. G C;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;udito l'Avvocato L A;uditi gli Avvocati M M e P E R. Fatti di causa 1. Con lettera del 6.11.2018, a seguito di due distinti procedimenti disciplinari per due contestazioni, la prima del 23.10.2018 per i fatti occorsi durante il turno del 21.10.2018 e la seconda del 30.10.2018, per i fatti commessi nelle giornate del 18e 19 ottobre 2019, Casinò di Venezia Gioco spa intimava alla dipendente R Z, svolgente mansioni di Operatore di Sala Slot da ultimo con esclusiva funzione di cassiere e con riporto gerarchico all’Ispettore di Gioco Elettronico e all’Assistente di Direzione Slot di turno, licenziamento per giusta causa per avere sottratto, in più occasioni, dalle casse della Casa di gioco somme di denaro mediante abili e collaudati stratagemmi. 2. Impugnato il recesso il Tribunale di Venezia, all’esito della fase sommaria, dichiarava la illegittimità del licenziamento e condannava la società al pagamento, ai sensi dell’art. 18 co. 6 St. lav., di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ritenendo la violazione del diritto di difesa della lavoratrice, nella procedura disciplinare, in ragione della mancata autorizzazione datoriale alla visione dei filmati. 3. In sede di opposizione lo stesso Tribunale, sul presupposto della inutilizzabilità delle videoregistrazioni poste a base delle levate contestazioni disciplinari, riteneva i fatti non provati e, per l’effetto, insussistenti, con conseguente reintegra della lavoratrice e applicazione del regime delle tutele ex art. 18 co. 4 legge n. 300del 1970. 4. Proposto reclamo, la Corte di appello di Venezia, con la sentenza oggi impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava risolto il rapporto di lavoro tra le parti dal 6.11.2018 e il diritto della lavoratrice a percepire una indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, dando atto dell’intervenuto pagamento dell’importo. 5.I giudici di seconde cure, in sintesi, ritenevano che: a) ai sensi dell’accordo del 6.4.2004 stipulato dal Casinò con le rappresentanze sindacali, le videoriprese potevano essere utilizzate anche a carico del dipendente qualora gli elementi istruttori acquisiti dal datore di lavoro portavano a ritenere che il dipendente medesimo avesse tenuto comportamenti “di particolare rilevanza e gravità”;b) i fatti contestati dovevano ritenersi provati anche sotto il profilo della appropriazione, da parte della dipendente, delle maggiori plusvalenze non rinvenute in cassa;c) la condotta, in relazione alle mansioni assegnate, doveva considerarsi grave ed idonea a ledere irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro;d) la sanzione si dimostrava proporzionata ai fatti;e) la richiesta di visione dei filmati, da parte della lavoratrice nella procedura disciplinare, era legittima ai fini dell’esercizio del diritto di difesa e, quindi, il licenziamento era illegittimo e andava riconosciuta la tutela ex art. 18 co. 6 legge n. 300/1970. 6. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione R Z con un solo articolato motivo cui ha resistito con controricorso il Casinò di Venezia Gioco spa che ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale condizionato e ricorso incidentale autonomo.
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