Cass. civ., sez. I, ordinanza 24/05/2019, n. 14228
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14 ORDINANZA sul ricorso 6274/2014 proposto da: Agro Invest S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Valsesia n.40, presso lo studio dell'avvocato D'Ambrosio Aniello Maria, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'Ambrosio Gaetano, con procura a margine del ricorso;-ricorrente - contro C G;C A;Comune di Scafati, in persona del sindaco p.t.;- intimati - avverso la sentenza n. 73/2013 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 17/01/2013;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2019 dal Cons. CAIAZZO ROSARIO. FATTI DI CAUSA Con citazione del 22.9.09 G C e A C, premesso di essere comproprietari di un terreno e di un fabbricato rurale in Scafati, oggetto di due decreti d'esproprio emessi dall'Agrinvest s.p.a. (cui il Comune aveva delegato ogni attività amministrativa e tecnica, compresa l'adozione del decreto espropriativo) e dedotta l'esiguità dell'indennità provvisoria offerta, convennero innanzi alla Corte d'appello di Salerno la suddetta società e il Comune di Scafati, chiedendo il pagamento dell'indennità. Resisteva l'Agrinvest, mentre il Comune restava contumace. Con sentenza del 17.1.2013, la Corte d'appello di Salerno condannò la suddetta società al pagamento della somma di euro 198.026,32 a titolo d'indennità definitiva d'espropriazione. L'Agrinvest s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Non si sono costituiti gli intimati, ai quali il ricorso è stato regolarmente notificato con il servizio postale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo è denunziata la falsa applicazione dell'art. 54, comma 2, del d.p.r. n. 321/01, nella formulazione allora vigente, in combinato disposto con gli artt. 12, 57, 58 del citato d.p.r., e 120 del d.lgs. n. 267/2000, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., avendo la Corte d'appello rigettato l'eccezione di decadenza di cui all'art. 54 del d.p.r. n. 321, trattandosi d'opposizione alla stima dell'indennità provvisoria e non definitiva, e venendo in rilievo le norme della I. n. 865/71, non essendo applicabile il predetto d.p.r. n. 321. Al riguardo, la ricorrente deduce che sarebbe invece applicabile tale decreto, poiché la dichiarazione di pubblica utilità sarebbe intervenuta con le deliberazioni del Comune di Scafati del 13.5.04 che modificarono il PIP del 1998. Con il secondo motivo, in via gradata, è dedotta la nullità del procedimento, ex art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., in quanto l'opposizione alla stima fu proposta comunque oltre il termine di legge di 30 gg. dalla notificazione del decreto d'esproprio indicante l'indennità provvisoria (avvenuta il 26.5.08). Con il terzo motivo, in via ancora gradata, è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 19 della I. n. 865/71, 54 del d.p.r. n. 321/01, 120 del d.lgs. n. 267/2000, e 100 c.p.c., nonché insufficiente e carente motivazione su un punto decisivo della causa in quanto la Corte d'appello ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della stessa ricorrente, richiamando l'ampiezza e i "pregnanti" contenuti della delega conferita dal Comune alla medesima ricorrente, mentre il Comune di Scafati è stato l'unico beneficiario dell'espropriazione. Con il quarto motivo, in via ulteriormente gradata, è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 37, comma 1, del d.p.r. n.327/01, art. 2, commi 89 e 90, della I. n. 244/07 lamentando che la Corte d'appello non ha applicato la riduzione del 25%, di cui al predetto art. 2, ritenendo che quest'ultima norma, in quanto modificativa dell'art. 37 del d.p.r. n. 327/01, seguisse la disciplina transitoria prevista dall'art. 57 dello stesso d.p.r., considerato altresì che la retroattività della medesima norma concerneva i procedimenti amministrativi e non i giudizi.Al riguardo, la ricorrente espone che il suddetto art. 2 contempla una speciale fattispecie di retroattività della stessa disposizione, diversa da quella di cui al citato art. 57 e che, comunque, era da ritenere ancora pendente il procedimento amministrativo anche nel corso del giudizio d'opposizione alla stima in questione. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili. In particolare, quanto alla doglianza di cui al primo motivo, la ricorrente ha introdotto un fatto nuovo afferente alla decadenza comminata dall'art. 54 del d.p.r. n. 321/01, non dedotto nel giudizio di merito, per quanto emerge dalla sentenza impugnata;né la ricorrente ha indicato di aver espressamente allegato tale fatto, e con quale modalità, nel giudizio di merito. Circa l'eccezione di decadenza, la doglianza è infondata, avendo la Corte d'appello ben evidenziato che l'opposizione alla stima è soggetta al termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla stima definitiva, essendo il decreto d'esproprio una condizione dell'azione, mentre nella fattispecie si discuteva di stima provvisoria e, dunque, non sussisteva il presupposto per la decorrenza del termine definitivo. Il terzo motivo è inammissibile poiché la doglianza sul difetto di legittimazione passiva è generica. Al riguardo, premesso che la Corte d'appello ha affermato che l'Agroinvest s.p.a. è tenuta al deposito dell'indennità d'esproprio, nel ricorso non si riporta quando la questione della legittimazione (che comporta indagini di merito) ed in che termini sia stata posta (cfr. Cass. n. 27327 del 2016). Inoltre, il ricorso non riporta in che termini la delega sia stata conferita, e se vi sia stato un accordo a rilevanza esterna che abbia trasferito la procedura espropriativa dal Comune ad un delegato.Inoltre, il motivo esprime un vizio di motivazione- in quanto insufficiente e carente- non declinato in conformità della versione vigente dell'art. 360, n.5, c.p.c., applicabile nella fattispecie. Il quarto motivo è infondato in quanto l'art. 37 del d.p.r. n. 321 è stato correttamente applicato riguardo all'efficacia delle norme dello stesso decreto ai soli procedimenti amministrativi in corso e non anche ai giudizi. Al riguardo, il rilievo per cui, invece, nella fattispecie sarebbe ancora pendente il procedimento, pur nel corso del giudizio, è priva di fondamento in quanto il legislatore ha inteso chiaramente distinguere l'ipotesi della pendenza del procedimento amministrativo da quella della pendenza del giudizio, proprio per disciplinare l'efficacia retroattiva del suddetto art. 37. Nulla per le spese, data la mancata costituzione degli intimati.
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