Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/2015, n. 2156
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Colui che agisce in giudizio per l'accertamento della responsabilità degli amministratori di una società di capitali, ex art. 2449 cod. civ. (nel testo utilizzabile "ratione temporis", antecedente alle modifiche apportate con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), deve fornire la prova soltanto della novità dell'operazione, dimostrando il compimento di atti negoziali in epoca successiva all'accadimento di un fatto che determini lo scioglimento della società, mentre spetta agli amministratori convenuti provare i fatti estintivi o modificativi del diritto azionato, mediante dimostrazione che quegli atti erano giustificati dalla finalità liquidatoria, in quanto non connessi alla normale attività produttiva dell'azienda, non comportanti un nuovo rischio d'impresa o necessari per portare a compimento attività già iniziate. Nella valutazione di tale prova occorre, peraltro, considerare che gli amministratori non sono solo tenuti all'ordinario (e non anomalo) adempimento delle obbligazioni assunte in epoca antecedente allo scioglimento della società (art. 2449, secondo comma, testo previgente, e attuale art. 2486, secondo comma, cod. civ.), ma hanno anche il potere-dovere di compiere, in epoca successiva al menzionato scioglimento, quegli atti negoziali di gestione della società necessari al fine di preservarne l'integrità del patrimonio (art. 2486, primo comma, cod. civ., nuovo testo).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C A - Presidente -
Dott. B R - Consigliere -
Dott. R V - Consigliere -
Dott. D A - Consigliere -
Dott. L A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25327-2009 proposto da:
I V (C.F. CVNVTR60B11T910P), nella qualità dell'omonima impresa individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARVISIO 2, presso l'avvocato V G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C S, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
S A (c.f. SNINTN39S08H703G), D C (c.f. DLTCRL49R17B354P), F V (c.f. FRNVCN44A19I307B), P M (c.f. PLDMSM45M12H501L), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NIZZA 59, presso l'avvocato D A A, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 84/2009 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 18/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato M. FARSETTI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per i controricorrenti, l'Avvocato A. DI AMATO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Isernia, con sentenza in data 6 ottobre 2003, condannò i convenuti Siani Antonio, Franco Vincenzo, Paladini Massimo e Delitala Carlo, amministratori della società Pantrem e C, a pagare a Iuono Vittorio la somma di Euro 126.682,72, oltre accessori, in quanto giudicati responsabili in solido, a norma dell'art. 2449 c.c., della stipulazione, nel gennaio 1993, di un contratto di trasporto di merce destinata all'esportazione, che Iuono aveva adempiuto senza ricevere il corrispettivo, quando la società (fallita l'11 marzo 1994) era già insolvibile e in stato prefallimentare, omettendo di provvedere allo scioglimento della società o di ripristinare il capitale sociale. I convenuti proposero appello e chiesero la condanna della controparte alla restituzione dell'importo ricevuto. Dedussero che il tribunale, qualificando l'azione come proposta a norma dell'art. 2449 (per avere posto in essere operazioni in presenza di fatti indicativi dello scioglimento della società) e, in via subordinata, a norma dell'art. 2349 c.c., aveva erroneamente interpretato la domanda dell'attore, che era indeterminata nella causa petendi e incongrua nel petitum;
ne aveva travisato le lacunose e contraddittorie allegazioni;
aveva supplito alle relative carenze probatorie e solo genericamente dedotto la novità dell'obbligazione assunta dagli amministratori.
La Corte di appello di Campobasso, con sentenza 18 giugno 2009 n. 84, ha accolto il gravame, ha rigettato la domanda di Iuono Vittorio e lo ha condannato alle restituzioni e alle spese di entrambi i gradi di giudizio. La Corte ha ritenuto infondata l'azione proposta perché sfornita di prova del presupposto (contestato) della novità dell'operazione intesa come quella non connessa alla normale attività produttiva dell'impresa, in presenza di fatti idonei a determinare lo scioglimento della società.
Avverso questa sentenza Iuono ricorre per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui si oppongono gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso, formulato per violazione di legge, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, si conclude con un quesito volto a stabilire "se costituisce "nuova operazione", ai sensi dell'art. 2449 c.c. (nel testo previgente), un contratto di trasporto di merce
stipulato dagli amministratori con un fornitore, quando già da tempo si sono verificati i presupposti perché la società sia sciolta o messa in liquidazione, in un caso in cui gli amministratori hanno, ciononostante, deliberato di proseguire nell'attività di impresa nella speranza di ottenere un intervento risanatore dei debiti da parte della finanziaria pubblica Gepi".
Il motivo è infondato se inteso, alla luce del proposto quesito di diritto, come volto ad affermare il principio che la responsabilità degli amministratori costituisce un effetto diretto del compimento di una qualsiasi attività o operazione dopo che si siano verificati fatti indicativi dello scioglimento della società. Se così fosse, sarebbe sufficiente predicare la novità dell'operazione, a norma del previgente art. 2449 c.c., comma 1, sulla base del criterio cronologico, come conseguenza legale e automatica della stipulazione di un negozio (nella specie di un contratto di trasporto di merci) in epoca successiva al fatto (incontestato) dello scioglimento della società, senza possibilità alcuna di dimostrare che quell'operazione non è nuova