Cass. pen., sez. VII, ordinanza 21/03/2018, n. 12957
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LO NIGRO COSTANTINO nato il 31/01/1.991 a P FERRARA AANDRO nato il 25/04/1982 a P avverso la sentenza del 13/03/2017 della CORTE APPELLO di Pdato avviso alle parti;sentita la relazione svolta dal Consigliere C M;MOTIVI DELLA DECISIONE L N C e F A ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe che ne ha confermato la condanna il reato di cui agli artt.110, 624 bis, comma 11 e 3, 625, comma 1, nn. 2 e 5, c.p. A motivo dei ricorsi prospettano entrambi vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, ed in particolare al bilanciamento delle attenuanti generiche in termini di mera equivalenza e non prevalenza rispetto alle aggravanti contestate, ed il Lo Nigro anche violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art.131 bis c.p. I ricorsi sono inammissibili. I ricorrenti non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata, nella quale la Corte di Catania ha ben spiegato le ragioni per le quali le attenuanti generiche non potevano essere riconosciute in termini di prevalenza, non essendo ravvisabili elementi ulteriori positivamente valutabili, anche in considerazione dell'assenza di un qualsivoglia contegno collaborativo degli imputati. Ha altresì escluso un fatto di lieve entità, argomentando nel merito della gravità dell'offesa, senza peraltro rilevare l'ostacolo costituito dalla misura della pena edittale. Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 2000 euro ciascuno, in favore della cassa delle ammende.
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